Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28846 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 22/02/2018, dep. 12/11/2018), n.28846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6509-2017 proposto da:

M.M.R., B.A., B.M., elettivamente

domiciliati in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCELLO

GALIFFA;

– ricorrenti –

contro

LA FAZENDA PICCOLA S.C. R.L., DITTA LA PICENA FRUTTA SBT DI

C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1424/2016 della CORTI D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/11/2016 la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dai sigg. M.M.R. e B.M. – eredi del defunto sig. B.C. – in relazione alla pronunzia Trib. Ascoli Piceno n. 276/2010, di accoglimento della domanda in origine monitoriamente azionata dalla società La Fazenda s.c.a.r.l. nei confronti del sig. C.F., titolare dell’impresa individuale la Picena Frutta s.b.t., ravvisando avere il B.C., nella sua qualità di avvocato, proposto opposizione a tale decreto in assenza di procura.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. M. e B., nella qualità, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 327 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto applicabile ai fini della decadenza dall’impugnazione “il termine … previsto all’art. 327 c.p.c.”, comma 1, senza considerare che “l’Avv. B.C., non era parte del giudizio e, dopo il suo decesso avvenuto in data 1/10/2010 i suoi eredi non potevano essere a conoscenza della sentenza”, con la conseguenza che i medesimi dovevano in ogni caso “considerarsi terzi perchè mai prima della notifica della sentenza (25/11/2011) hanno avuto conoscenza del giudizio di 1 grado”.

Con il 2 motivo denunziano violazione degli artt. 328 e 229 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Si dolgono dell’erronea qualificazione del defunto B. quale parte processuale nel giudizio di 1° grado, “per presunta mancanza di procura in calce all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto in favore della Picena Frutta s.b.t. e nei confronti della società La Fazenda”.

Lamentano che “non potevano informarsi tempestivamente della decisione facendo uso della diligenza in rebus ius perchè l’attività professionale e/o le presunte responsabilità del procuratore non si trasmettono agli eredi ma rimangono limitate all’attività professionale”.

Con il 3 motivo denunziano violazione dell’art. 301 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Si dolgono che la corte di merito abbia fatto erronea applicazione dell’art. 301 c.p.c., atteso che il “decesso dell’avv. B.” è avvenuto “quando ancora non era stata pronunciata la sentenza”, con la conseguenza che “il giudizio di 1° grado doveva arrestarsi”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti pongono a loro fondamento atti o documenti del giudizio di merito (es., il “dec. ing. N. 71/02”, il “mandato all’avv. B.C. a proporre opposizione” con “procura in calce al decreto ingiuntivo”, l'”atto di citazione notificato il 3/06/2002″, le “memorie”, l'”interrogatorio dei legali rappresentati della ditta opposta e di quella opponente”, la “sentenza n. 276/2010″, l'”appello”, la “comparsa del 29/3/2012” della ditta La Fazenda, la “documentazione”, la “procura rilasciata da C.F. all’avv. B.C.”, i “propri scritti”, i “verbali d’udienza” e le “difese della società appellata”, la “relata di notifica” dell’atto di appello) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare e intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 3/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Va per altro verso osservato che nella specie la declaratoria di inammissibilità risulta fondata sulla tardività ex art. 327 c.p.c. (nella previgente formulazione ratione temporis applicabile) del gravame interposto dagli eredi dell’avv. Difensore B.C., difensore dell’allora intimata-opponente La Picena s.b.t. invero sfornito di procura e deceduto in pendenza dell’emissione della sentenza di 1 grado.

Al riguardo, nel fare espressamente richiamo ai precedenti di questa Corte costituiti da Cass. n. 25641/2010, Cass. n. 6300/2003 e Cass. n. 486/2003, la corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’interruzione del processo prevista all’art. 301 c.p.c., quale conseguenza automatica della morte dell’unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, preclude, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza, ogni ulteriore attività processuale, sicchè gli atti compiuti in violazione di tale regola e la stessa sentenza sono quindi nulli. Tale nullità è tuttavia soggetta al principio generale di cui all’art. 161 c.p.c. di conversione delle nullità in motivi di impugnazione, e può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole propri dei mezzi di impugnazione consentiti. Limiti tra i quali è ricompreso quello posto all’art. 327 c.p.c., comma 1, in base al quale l’impugnazione non è più proponibile dopo che sia decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, con la conseguenza che ove l’impugnazione avvenga oltre i suindicati termini, la nullità è sanata dal passaggio in giudicato della sentenza per effetto dell’omessa o tardiva impugnazione (v. Cass. 8/9/2017, n. 21002; Cass., 11/6/2014, n. 13244; Cass., 17/12/2010, n. 25641; Cass., 12/4/2003, n. 6300; Cass., 27/5/1999).

La corte di merito ha affermato al riguardo che, pur non essendovi stata al riguardo in particolare interruzione del processo all’esito della morte dell’unico difensore di parte ricorrente, il termine di un anno decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza previsto per la proposizione dell’appello è nella specie infruttuosamente spirato, sicchè la nullità della sentenza del giudice di 1 grado, pronunziata in violazione dell’art. 301 c.p.c., è rimasta conseguentemente sanata.

Va in proposito ulteriormente sottolineato che, in termini tra l’altro di mera contrapposizione con l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza, gli odierni ricorrenti si limitano invero a sostenere la tesi della tempestività dell’appello per non essere “l’avv. B.C…. parte del giudizio”, sicchè “dopo il suo decesso… i suoi eredi non potevano essere a conoscenza della sentenza 276/10 e di conseguenza in ogni ipotesi debbono considerarsi terzi perchè mai prima della notifica della sentenza… hanno avuto conoscenza del giudizio di 1 grado e della sentenza a loro notificata”; con la conseguenza dell’applicabilità nella specie del disposto di cui all’art. 328 c.p.c., avendo “ritualmente e tempestivamente” impugnato la sentenza “come terzi”, dopo averne avuto “conoscenza”.

Orbene, emerge evidente come a tale stregua gli odierni ricorrenti invero non censurano idoneamente gli argomenti dalla corte di merito posti a base dell’impugnata decisione facendo applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale l’art. 328 c.p.c., u.c., (prevedente la proroga del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. per impugnare la sentenza qualora dopo 6 mesi – 12 mesi giusta la previgente disciplina nella specie ratione temporis applicabile – dalla sua pubblicazione sopravvenga alcuno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c.) si riferisce solo alla morte (o alla perdita della capacità) della parte (o del suo legale rappresentante), e non anche a quella come nella specie del procuratore, che è disciplinata all’art. 301 c.p.c., senza che sia dato ravvisare alcuna ragione, riconducibile alla necessità di consentire l’agevole esercizio del diritto di difesa (obiettivamente suscettibile di pregiudizio nel caso di termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., per quanto evincibile dalla sentenza della Corte Cost. n. 41 del 1986), che giustifichi in via interpretativa un’estensione del disposto del citato ultimo comma dell’art. 328 c.p.c. anche all’ipotesi del decesso del procuratore (v. Cass., 28/3/2007, n. 7660, e, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 17003. E già Cass., 2/6/1980, n. 3600).

Vale altresì osservare che dagli odierni ricorrenti non risulta d’altro canto nemmeno idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui “il decesso del compianto avv.to B…. non ha avuto effettiva rilevanza, sotto il profilo processuale, nel caso in esame, essendosi l’evento verificato dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, già decorsi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., nelle more del deposito della sentenza da parte del giudice di prime cure… In siffatto ambito appare priva di fondamento la deduzione svolta dagli appellanti per cui, essendo stata notificata la sentenza agli eredi dell’avv.to B. in data 25 novembre 2011, il gravame sarebbe tempestivo in quanto notificato entro trenta giorni da tale data, considerato che il disposto del citato art. 327 non lascia dubbi al riguardo, prevedendo in maniera inequivoca che “indipendentemente dalla notificazione” l’appello non può essere proposto una volta decorso il periodo di tempo stabilito a partire dalla pubblicazione della pronuncia; pertanto l’avvenuta notifica della sentenza in prossimità di quest’ultima scadenza non può valere a prolungare il termine perentorio di impugnazione stabilito dall’anzidetta disposizione di legge”.

Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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