Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28847 del 12/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 12/11/2018), n.28847
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10416/2017 proposto da:
Z.M.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
IRNERIO 67, presso lo studio dell’avvocato FURTO QUIDRANI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
GENERTEL ASSICURAZIONI SPA, F.F., C.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1577/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
26/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26/1/2017 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile per ravvisata violazione dell’art. 342 c.p.c., il gravame interposto dal sig. Z.M.W. in relazione alla pronunzia G. di P. n. 44432/13, di rigetto della domanda originariamente proposta nei confronti del sig. F.F. e della società Genertel Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS).
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo Z. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione ed erronea applicazione” dell’art. 342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che “il giudice di secondo grado abbia errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello per difetto di specifici motivi”, laddove “l’appellante aveva censurato la parte della sentenza dove il Giudice di prime cure immotivatamente non aveva considerato la testimonianza di tale C.M., secondo cui “il pedone attraversava sulle strisce pedonali regolate da semaforo e questo era con luce verde e non rossa”.
Il motivo è fondato.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass., Sez. Un.,
16/11/2017, n. 27199).
Orbene, dal tenore dell’atto d’appello, dal ricorrente debitamente riportato nel ricorso nei suindicati termini, emerge invero che la mossa censura risulta formulata in termini di contrapposizione con la motivazione dell’impugnata pronunzia del giudice di prime cure, recando i requisiti necessari e sufficienti all’uopo richiesti all’art. 342 c.p.c., laddove nell’impugnata sentenza in contrasto con il riportato dictum delle Sezioni Unite di questa Corte si sottolinea la mancanza di una “proposta di una nuova ricostruzione (modello di sentenza alternativa a quella reale) della decisione gravata con indicazione specifica delle modifiche alla ricostruzione del fatto operata dal giudice” di prime cure.
Dell’impugnata sentenza, assorbito il 2 motivo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018