Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28849 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 252/2006 proposto da:

D.A. (C.F. (OMISSIS)), S.G.

(C.F. (OMISSIS)), S.F. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 9, presso l’avvocato MASTROCOLA ANTONELLA, rappresentati e

difesi dagli avvocati MANCUSO Domenico, ARNONE ANNA TERESA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO OLEA ROBERTO DI ROBERTO STAIANO (P.I. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Dott. T.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso l’avvocato INTERNULLO

ROSARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato TAIANI Giovanni, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MANCUSO ALFONSO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del primo e

terzo motivo, accoglimento del secondo motivo del ricorso; in

subordine remissione alle SS.UU..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento O.R. conveniva in giudizio gli eredi di S.V. e la Sezione della Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia, esponendo che con sentenza 110/1987 della Corte d’appello di Salerno, G.R. era stato condannato al risarcimento dei danni a favore degli eredi S.; che questi avevano eseguito il pignoramento dei rimborsi Iva destinati al R.; che a seguito di accertamento dell’obbligo del terzo, il Pretore di Salerno aveva assegnato ai creditori istanti la somma di L. 218.000.000 con ordinanza 16/3/98; che era intervenuto il 27/7/98 il fallimento del debitore; che, a fronte del mancato pagamento da parte dell’Ufficio Iva, gli eredi S. avevano pignorato le somme dello stesso presso la Sez. della Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia; che il Fallimento era intervenuto nella procedura esecutiva, che si era conclusa con ordinanza di assegnazione a favore degli eredi S.; che nel corso del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., la Sezione della Tesoreria aveva provveduto al pagamento il 9/4/99.

Tanto premesso, il Fallimento O.R. chiedeva dichiararsi inefficace il pagamento effettuato, L. Fall., ex art. 44, con condanna dei D. – S. alla restituzione al Fallimento della somma di L. 218.000.000, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituivano i convenuti, opponendosi alla domanda attorea.

Il Giudice rigettava l’istanza di riunione del giudizio con il procedimento ex art. 617 c.p.c. pendente tra le stesse parti, e decideva la causa con sentenza 5/6/2003, con cui accoglieva la domanda attorea, dichiarava inefficace il pagamento effettuato in favore degli eredi S. e li condannava alla restituzione della somma di Euro 112.587,60, come da ordinanza di correzione del 7/11/2003, oltre interessi e spese; rigettava la domanda come proposta nei confronti della Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia, con il favore delle spese.

La Corte d’appello, con sentenza depositata il 21/4/2005, dichiarata la contumacia della Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale, ha respinto l’impugnazione ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese di lite a favore del Fallimento.

La Corte salernitana ha respinto in primis la richiesta di riunione con il procedimento n. 181/2004, pendente anch’esso in grado d’appello, relativo all’opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione, non avente alcuna efficacia diretta nel giudizio promosso dalla Curatela L. Fall., ex art. 44, e per essersi trattarsi di due giudizi di diversa natura e funzione.

La Corte del merito ha quindi rilevato che dal punto di vista processuale, l’ordinanza di assegnazione, nel trasferire al creditore il credito pignorato, conclude l’espropriazione presso terzi, realizzando il fine a cui è predisposta, e dal punto di vista sostanziale, essa ha natura pro solvendo, verificandosi la liberazione del debitore solo col pagamento dell’assegnato, per cui la materiale assegnazione delle somme attiene al pagamento o adempimento dell’obbligazione di consegna, è estranea all’assegnazione ed al procedimento esecutivo ormai esaurito, ed è soggetta alle norme che regolano l’adempimento, ivi compreso la L. Fall., art. 44.

Quanto al vizio di contraddittorio, la Corte ha escluso il litisconsorzio necessario del debitore nel giudizio L. Fall., ex art. 44, rilevando altresì che, a volere considerare costituito in 1^ grado l’Ufficio Iva, come ritenuto dal 1^ Giudice, non occorreva l’integrazione ex art. 331 c.p.c., essendo decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 327, così come previsto dall’art. 332 c.p.c..

Ricorrono per cassazione S.G., S.F. e D.A., sulla base di un unico articolato motivo.

Si difende la Curatela con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con la prima censura dell’unico motivo del ricorso, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., violazione del principio del ne bis in idem, dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c.: secondo i ricorrenti, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, promosso dalla Curatela con atto del 14/4/99, dopo che gli S. avevano ottenuto il pagamento delle somme, era stato fondato sulla richiesta di inefficacia del pagamento stesso, L. Fall., ex art. 44, come risulta dalla normativa indicata a pag. 4 dell’atto di opposizione e come ribadito dalla Curatela alla prima udienza; inoltre, i giudici dell’esecuzione e dell’opposizione sono entrati nel merito, e vedi in particolare quanto rilevato dal Giudice nell’ordinanza resa nel giudizio concluso con la sentenza 645/03, in relazione alla richiesta di sospensione dell’ordinanza di assegnazione; la Curatela ha esperito l’opposizione agli atti esecutivi, ma chiedendo l’inefficacia del pagamento ha avanzato l’identica domanda fatta valere nel giudizio de quo; il Giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda, trasmettere al Giudice preveniente gli atti, o sospendere il giudizio.

Nelle more, è passata in giudicato la sentenza 645/03, da cui la inammissibilità-nullità dell’intero giudizio di primo grado, con conseguente inefficacia della sentenza oggetto della presente impugnazione.

1.2.- In subordine, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 44 e 67, art. 2928 c.c. e art. 553 c.p.c.: l’ordinanza di assegnazione del 16/3/98 ha preceduto il fallimento, quindi il debitore non è il fallito, ma l’Ufficio Iva inadempiente, le cui somme sono detenute possedute e gestite dal terzo Tesoreria; la Curatela non può pretendere l’inefficacia del pagamento, sia perchè non effettuato dal fallito sia perchè il momento rilevante per l’applicabilità della L. Fall., art. 44, non è quello del soddisfacimento materiale del creditore, bensì quello della disposizione materiale, che nella specie, si è verificata in capo al debitore Ufficio Iva già prima della dichiarazione di fallimento, e l’assegnazione è opponibile al Fallimento se riguarda credito già esistente, salva la revocabilità L. Fall., ex art. 67, comma 2.

1.3.- In ulteriore subordine, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.; la Corte del merito ha ritenuto evocato in primo grado l’Ufficio Iva, nel caso chi ha pagato non è il debitore nè l’Ufficio Iva per conto dello stesso, ma la Tesoreria, che non ha alcun rapporto diretto o indiretto con il fallito; ad aderire alla ricostruzione della sentenza impugnata, secondo cui il pagamento investe necessariamente somme del fallito,detenute dall’Ufficio Iva, questi dovrebbe ritenersi litisconsorte necessario.

2.1.- La prima censura è infondata.

Il ricorrente denuncia sostanzialmente error in procedendo che, una volta intervenuta e passata in giudicato la sentenza nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, comporterebbe l’inammissibilità- nullità del giudizio di cui si tratta e della sentenza impugnata, per violazione del giudicato.

Orbene, come affermato di recente nella pronuncia 21200/2009 (conforme, la pronuncia delle Sezioni Unite 24664/2007, tra le altre), il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito.

Alla stregua di detto criterio, esaminato l’atto di opposizione della Curatela, si deve concludere per la palese diversità tra i due giudizi, non solo in astratto, per diversità di natura e funzione tra le due azioni, ma nel concreto, avendo la Curatela nel giudizio ex art. 617 c.p.c., impugnato l’ordinanza di assegnazione, mentre nel presente giudizio ha chiesto la declaratoria di inefficacia L. Fall., ex art. 44, dei pagamenti materialmente effettuati, che come tali sono estranei al procedimento esecutivo ormai esaurito.

Vi è pertanto diversità di causa petendi e petitum, ovvero dei fatti giuridici posti a fondamento della domanda e del bene della vita richiesta, che invero non può essere inteso se non correlato al titolo azionato, e non come del tutto genericamente ritenuto dalla difesa dei ricorrenti, come una sorta di “effetto pratico della pronuncia”.

Il riferimento alla L. Fall., art. 44, a pag. 4 dell’atto di opposizione della Curatela non assurge a causa petendi dell’azione esperita, nè il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, spiega alcun effetto nel presente giudizio, non riguardando il primo l’accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, che costituisca la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza (da cui l’effetto preclusivo nel successivo giudizio, anche se avente finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo: così le pronunce 8650/2010 e 18381/09, tra le ultime).

2.2.- La seconda censura è infondata.

Come rilevato nelle pronuncia 7508/2011, in senso conforme alle precedenti 5994/2011 e 18714/07, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato a norma dell’art. 553 cod. proc. civ., è inefficace, ai sensi della L. Fall., art. 44, se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’assegnazione sia stata disposta in data anteriore; l’assegnazione, infatti, non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, in quanto, avendo essa luogo “salvo esazione”, l’effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l’efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell’inefficacia; ed invero, fatta eccezione per l’ipotesi prevista dalla L. Fall., art. 56, il principio della “par condicio creditorum”, la cui salvaguardia costituisce la “ratio” della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l’assegnazione coattiva del credito ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.. Ed infatti, il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest’ultimo.

Nè, sul punto, la difesa del ricorrente ha addotto argomenti ulteriori, tali da indurre a rimeditare detto orientamento.

Nè motivo di rimessione appare la diversità di disciplina tra il caso in oggetto e la cessione di credito, come prospettato dal Pubblico Ministero, stante la diversità tra i due istituti posti a raffronto.

2.3.- Anche la terza censura è infondata.

Il ricorrente non ha colto infatti l’argomentazione a riguardo offerta dalla Corte d’appello, che ha in primis escluso il litisconsorzio necessario con l’Ufficio Iva, e solo in seconda battuta, con autonoma ratio decidendi, si è posta la questione della notificazione ex art. 332 c.p.c., ove ritenuta costituita detta parte in 1^ grado, come inteso dal Tribunale.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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