Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28846 del 16/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28846
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15657/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in
persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12 come da comunicazione di
cancelleria;
– ricorrenti –
contro
P.P. (C.F. (OMISSIS));
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Liguria, n. 233/2019, depositata in data 20 febbraio 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
dell’8 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente P.P. ha impugnato l’estratto di ruolo relativo a tributi degli anni di imposta dal 1994 al 2005, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento ed eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti tributari.
La CTP di Savona ha accolto il ricorso e la CTR della Liguria, con sentenza in data 20 febbraio 2019, ha rigettato l’appello del concessionario della riscossione. Il giudice di appello non ha accolto la deduzione secondo cui alcune delle pretese impositive, relative ai periodi di imposta 1997 e 1998, si sarebbero cristallizzate in quanto definite con sentenze della CTP di Savona favorevoli all’Ufficio, osservando come tali sentenze non sono state prodotte in giudizio. Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello di applicare la prescrizione quinquennale, in forza di quanto statuito da Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397, ai crediti contenuti in cartella, dovendosi applicare tale prescrizione anche ai crediti erariali in assenza della sussistenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Hanno proposto ricorso per cassazione l’ente impositore e il concessionario della riscossione affidato a due motivi; l’intimato non si è costituito in giudizio.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1 – Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la deduzione dell’Ufficio circa l’avvenuta cristallizzazione della pretesa impositiva per gli anni 1997 e 1998. Osserva il ricorrente come tali sentenze, passate in giudicato, sarebbero state prodotte nel corso del giudizio di appello, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR. Deduce il ricorrente come nel caso di specie vi sarebbe il travisamento delle risultanze processuali, nel caso in cui un dato elemento di prova è stato ritenuto erroneamente non sussistente.
1.1 – Il motivo è fondato, dovendo essere riconfermato il principio secondo cui ricorre il travisamento della prova – che non impinge in una valutazione dei fatti – nel caso in cui si accerti che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163), come nel caso in cui l’informazione probatoria sia stata acquisita e non valutata (Cass., Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749).
1.2 – Dall’esame degli atti, consentito a questa Corte dalla natura della censura dedotta, risulta che le sentenze della CTP di Savona, specificamente indicate nella sentenza impugnata, che la Corte di merito ha escluso che fossero state prodotte, sono invece state allegate e prodotte in sede di costituzione in appello (all. n. 6), per cui la sentenza va cassata sotto questo specifico profilo per nullità della stessa.
2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5 nonchè degli artt. 2090,2946 e 2953 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che i tributi erariali siano soggetti a prescrizione breve quinquennale anzichè ordinaria, sia in quanto alcune delle cartelle sarebbero state emesse sul presupposto di sentenze passate in giudicato (con particolare riferimento alle sentenze indicate supra 1), sia in quanto, anche in assenza di una sentenza passata in cosa giudicata, l’incontrovertibilità della cartella non incide sul regime prescrizionale dei tributi che, in quanto erariali, sono soggetti a prescrizione decennale.
2.1 – Il secondo motivo è fondato, risultando assorbente osservare come è la stessa sentenza citata nella pronuncia impugnata (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) che afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che ove non assoggettato a prescrizione breve (come nel caso dei contributi erariali), conserva il proprio termine prescrizionale ordinario (Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308).
La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tale principio per cui va cassata anche sotto tale profilo.
3 – Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020