Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28848 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 08/11/2019), n.28848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19006-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 3,

presso lo studio dell’Avvocato VITO BELLINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato MARIA LUISA BELLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1408/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 1031/2015, con cui era stato accolto il ricorso proposto da M.R. avverso avviso di accertamento IRPEF IRAP IVA 2007 sul presupposto del difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento mancando, nella delega di firma, l’indicazione nominativa del delegato;

il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, 21 octies e 21 nonies) per avere la CTR erroneamente ritenuto che la “illegittimità dell’atto di delega perchè non direttamente nominativo” avesse determinato la nullità dell’atto impositivo;

1.2. la doglianza è fondata;

1.3. questo Collegio intende dare continuità all’orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019), secondo cui non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, nè della sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) – cfr. “disposizioni di servizio” ritualmente trascritte alle pagg. 11-15 del ricorso – e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa;

2. l’accoglimento del ricorso, per le indicate ragioni, comporta la cassazione dell’impugnata decisione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra enunciato ed all’esame delle questioni rimaste assorbite, provvedendo, altresì, in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, alla C. T. R. del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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