Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2885 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2885 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 9971-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. 80255230585, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis

– ricorrente contro
BELBUSTI LUCIA, COGNINI ALESSIA, FEDERICI
ALESSANDRA, GALEAZZI MICHELE, GENGA MARTA,
MARCONI SIMONETTA, MENCARELLI GIULIA, PIRANI
SILVIA, ROSSINI LAURA, SEBASTIANELLI ELEONORA,
SIMONETTI LAURA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 07/02/2018

DELLE TRE MADONNE n.8, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO DE FEO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 76/2014 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.

Rilevato che:
il Tribunale ha accolto parzialmente le domande proposte dagli odierni
controricorrenti, assunti dal Ministero della Istruzione, della Università
e della Ricerca con reiterati contratti a tempo determinato, e ha
condannato il Ministero al pagamento in favore dei lavoratori delle
differenze retributive derivanti dall’applicazione dell’istituto
dell’anzianità di servizio con criteri pari a quelli dei colleghi a tempo
indeterminato, nei limiti della prescrizione quinquennale;
la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello del Miur e ha
invece parzialmente accolto l’appello proposto dai lavoratori con
riguardo alla prescrizione, che ha ritenuto essere decennale;
contro la sentenza, il Ministero propone ricorso per cassazione,
articolando due motivi;
i lavoratori resistono con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
i controricorrenti depositano memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma
2, cod.proc.civ.;
il MIUR deposita atto di rinuncia al ricorso;
Ric. 2014 n. 09971 sez. ML – ud. 10-01-2018
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ANCONA, depositata il 30/01/2014;

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che
non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 cod. proc. civ.
(rinuncia notificata alla parte costituita o comunicata agli avvocati della
stessa), non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del

invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 cod.
proc. civ. che esso sia notificato alle parti costituite o comunicata ai
loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18
febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e che
l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla
regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.
391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle
spese;
la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare
l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni
interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del
ricorso (cfr. da ultimo, Cass. 5/7/2017, n. 13408, ed ivi ulteriori
richiami, tra cui Cass. Sez. U., 18/2/2010, n. 3876);
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua di tale
rilevata mancanza di interesse della parte ricorrente;
la novità e la complessità della questione affrontata in ricorso,
diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità
soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione
delle spese del giudizio;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
Ric. 2014 n. 09971 sez. ML – ud. 10-01-2018
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processo ai sensi di tale norma;

atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018
Il Presidente estensore

presente giudizio.

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