Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28844 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 14/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.V. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avv. ANTONUCCI Enzo ed elett.te dom.to nello studio del medesimo

in Roma, Via F. Corridoni n. 23;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catania n. 3573 cron.

1846 rep., emesso nel procedimento civile n. 241/2007 R.G. affari

camera di consiglio e depositato il 12 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

novembre 2011 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. Fabrizio MOBILIO, per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. G.V. si rivolse alla Corte d’appello di Catania per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, del danno cagionatogli dalla eccessiva durata di un giudizio da lui intrapreso davanti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione di Catania, nel luglio 1998 per ottenere il riconoscimento di compensi per prestazioni lavorative svolte oltre l’orario normale; giudizio ancora pendente all’epoca del ricorso per equa riparazione (giugno 2007).

La Corte di Catania ha accolto la domanda liquidando complessivamente, a titolo di riparazione del danno non patrimoniale, Euro 3.606,58, in ragione, cioè, di Euro 600,00 per ciascuno dei circa 6 anni di durata della procedura eccedenti quella ragionevole stimata in 3 anni.

Il sig. G. ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui l’amministrazione intimata non ha resistito.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che la Corte d’appello abbia liquidato, a titolo di danno non patrimoniale, soltanto Euro 600,00 annui, invece dei 1.250,00 o, in subordine, 1.000,00 corrispondenti agli standard della Corte europea dei diritti dell’uomo.

1.1. – La censura è fondata, salvo la rettifica degli standard applicati dal ricorrente come si dirà appresso.

2. – Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con la rideterminazione dell’indennizzo in base a quegli standard, applicati nel minimo in considerazione della natura e oggetto della causa. Spettano pertanto al ricorrente Euro 750,00 (e non 1.000,00) per ciascuno dei primi 3 anni di ritardo e 1.000,00 per ciascuno degli altri 3 anni di ritardo, e dunque complessivamente Euro 5.250,00 invece dei 3.606,58 liquidati dal giudice di merito.

Le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 5.250,00, nonchè alle spese processuali, liquidate in Euro 445,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, quanto al giudizio di merito, e in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi quanto al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA