Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28848 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26702/2006 proposto da:

D.C.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LANCIAPRIMA

Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO EREDI ROSSI ARRIGO S.N.C. DI AVAGLIANO ANGELA

E AVAGLIANO DONATELLA, in persona del Curatore avv. C.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso

l’avvocato ROSA LAURA, rappresentata e difesa dall’avvocato DEL

FEDERICO Lorenzo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LANCIAPRIMA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del primo,

secondo, terzo e tredicesimo motivo del ricorso, assorbiti gli altri

motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17/3/1999 a D.C.A., la Curatela del Fallimento “Eredi Rossi Arrigo di Avagliano Angela e Avagliano Donatella s.n.c.”, premesso che la società era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pescara del 19/1/1995, esponeva che con scrittura privata dell’11/10/1994, tra il D.C.A., proprietario dei locali ove aveva sede la società, e la Copisteria Adriatica s.r.l., subentrata nella conduzione dell’immobile alla Eredi Rossi, la prima si era accollato il debito maturato nel corso della locazione, in quanto debitrice della Eredi Rossi per L. 32.000.000; che il D.C. conosceva lo stato di insolvenza della società come dimostrato dalla convalida di sfratto e dalla scrittura privata di accollo del 1994; che con detta scrittura, la Copisteria Adriatica si era impegnata a purgare la morosità della Eredi Rossi Arrigo versando L. 2.018.500 al mese, sino a concorrenza della somma di L. 40.370.000; che i versamenti mensili erano stati ricevuti dal D.C..

Tanto premesso, la Curatela chiedeva dichiararsi l’inefficacia dei pagamenti effettuati dalla Copisteria Adriatica al D.C. nella misura di L. 32.000.000 (L. 22.555.500 prima della dichiarazione di fallimento, e L. 9.440.500 successivamente), e la condanna del convenuto alla restituzione delle somme indicate; in subordine, revocare e/o dichiarare inefficaci, a seconda della collocazione temporale, i pagamenti effettuati sino a concorrenza della somma di L. 22.203.500.

Il D.C. contestava la domanda, eccependo che la Eredi Rossi non era mai stata parte della scrittura del 1994 e che il pagamento non era stato effettuato con denaro della fallita.

Con sentenza del 25/8/2003, il Tribunale accoglieva la domanda principale della Curatela e dichiarava l’inefficacia del pagamento ricevuto dal D.C. per le rate del canone locatizio dall’11/10/1994, sino a concorrenza della somma di L. 32.000.000, pari ad Euro 16.526,62, e lo condannava a restituire detta somma al Fallimento, oltre interessi legali e spese.

Interponeva appello il D.C.; la Curatela si opponeva e proponeva appello incidentale condizionato, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi in ordine alla rivalutazione.

La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 3/3/2006, ha respinto l’appello principale, assorbito l’incidentale, e condannato l’appellante alla rifusione a favore della Curatela delle spese del grado.

La Corte del merito ha respinto le eccezioni di inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta in secondo grado per intempestivo deposito in Cancelleria e per illeggibilità sia della firma della parte che aveva rilasciato la procura all’avv. Del Federico, che della firma di questi, rilevando che la comparsa spedita per telefax al domiciliatario avv. Pietro Gallo ed attestata come originale dalla Cancelleria, era stata depositata il 19/4/04, penultimo giorno utile per l’impugnazione, ed evidente essendo la leggibilità della firma del Curatore, avv. Antonio Colameco, come chiaramente risultava dall’iniziale del nome del professionista e, per esteso, del suo cognome; nè determinava nullità della procura speciale l’apposizione della sigla del difensore, in quanto apposta a lato del nome e cognome dattiloscritti per esteso, incorporata nella comparsa,ove, nell’ultima pagina, era rinvenibile altra identica sigla del difensore, pure accompagnata dalla dattiloscrizione per esteso del nome e cognome, sì che non residuava alcun dubbio sulla individuazione dell’avv. Del Federico.

Nel merito, la Corte d’appello, quanto al difetto di prova in relazione al debito della Copisteria Adriatica ed all’accordo di compensazione del prezzo dei mobili coi canoni scaduti della società fallita, ha rilevato che i testi A.M. (nipote della fallita A.A.) e B.V., amministratori in tempi diversi della Copisteria Adriatica, avevano dichiarato di non essere a conoscenza dell’esistenza del debito e della successiva compensazione, ma non avevano escluso le circostanze capitolate; che la testimonianza dell’ A.A. (pur incapace a deporre, stante la qualità di parte, anche virtuale, nel processo), favorevole alla Curatela, era stata correttamente valutata dal Tribunale, atteso che il D.C. aveva rinunciato ad avvalersi dell’eccezione di nullità per violazione dell’art. 246 c.p.c., pur tempestivamente sollevata, per non averla riproposta in sede di precisazione delle conclusioni; che la deposizione dell’avv. C., che aveva svolto attività professionale di recupero del credito portato dalla fattura n. (OMISSIS), anche se in parte de relato, era attendibile, e confermava che detto credito era stato soddisfatto parzialmente con l’accollo da parte della Copisteria dei debiti della società fallita verso i proprietari dell’immobile; che detta teste aveva altresì riferito della conferma da parte della A. ed in presenza del Curatore, delle circostanze da essa teste apprese, nonchè del pagamento di somme al D.C. che, per accordi con la fallita, stante a quanto dichiarato da A. M. (che significativamente aveva negato la circostanza allo scopo verosimile di non pregiudicare la zia), era da porsi in compensazione con quanto dovuto dalla Copisteria alla Eredi Rossi, in forza della fattura indicata.

La Corte del merito ha ritenuto rinunciate, per mancata specifica riproposizione in sede di precisazione, l’eccezione di tardività della produzione in giudizio della fattura n. (OMISSIS) e l’ istanza di revoca dell’ammissione a deporre del teste P.G.; ha ritenuto non rilevante nel caso concreto la qualificazione dell’accordo dell’ottobre 1994, se espromissione o accollo, pur testimonialmente da ritenersi accollo (vedi le deposizioni della A. e della C.), così come l’anteriorità della scrittura dell’11/10/94 rispetto alla fattura, decisivo essendo il fatto che il pagamento, in conseguenza dell’accordo che prevedeva il versamento del prezzo per gli arredi direttamente al creditore della società venditrice, che si trovava in stato di decozione, era stato obiettivamente anomalo, in quanto eseguito in violazione del principio della par condicio creditorum e comunque fittizio.

Ricorrono nel caso, rileva la Corte aquilana, tutti gli estremi della proposta revocatoria fallimentare, essendosi solo in apparenza in presenza del pagamento del terzo,atteso che questi lo ha effettuato con denaro di spettanza dell’imprenditore, ed al creditore era noto lo stato di insolvenza, avendo agito per sfratto per morosità e chiesto in monitorio il pagamento dei canoni. Inconsistente infine, conclude il Giudice del merito, è la doglianza sul quantum, atteso che, come da prove documentali in atti e come emerso dalla C.T.U. eseguita dal prof. C.L., la Copisteria aveva effettuato pagamenti in favore del D.C. per L. 72.053.500, importo di gran lunga superiore a quello richiesto dalla Curatela, e la causale dei detti pagamenti era individuabile in modo inequivoco nello scopo di purgare la morosità della Eredi Rossi, in ottemperanza a quanto stabilito nella clausola n. 3 della scrittura del 1994.

Avverso detta sentenza propone ricorso il D.C., sulla base di sedici motivi.

Resiste con controricorso la Curatela.

Il D.C. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con i primi due motivi, il ricorrente denuncia difetto, quantomeno insufficienza o contraddittorietà di motivazione circa punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c. n. 4, atteso che la Corte d’appello non ha affrontato la questione posta, afferente non la regolarità della procura, ma la violazione della L. n. 183 del 1993, art. 1, per essere stata depositata in Cancelleria dall’avv. Gallo, non procuratore nè difensore della Curatela, copia della comparsa di costituzione trasmessa a mezzo fax, priva della sottoscrizione leggibile dell’avvocato estensore e con la dichiarazione, attestante la conformità all’originale, del solo domiciliatario a tanto non abilitato e non anche dell’avvocato estensore e trasmittente.

1.2.- Con i motivi terzo e quarto, il D.C. si duole per vizio di motivazione, omessa, insufficiente e contraddittoria, e per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 1, per avere la Corte aquilana ritenuto la prova del debito della Copisteria Adriatica verso la Eredi Rossi e dell’accordo di compensazione a mezzo della prova testimoniale, ritenendo che i testi A.M. e B.V., pur non essendo al corrente dei fatti, non avevano escluso quanto oggetto dei capitoli di prova.

1.3.- Con i motivi quinto e sesto, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 246 c.p.c. e degli artt. 157 e 329 c.p.c., nonchè difetto di motivazione in relazione alla ritenuta rinuncia all’eccezione di nullità della testimonianza della A. A..

La Corte del merito ha ritenuto la rinuncia del D.C. ad avvalersi dell’eccezione di nullità della testimonianza della A., incapace a testimoniare, sollevata tempestivamente e sulla quale il Giudice si era riservato di decidere, reiterata in conclusionale, ma non espressamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e poi riproposta con il quinto motivo di gravame, mentre se mai dalla richiesta di rigetto della domanda attrice sarebbe stato più plausibile e corretto ritenere implicitamente espressa la volontà di insistere e non di rinunciare all’eccezione; inoltre, non può ritenersi nel caso la rinuncia tacita per acquiescenza ex art. 329 c.p.c., ed in tesi, si dovrebbe ritenere la nullità assoluta e non relativa della deposizione di persona incapace di testimoniare, attesa la natura pubblicistica dell’art. 246 c.p.c., in quanto norma diretta ad influire sul processo; in ogni caso, il Giudice avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni ha ritenuto essersi realizzato in modo univoco l’intendimento di non avvalersi della prescrizione dell’art. 246 c.p.c..

1.4.- Con il settimo motivo, il ricorrente si duole del difetto o quantomeno dell’insufficienza della motivazione, per avere il Giudice del merito fatto riferimento alla testimonianza della A. A., ritenuta favorevole, ma senza riportare le circostanze di fatto che sarebbero state ritenute provate sulla base di detta audizione, e risulta che la teste si è limitata a confermare le circostanze capitolate, che non riguardavano il fatto rilevante della effettiva estinzione del debito da parte della Copisteria; nè è stato spiegato il perchè della piena attendibilità della teste, socia illimitatamente responsabile della Eredi Rossi e dunque fallita, nonchè amministratrice di fatto della Copisteria (e la difesa del D.C. aveva posto la questione della simulazione della fattura (OMISSIS), della inesistenza dell’operazione di vendita relativa e dell’evidente interesse della A. a sostenere il contrario, anche per evitare di dovere rispondere di bancarotta fraudolenta per distrazione).

1.5.- Con l’ottavo motivo, il D.C. si duole del vizio di motivazione, mancante o insufficiente e contraddittoria, in relazione alla testimonianza dell’avv. C.: la Corte del merito avrebbe dovuto spiegare perchè se la teste ha parlato di adempimento parziale, il Giudice ha ritenuto totalmente adempiuto il debito, e chiarire i vari pagamenti effettuati dalla Copisteria in esecuzione del negozio di assunzione del debito verso il D.C..

1.6.- Con i motivi nono e decimo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1299 c.c. e degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., nonchè vizio di motivazione, attesa l’applicabilità dell’art. 1299 c.c., per cui, solo dopo il pagamento, il debitore in solido potrà ripetere dagli altri condebitori quanto a questi faceva carico nei rapporti interni; quantomeno il versamento di L. 4 milioni non avrebbe potuto essere oggetto di compensazione, perchè effettuato quando la Copisteria non aveva ancora contratto l’asserito debito di L. 32 milioni di cui alla fattura del 1994, e su detta questione non vi è motivazione.

1.7.- Con l’undicesimo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alle testimonianze dell’avv. C. e dell’ A.; la Corte del merito non avrebbe dovuto attribuire rilevanza agli accordi di pagamento ma se mai ai pagamenti eseguiti, per i quali vi sono le ricevute del D.C.; è illogico attribuire valore alla teste C. quando in contrasto con la dichiarazione dell’ A.M., è irrilevante che fosse presente il Curatore, si tratta di testimonianza de relato che non ha valore se non confermata anche dal teste di riferimento.

1.8.- Con il dodicesimo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione carente o insufficiente, per avere la Corte del merito trattato la testimonianza dell’avv. C. come idonea di per sè ad assumere valenza probatoria, a fronte anche degli elementi contrari evidenziati dalla difesa del D.C. (tenore letterale della scrittura del 1994 e successione temporale degli eventi, decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Teramo a carico della Copisteria e narrativa del relativo ricorso, contenuto della scrittura del 24/11/95).

1.9.- Con il tredicesimo motivo, il D.C. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c.: la fattura n. (OMISSIS) non poteva essere utilizzata in quanto tardiva e la Corte d’appello ha ritenuto rinunciata l’eccezione in quanto non riproposta in sede di precisazione, mentre la decadenza non poteva essere oggetto di sanatoria.

1.10.- Con il quattordicesimo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, carente o insufficiente, su punto decisivo della controversia; non si comprende che cosa abbia voluto dire la Corte rilevando che il pagamento della fattura era stato “comunque fittizio”, a meno di non ritenere fittizia la vendita, come sostenuto dalla parte; non è dato comprendere dalla motivazione quali elementi di prova siano stati utilizzati, per pervenire alla conclusione che la Copisteria era divenuta creditrice della Eredi Rossi per L. 32.000.000; non è esauriente la motivazione nella individuazione della causale dei pagamenti nell’art. 3 della scrittura; nella scrittura del 1994, la rata a carico della Copisteria è stata unitariamente considerata nella misura complessiva di L. 6.518.500, i pagamenti sono stati effettuati in modo parziale ed in ritardo, la vera questione è l’imputazione dei pagamenti, se a deconto dell’obbligazione in proprio assunta dalla Copisteria per il protrarsi dell’occupazione dell’immobile e l’altra quale espromittente (o accollante) della Eredi Rossi; l’imputazione era da eseguirsi ex art. 1193 c.c., e stante la coevità della scadenza ed il difetto di imputazione da parte del debitore, i pagamenti dovevano essere imputati al debito meno garantito, cioè quello in proprio; i pagamenti della Copisteria sono stati destinati a copertura di obbligazioni contratte ad altro titolo(vedi punto 6 della scrittura privata di transazione; la Corte ha richiamato la C.T.U., che nulla dice sulla compensazione, non risultando il pagamento della fattura (OMISSIS).

1.11.- Con i motivi quindici e sedici, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 56: la parte aveva eccepito in comparsa di replica in grado d’appello, ma trattasi di eccezione rilevabile d’ufficio, che non era possibile alcuna compensazione per i crediti della Copisteria successivi alla dichiarazione di fallimento,a meno di non violare la L. Fall., art. 56, e su detta eccezione la Corte del merito ha omesso ogni motivazione.

2.1.- E’ opportuno premettere che il ricorso è soggetto al disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2/3/2006 dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 (abrogazione efficace nei confronti di pronunce pubblicate o depositate successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge), che dispone che, allorquando il ricorrente denunzi la sentenza impugnata per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo, a pena di inammissibilità, si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, che, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, “deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta-negativa o affermativa- che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame” (così la sentenza delle sezioni unite, n. 20360 del 2007, e in senso conforme, la successiva ordinanza 2658/08). La norma, nel caso di impugnazione per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sempre a pena di inammissibilità, prevede che il ricorso debba contenere l’indicazione chiara del fatto controverso, in relazione al quale si assume la carenza o contraddittorietà della motivazione, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione, onere che deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine dello stesso, una indicazione riassuntiva e sintetica,che costituisce un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (così Cass. 27680/2009, Cass. 8897/2008).

2.2.- Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e vanno disattesi, per la inincidenza della eccepita nullità. Ed infatti, la violazione della L. n. 183 del 1993, art. 1, non spiega alcun effetto, atteso che il giorno successivo alla trasmissione della copia del ricorso a mezzo fax in Cancelleria, è stato depositato il fascicolo con gli originali come da indice, come risulta dal foliario dell’interno del fascicolo di parte, in cui risultano gli originali (e si tratta di documenti verificabili direttamente dalla Corte, quale Giudice anche del fatto, attesa la censura proposta ex art. 360 c.p.c., n. 4), e la costituzione è tempestiva rispetto all’udienza dell’11/5/04, fissata dall’appellante.

2.3.- Anche i motivi terzo e quarto (il primo,afferente a vizio di motivazione, peraltro privo del momento di sintesi e già per questo inammissibile) sono privi di decisività, atteso che la Corte aquilana non ha desunto dalla mancata conoscenza dei fatti dei due testi A. e B. la prova positiva.

2.4.- Quanto ai motivi quinto, sesto e settimo, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente correlati (e per questi due ultimi motivi, attinenti a vizi motivazionali, andrebbe già di per sè rilevata l’inammissibilità per carenza del momento di sintesi), va in via preclusiva rilevata la carenza di autosufficienza, per non avere il ricorrente riportato i capitoli sui quali è stata sentita A.A., se non in forma di mero accenno e nella interpretazione riassuntiva data dalla parte (pag. 35 del ricorso).

Come tra le ultime affermato nella pronuncia 17915/2010, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

Solo ove la parte avesse assolto a detto onere, ne sarebbe potuto conseguire il giudizio di rilevanza o meno della deposizione e quindi l’incidenza della violazione dell’art. 246 c.p.c. e la valutazione della rinuncia all’eccezione di nullità della deposizione assunta in violazione di detta regola (l’orientamento è infatti nel senso di ritenere che la violazione dell’art. 246 c.p.c. determina nullità relativa, che deve essere eccepita tempestivamente secondo le modalità di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2: vedi in tal senso le pronunce 20652/09 e 403/2006). Infine, ne sarebbe potuto conseguire il giudizio di rilevanza sulla valutazione della testimonianza come operata dalla Corte del merito, in senso favorevole alla Curatela.

2.5.- L’ottavo motivo, contenente censura motivazionale, è privo del momento di sintesi, e quindi inammissibile, oltre ad essere carente sul piano dell’autosufficienza, per non riportare la deposizione dell’avv. C., che la parte ritiene erroneamente interpretata dalla Corte del merito.

2.6.- Il nono ed il decimo motivo sono inammissibili. Ed invero, la censura di vizio di motivazione è priva del momento di sintesi, mentre la censura di violazione o falsa applicazione dell’art. 1299 c.c., artt. 1241, 1242 e 1243 c.c. si chiude con tre quesiti, articolati in forma interrogativa, del tutto generici ed astratti (“1) Quando nasce il diritto di credito (e di regresso) del terzo espromittente 8^ accollante) nei confronti del debitore originario?;

2) quando il credito di cui al quesito precedente può ritenersi liquido ed esigibile?; 3) quando il terzo assuntore (ed in che limiti) può compensare il proprio debito verso il debitore originario con il credito di cui al quesito precedente?”).

2.7.- L’undicesimo ed il dodicesimo motivo sono inammissibili.

E’ sufficiente a riguardo rilevare che il ricorrente non ha articolato il momento di sintesi a chiusura delle censure motivazionali (ed inoltre, quanto agli elementi di prova che secondo la parte non sarebbero stati valutati dal Giudice del merito, andrebbe rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal Giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: così, tra le ultime, le pronunce 7921/2011, 42/2009, 15693/2004).

2.8.- Il tredicesimo motivo è inammissibile. Ed invero, pur non potendosi ritenere rinunciata per mancata specifica riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni l’eccezione di tardività della produzione della fattura (OMISSIS), effettuata oltre il termine perentorio di cui all’art. 184 c.p.c., comma 2, vigente ratione temporis, trattandosi di termine sottratto alla disponibilità delle parti (così le pronunce 24422/2009 e 378/2002), la violazione della norma processuale non ha spiegato alcun effetto, stante l’irrilevanza della produzione della fattura in oggetto, atteso che, esercitata l’azione revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, e chiesta l’inefficacia L. Fall., ex art. 44, rilevanti erano i pagamenti effettuati dalla Copisteria al D.C. con denaro della Eredi Rossi, rimanendo relegata al rapporto meramente interno tra la Eredi Rossi e la Copisteria Adriatica il profilo della compensazione tra le reciproche posizioni.

Secondo la giurisprudenza del S.C., infatti, ai fini dell’ammissibilità della denuncia di vizio in procedendo, deve essere dedotto, o comunque ricavabile immediatamente dal complessivo tenore dell’atto, il concreto pregiudizio derivato alla parte dal vizio (così le pronunce 20911/2010 e 4340/2010).

2.9.- Il quattordicesimo motivo è inammissibile, per carenza del momento di sintesi, tanto più necessario quanto più composite sono le censure che il D.C. rivolge nei confronti della sentenza impugnata (si va dalla censura relativa alla imputazione dei pagamenti a quella sulla prova della compensazione).

2.10.- Il quindicesimo ed il sedicesimo motivo sono inammissibili: la censura motivazionale è priva del momento di sintesi ed in ogni caso, si dovrebbe concludere per l’estraneità della questione al thema decidendum, attenendo la compensazione al mero rapporto interno tra Eredi Rossi e Copisteria Adriatica.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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