Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28842 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11204/2019 R.G. proposto da:

IMMOBILIARE CALTAGIRONE – ICAL SPA (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avv. CARLAMARIA MELPIGNANO, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Claudio Monteverdi, 16;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 7378/18, depositata il 24 ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’8 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente ICAL SPA ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificato, a termini della L. 30 dicembre 2004, art. 1, comma 335, il classamento di una unità immobiliare sita in Roma, e ricadente nella microzona 19.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 24 ottobre 2018, ha rigettato l’appello della società contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello che l’atto di revisione parziale del classamento per microzone, ove limitato alla riattribuzione della classe, è sufficientemente motivato, ove faccia riferimento all’atto amministrativo presupposto costituito dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2015, nonchè stanti le caratteristiche della microzona considerata. Ha, inoltre, evidenziato il giudice di appello che il classamento deve ritenersi corretto, alla luce delle caratteristiche e dell’ubicazione dell’immobile. Ha, inoltre, evidenziato il giudice di appello che non è necessario procedere a un preventivo sopralluogo.

Propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a tre motivi, resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, nonchè della Determinazione dell’Agenzia del Territorio 16 febbraio 2005, nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto adeguatamente motivato l’atto di attribuzione della nuova classe all’immobile in oggetto in assenza di specificazione in fatto degli incrementi e dei miglioramenti infrastrutturali posti a fondamento dell’accrescimento della qualità urbana e ambientale del contesto abitativo, nonchè in assenza di specificazione del rapporto e dello scostamento tra valore medio di mercato e medie dei valori catastali degli immobili siti nella microzona considerata. Deduce il ricorrente che l’atto di accertamento è carente di motivazione per effetto di una inadeguata attività istruttoria, costituendo il provvedimento impugnato mera ripetizione di formule standardizzate, senza che vengano indicati i parametri valutativi, nè le modalità di rilevazione dei valori medi e i relativi scostamenti in rapporto all’insieme delle microzone comunali.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto sufficiente, ai fini del riclassamento, il riferimento a interventi diffusi di riqualificazione edilizia nella microzona considerata, senza specificazione delle particolari giustificazioni indotte dalla riclassificazione operata. Il ricorrente si richiama a Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249, ove sottolinea che l’obbligo di motivazione del riclassamento debba incentrarsi sulle circostanze che in concreto abbiano interessato la microzona, nonchè sul valore e sulle caratteristiche dell’immobile, al fine di consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa. Deduce il ricorrente l’assenza nel provvedimento impugnato di concrete ragioni giustificative della scelta del riclassamento, motivato solo da fatti notori e da massime di comune esperienza, che non costituiscono elemento di prova.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36 per mancata allegazione all’avviso di accertamento della Nota del Comune di Roma dalla quale il procedimento di revisione del classamento ha tratto avvio. Deduce il ricorrente di avere proposto la questione in sede di ricorso introduttivo e di averla riproposta in sede di appello.

2 – Si osserva che, benchè il terzo motivo assuma un ruolo preliminare – in quanto attinente a profili di nullità della sentenza che imporrebbero in caso di accoglimento l’apertura del giudizio di rinvio – deve farsi applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Si impone, difatti, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo anzichè su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936); il che assume massima rilevanza ove la decisione di una questione sottordinata o conseguenziale, benchè succedanea all’esame di una questione preliminare, consenta la definizione nel merito dell’intera controversia.

3 – I primi due motivi, attinenti al merito della pretesa tributaria, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

3.1 – L’avviso di accertamento, riportato per specificità, dopo avere menzionato (benchè non riprodotto) gli atti presupposti, si è limitato ad accertare in relazione alla microzona in oggetto “una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività, riconducibile, oltre che ad interventi diffusi di riqualificazione edilizia, anche ad insediamenti in zone limitrofe alla microzona, di importanti poli di attrazione sociale e culturale”, menzionando genericamente una “progressiva trasformazione urbana e socio-economica”, “un incremento (di redditività) notevolmente superiore a quello riscontrato in altre microzone della città” e facendo ancora più genericamente riferimento a “contesto urbano di ubicazione e (…1 alle altre caratteristiche proprie dell’unità immobiliare”.

3.2 – Si rileva in proposito come questa Corte è ferma nel ritenere che ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, “la ragione giustificativa della rettifica del classamento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339” (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665), dovendosi considerare, oltre al fattore posizionale, anche le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7, circostanza che assume valore rilevante in sede di motivazione dell’atto (Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31112).

3.3 – Nè può essere sufficiente il mero richiamo al fattore posizionale, quale l’inserimento in una microzona, atteso il carattere diffuso e indifferenziato di detto procedimento di attribuzione della nuova classe catastale (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29988; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156), come anche non può essere sufficiente il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento soltanto ai presupposti di legge (Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16378).

3.4 – Si è, in particolare, affermato che il classamento adottato di ufficio a termini della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, può essere giustificato dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In questo caso, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, va adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, del come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. V, 11 settembre 2019, n. 22671; Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23051).

3.5 – Tale revisione parziale del classamento ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58 (in tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dalla L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 336 (in tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile.

3.6 – Da ciò si trae la conclusione che il procedimento di classamento contempla due fasi, la prima avente ad oggetto accertamento e specificazione dei presupposti di fatto che giustificano la riclassificazione di massa, la seconda avente ad oggetto deduzione e prova di parametri, fattori determinativi e criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare, conseguente alla ubicazione dell’unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone anomale Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23046).

3.7 – Ulteriore conseguenza di tale impostazione è che ai fini motiv ionali non può ritenersi sufficiente, ai fini del riclassamento, il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura (Cass., Sez. VI, 3 luglio 2013, n. 16643, Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156) nè il riferimento alla microzona e alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perchè, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona. Questo spiega perchè ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (così Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810), nè potendosi sostenere che un classamento “diffuso” non sia assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249).

3.8 – Ne consegue che “il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l’obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l’opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone” (Cass. n. 23046 del 2019, cit.).

3.9 – La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’incremento del classamento possono essere determinati dall’incremento di valore della microzona, non ha fatto buon governo dei suesposti principi.

4 – Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione ai primi due motivi e, previo assorbimento del terzo motivo, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c., accogliendosi la domanda della società contribuente. Le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità sono soggette a integrale compensazione, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso; dichiara compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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