Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28848 del 16/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28848
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 2745/2020 R.G. proposto da:
C.P. (C.F. (OMISSIS)), in proprio, elettivamente domiciliato
presso lo studio legale Caravella in Roma, Via Tuscolana, 16;
– ricorrente –
contro
PREMER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
contro
COMUNE DI PASTORANO, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, del 19
dicembre 2019, n. 33912/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
dell’8 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.
Fatto
RILEVATO
CHE:
L’Avv. C.P. ha presentato dinanzi a questa Corte, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 33912/2019, nella parte in cui il dispositivo della stessa non ha statuito in ordine alla istanza di distrazione delle spese in favore del ricorrente quale procuratore antistatario;
che il ricorrente deduce di essersi dichiarato antistatario nel controricorso;
che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31033);
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21213; Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., Sez. U., 27 giugno 2002, n. 9438).
PQM
La Corte, accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 33912/2019, depositata il 19 dicembre 2019, sia corretto aggiungendo al terzo rigo, dopo le parole “ed accessori di legge”, le parole “con distrazione in favore dell’Avv. C.P., difensore antistatario di Publiservizi SRL”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020