Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28848 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 23/04/2018, dep. 12/11/2018), n.28848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3041 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

TRANSIROM S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.R. rappresentato e difeso

dall’avvocato Marco Cassiani (C.F.: CSS MRC 57E09 G479U);

– ricorrente –

nei confronti di:

H.H. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Maria Lucia Pizza (C.F.: PZZ MLC 66T70 G479Z);

– controricorrente –

nonchè

T.S. (C.F.: (OMISSIS)), C.N. (C.F.: (OMISSIS))

C.C. (C.F.: (OMISSIS));

– intimati-

per la cassazione dell’ordinanza decisoria del Tribunale di Pesaro

pronunciata nel procedimento iscritto al n. 2969/2015 R.G.,

depositata in data 23 novembre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 23 aprile 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.H. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pesaro, che aveva definito dichiarandolo estinto per insussistenza dei crediti pignorati – il procedimento esecutivo da lui promosso nei confronti di C.C. e N., per l’espropriazione dei crediti di Transirom S.r.l..

L’opposizione (introdotta con rito ordinario, ma poi trattata con il rito sommario, previa ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell’art. 183 bis c.p.c.) è stata accolta dal Tribunale di Pesaro.

Ricorre Transirom S.r.l., sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso H.H..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse destinato ad essere cassato senza rinvio per l’inammissibilità dell’opposizione originariamente proposta.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Assume rilievo preliminare (e assorbente) la verifica della proponibilità della domanda di merito di opposizione agli atti esecutivi, operabile anche di ufficio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

Risulta dalla stessa ordinanza decisoria impugnata (ed è confermato dall’esposizione sommaria dei fatti contenuta sia nel ricorso che nel controricorso) che l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con la quale era stato definito il processo esecutivo è stata avanzata direttamente al giudice della cognizione – peraltro con ricorso e non con atto di citazione – senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti allo stesso giudice dell’esecuzione prevista dall’art. 617 c.p.c., comma 2.

Orbene, come di recente chiarito da questa Corte, con pronuncia di valore nomofilattico emessa nell’ambito del cd. “progetto esecuzioni” della Terza Sezione Civile, “la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., nonchè art. 619 c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione – determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, non ancora massimata). In tale pronuncia viene espressamente precisato che “in particolare, poi, le indicate esigenze si pongono con speciale rilievo, e quindi risultano ancor più radicalmente inderogabili, per quanto riguarda l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, dal momento che in tale ipotesi deve essere sempre consentita al giudice dell’esecuzione l’emissione (possibile anche di ufficio, a prescindere da un’espressa istanza delle parti) di eventuali provvedimenti urgenti e indilazionabili ai sensi dell’art. 618 c.p.c., commi 1 e 2”.

E’ opportuno sottolineare che il giudizio sul merito dell’opposizione si è svolto, nella specie, con totale omissione della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione. Il tribunale ha infatti inteso il relativo atto introduttivo come volto ad instaurare direttamente la fase a cognizione piena dell’opposizione, senza che la parte interessata (cioè l’opponente) abbia tempestivamente dedotto, in quella stessa sede, che il suddetto atto introduttivo potesse o dovesse invece, al contrario, intendersi come in realtà rivolto proprio al giudice dell’esecuzione, al fine di consentire lo svolgimento della indicata fase sommaria necessaria, prima della successiva riassunzione ed iscrizione a ruolo del giudizio, funzionali allo svolgimento della (solo eventuale) fase a cognizione piena, ed in tal modo prestando quindi acquiescenza alla qualificazione dell’atto introduttivo operata dal giudice.

E’ infine appena il caso di osservare – per completezza espositiva – che, nella specie, l’atto introduttivo del giudizio di merito a cognizione piena sarebbe comunque stato da ritenersi soggetto alla forma sua propria, derivante dal rito applicabile in ragione della materia trattata.

Dunque, poichè nella specie era originariamente applicabile il rito ordinario, la fase a cognizione piena dell’opposizione avrebbe dovuto essere avanzata con atto di citazione, da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’atto esecutivo impugnato, e non con ricorso.

Avendo l’opponente introdotto il giudizio con ricorso ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (il mutamento del rito da ordinario a sommario risulta disposto solo nel corso del giudizio stesso, ai sensi dell’art. 183 bis c.p.c.), invece che con citazione, per rispettare il termine perentorio fissato dalla legge, avrebbe dovuto in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche notificarlo, il che non è avvenuto, come emerge pacificamente dagli atti (l’ordinanza impugnata risulta comunicata in data 8 settembre 2015; il ricorso è stato depositato, secondo la stessa società opponente, in data 28 settembre 2015, e notificato solo successivamente).

Il Tribunale adito in sede di merito avrebbe pertanto dovuto rilevare, oltre all’omissione della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione (omissione che ha comunque carattere assorbente), anche il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 618 c.p.c., dichiarando comunque inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi.

L’ordinanza decisoria che ha accolto l’opposizione va di conseguenza cassata senza rinvio, perchè la domanda di merito relativa all’opposizione agli atti esecutivi di H.H. non poteva essere proposta (e la fase a cognizione piena del relativo giudizio non era procedibile).

Ciò determina l’assorbimento di tutti i motivi del ricorso, dei quali risulta superflua anche l’esposizione

2. Il provvedimento impugnato è cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè non poteva essere proposta la domanda di merito a cognizione piena relativa all’opposizione agli atti esecutivi avanzata da H.H.. Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della natura processuale e della sostanziale novità della questione di diritto trattata, peraltro oggetto di rilievo officioso.

P.Q.M.

La Corte:

– cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, perchè non poteva essere proposta la domanda di merito a cognizione piena relativa all’opposizione agli atti esecutivi avanzata da H.H.;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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