Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28844 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15284/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12 come da comunicazione di cancelleria;

– ricorrente –

contro

EIKON STRATEGIC ITALIA SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. CLAUDIO GIORDANO,

elettivamente domiciliato presso lo studio Nunziante Magrone Studio

Legale Associato in Roma, Piazza di Pietra, 26;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 7916/2018, depositata in data 14 novembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’8 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente ha impugnato un silenzio rifiuto relativo a una istanza di rimborso IVA, deducendo di avere versato l’IVA, con sanzioni e interessi, in sede di ravvedimento operoso, per avere reso prestazioni in favore di committente unionale (irlandese) senza IVA, pur non essendo il contribuente emittente iscritto al VIES (VAT Information Exchange System). Ha dedotto che IVA, sanzioni e interessi, non erano dovuti, stante la mancanza del requisito della territorialità di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 14 novembre 2018, ha rigettato l’appello.

Ha ritenuto il giudice di appello che il ravvedimento operoso, al pari delle dichiarazioni del contribuente, è ritrattabile nei casi, come quello di specie, in cui il ravvedimento sia stato posto in essere per mero errore. Ha, inoltre, rilevato il giudice di appello che le somme versate a titolo di IVA sono ripetibili, in quanto versate per una violazione di natura formale, quale la mancata iscrizione al VIES dell’emittente.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto ritrattabile il ravvedimento operoso. Deduce il ricorrente che, una volta determinatosi il contribuente ad avvalersi di questo strumento, le somme versate in esecuzione dello stesso non siano più ripetibili, in quanto il ravvedimento operoso implica il riconoscimento della violazione della sussistenza dei presupposti della sanzione e preclude la reversibilità di tale scelta.

2.1 – Si osserva preliminarmente come non risultano impugnate le statuizioni della sentenza che hanno accertato che le prestazioni di cui alle fatture in oggetto, originariamente emesse in assenza di IVA, sono state eseguite a favore di un committente soggetto IVA unionale (Eikon Strategic Consulting Ltd) da soggetto passivo residente nel territorio dello Stato non iscritto al VIES e che “le somme versate con il ravvedimento operoso erano comunque ripetibili, in quanto versate per una violazione di natura formale non rilevante, tale dovendosi considerare l’iscrizione al VIES del soggetto passivo iva, comunitario (conforme Cass., sent. n. 10006/18)”. E’, quindi, passata in giudicato sia la statuizione circa l’insussistenza di presupposti per l’applicazione dell’imposta per mancanza del principio di territorialità (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter, comma 1, lett. a)), sia quella dell’irrilevanza della mancata iscrizione al VIES dell’emittente.

2.2 – Ne consegue che le somme versata in esecuzione del ravvedimento operoso (imposta e relative sanzioni ridotte) sono avvenute in assenza del presupposto impositivo.

3 – Fatta tale premessa, diversamente da quanto esposto in proposta, il ricorso si rivela fondato.

3.1 – La sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio secondo cui “il contribuente deve essere ammesso a correggere ogni tipo di errore (…) Ciò equivale ad affermare che anche il ravvedimento operoso, come la stessa dichiarazione dei redditi (Cass. nn. 29738/2008, 4238/2004) o dell’IVA (Cass. nn. 3904/2004, 18774/2003) e come ogni altra dichiarazione del contribuente (Cass. n. 1128/2009), è ritrattabile o modificabile, nella misura in cui è affetto da errore, non essendo lo stesso contribuente tenuto a pagare più di quanto deve rimanere per legge a suo carico” (Cass. Sez. V, 17 novembre 2010, n. 23177).

3.2 – Ne consegue che, in assenza dei presupposti per il versamento del tributo e delle sanzioni (circostanze accertate con la sentenza impugnata), e stante la natura meramente formale della violazione commessa dal contribuente, non è ostativo al rimborso dei relativi importi il versamento degli stessi in sede di ravvedimento operoso, non essendo dovute sanzioni in assenza di debito di imposta per violazioni formali, ove non arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, ove non incidano sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo (Cass., Sez. V, 6 ottobre 2017, n. 23352; Sez. VI, 4 giugno 2018, n. 14158).

3.3 – Non risultano pertinenti al caso di specie – come osserva il controricorrente – le pronunce richiamate da parte ricorrente (Cass., Sez. V, 30 marzo 2016, n. 6108 del 30/03/2016; Cass., Sez. V, 21 dicembre 2016, n. 26545), riguardanti casi in cui il ravvedimento operoso atteneva a fattispecie in cui erano contestate violazioni sostanziali.

4 – La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei suddetti principi. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.300,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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