Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28847 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15738/2019 R.G. proposto da:

V.L. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

DANIELE TEODORO, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. LETIZIA EVELINA GRECO in Roma, Via Dei Marcellini, 33;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12 come da comunicazione di cancelleria;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, Sez. Staccata di Siracusa, n. 5113/4/2018, depositata in

data 19 novembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’8 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente V.L. ha promosso giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della CTP di Siracusa in data 13 settembre 2017, con la quale era stato accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto alla restituzione del 90% dell’IRPEF pagate negli anni 1990 – 1992 a termini della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17.

La CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa, con sentenza in data 19 novembre 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza non è passata in giudicato.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 67-bis e 70, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insuscettibile di ottemperanza la sentenza della CTP di Siracusa in quanto non passata in giudicato. Deduce il ricorrente che, a seguito del principio di immediata esecutività di tutte le pronunce del giudice tributario, anche di primo grado, il giudizio di ottemperanza è esperibile avverso tutte le pronunce favorevoli al contribuente, giudizio esperibile davanti al giudice di appello ove la pronuncia di cui si chiede l’ottemperanza è gravata di impugnazione.

2 – Il ricorso è fondato, posto che – a seguito della novella contenuta nel D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9 – tutte le sentenze del giudizio tributario che prevedano la condanna al paga nto di somme di danaro in favore del contribuente sono immediatamente esecutive, con disposizione immediatamente precettiva, riguardo alla quale non osta la mancata emanazione del D.M. n. 22 del 2017, come indicato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 12 (Cass., Sez. VI, 19 aprile 2019, n. 11135).

3 – Il sistema processuale tributario prevede, pertanto, per le sentenze depositate dal 1 giugno 2016 la provvisoria esecutività delle sentenze tributarie (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 67-bis), con possibilità per il contribuente di esperire il giudizio di ottemperanza in caso di mancata esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente (D.Lgs. ult. cit., art. 69, comma 5), come anche delle sentenze relative a operazioni catastali favorevoli al contribuente e (a decorrere dal 1 gennaio 2016) delle sentenze relative ad atti impositivi che comportano il rimborso di tributi, interessi e sanzioni corrisposti in eccedenza rispetto a quanto statuito in sentenza (D.Lgs. cit., art. 68, comma 2).

4 – Ne consegue che, ove intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorchè non passata in giudicato favorevole al contribuente, l’Amministrazione ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso dell’eccedenza versata (Cass., Sez. VI, 19 aprile 2019, n. 11135).

5 – La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tale principio per cui va cassata con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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