Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28847 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 331/2009 proposto da:

M.F. (C.F. (OMISSIS)), Q.I. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PROPERZIO

27, presso l’avvocato FIORITO FEDERICO, rappresentati e difesi

dall’avvocato BONADUCE Francesco, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 3497/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il 15/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, con decreto emesso il 15 marzo 2008, rigettò un ricorso dei sigg.ri M.F. ed Q. I., i quali avevano chiesto fosse loro attribuito un equo indennizzo per l’eccessiva durata di un processo penale cui erano stati sottoposti nel 1994 e che si era concluso con sentenza di non doversi procedere nel gennaio del 2007.

Il rigetto della domanda fu motivato dal rilievo che il proscioglimento degli imputati era dipeso dall’intervenuta prescrizione del reato loro ascritto, alla quale essi non avevano rinunciato.

Per la cassazione di tale decreto i sigg.ri M. e Q. hanno proposto ricorso.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Questa corte ha già affermato che il diritto all’equa riparazione prescinde dall’esito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo, e quindi compete anche quando la durata eccessiva abbia determinato l’estinzione del reato per prescrizione, dovendosi escludere che quest’ultima valga di per sè ad elidere gli effetti negativi del protrarsi eccessivo del processo, quasi in via di compensatio lucri cum damno, salvo che l’effetto estintivo del reato derivi dall’utilizzo, da parte dell’imputato sottoposto a procedimento penale, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa, o salvo che, fin dall’inizio, l’imputato abbia la consapevolezza dell’esito positivo del processo per la causa d’estinzione del reato a lui ascritto (cfr. Cass. 18 novembre 2010, n. 23339; e Cass. 8 novembre 2010, n. 22682).

Nella fattispecie ora in esame nessun accertamento e nessuna motivazione in tal senso sono stati sviluppati dalla corte d’appello, che ha fondato la propria decisione unicamente sulla considerazione che la durata del processo, da cui è dipesa l’intervenuta prescrizione del reato, ha corrisposto ad un interesse dei ricorrenti.

Non essendovi ragione per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, l’impugnato decreto va dunque cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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