Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2885 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12621-2019 proposto da:

L.L., RICORSO NON DEPOSITATO AL 30/04/2019;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1782/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

L.L. ha proposto ricorso a questa Corte nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1728/8/2018 emessa dalla CTR dell’Emilia Romagna in procedimento, pendente tra le parti, avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento.

Al ricorso ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, per mancato deposito presso la Cancelleria di questa Corte del ricorso notificato. Alla improcedibilità del ricorso consegue che parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Non essendovi stato deposito del ricorso da parte del ricorrente, non sussistono i presupposti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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