Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28843 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11652/2019 R.G. proposto da:

S.R. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

ALESSANDRO RICCIONI, elettivamente domiciliato presso il suo studio

in Roma, Via Properzio, 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12 come da comunicazione di cancelleria;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 6569/18, depositata il 1 ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’8 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente ha impugnato un provvedimento di irrogazione sanzioni, relativo al periodo di imposta dell’anno 2008, per mancata tenuta della contabilità da parte della società Coop Service Scarl, denunciando – per quello che rileva in questa sede – nullità dell’atto per omessa motivazione e deducendo che detto atto sarebbe stato motivato per relationem in base a un precedente PVC, mai notificato al contribuente, nè riprodotto nell’atto impositivo.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 1 ottobre 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha osservato il giudice di appello che al contribuente era stato notificato altro avviso di accertamento relativo alla società, al quale era “collegato” il provvedimento di irrogazione delle sanzioni oggetto di impugnazione, il che esclude la violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale è stato messo in condizione di conoscere i presupposti della pretesa impositiva.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione di legge in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, per avere il giudice di appello ritenuto che i presupposti dell’atto di irrogazione delle sanzioni fossero contenuti in un avviso di accertamento precedentemente notificato al ricorrente e divenuto definitivo per inammissibilità del ricorso, anzichè al PVC, mai notificato, nè riprodotto nell’atto impositivo per cui è causa. Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato non è stato motivato in relazione all’avviso di accertamento menzionato dal giudice di appello, bensì in relazione a un precedente PVC, la cui mancata notificazione viola il diritto di difesa del contribuente, come ribadito nella memoria depositata.

2 – Il ricorso, a parziale modifica della proposta, è infondato.

2.1 – Il giudice di appello ha compiuto un accertamento in fatto, secondo il quale i presupposti dell’atto di irrogazione delle sanzioni erano contenuti in un atto precedentemente notificato al ricorrente (“in data 31.10.2013 è stato notificato allo S. l’avviso di accertamento relativo alla società. A tale avviso di accertamento è collegato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni oggetto dell’odierna controversia”). Sulla base di tale accertamento in fatto, la CTR ha ritenuto superflua l’allegazione dell’atto menzionato nell’avviso di accertamento notificato, in quanto il contribuente era a conoscenza del relativo contenuto e dei relativi presupposti “nell’an e nel quantum della pretesa impositiva”.

2.2 – Il ricorrente non ha espressamente censurato tale accertamento in fatto, censura che si sarebbe dovuta formulare facendo valere la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 115 c.p.c. (Cass., Sez. VI, 19 luglio 2018, n. 19293), ciò in particolare ove l’errore di percezione cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo degli atti (Cass., Sez. Lav., 24 ottobre 2018, n. 27033; Cass., Sez. III, 12 aprile 2017, n. 9356). Tale censura non risulta proposta, come precisato dallo stesso ricorrente in memoria (“non sembrerebbe che i giudici di seconde cure siano incorsi in un errore di percezione”: pag. 2 mem. cit.). Ne consegue che l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata circa la conoscenza dei presupposti impositivi dell’atto impugnato (“non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa del contribuente, posto a conoscenza dell’an e del quantum della pretesa impositiva”) deve ritenersi passato in giudicato.

2.3 – Nel qual caso opera il principio, secondo cui l’onere di allegazione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, è limitato ai documenti non conosciuti nè ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultimo (Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 14723), non anche laddove il contribuente ne conosca il contenuto, non potendosi estendere tale onere di allegazione ad attività “inutili” (come deduce il controricorrente), che tali si rivelerebbero ove riguardassero l’allegazione di atti di cui il contribuente è a conoscenza (Cass., Sez. V, 1 luglio 2020, n. 13402; Cass., Sez. VI, 26 marzo 2019, n. 8423; Cass., Sez. V, 12 dicembre 2018. n. 32127; Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., Sez. V, 27 luglio 2016, n. 15564), ancorchè in relazione al solo contenuto.

3 – La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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