Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28841 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3227/2010 proposto da:

P.D. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

10/11/2009, n. 1818/09 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte, osserva quanto segue:

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria, avverso il decreto in materia di equa riparazione emesso della Corte d’appello di Napoli n. 1818/09 con cui veniva accolta la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata pari ad anni sette di un giudizio svoltosi innanzi al Tar Campania per due gradi e liquidata la somma di Euro 3500,00 a titolo di equo indennizzo, pari ad Euro 500,00 per anno di ritardo.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Corte ha optato in camera di consiglio per la motivazione semplificata.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole per non essere stato calcolato l’indennizzo sulla base dell’intera durata del processo.

Con il restanti tre motivi deduce sotto diversi profili l’insufficienza della liquidazione del danno non patrimoniale.

motivo contesta la riduzione alla metà della liquidazione delle spese.

Il primo motivo è infondato.

La L. n. 89 del 2001, art. 2, prevede infatti che il danno non patrimoniale vada liquidato solo in relazione al periodo eccedente la ragionevole durata e non per l’intera durata del processo.

I restanti tre motivi sono fondati per quanto di ragione.

Nella specie la Corte d’appello, pur avendo accertato un ritardo irragionevole di circa sette anni, ha poi liquidato per tale periodo Euro 3500,00 pari a 500,00 Euro per anno discostandosi notevolmente ed immotivatamente dai parametri della CEDU (Cass. 21597/05).

Il motivi va pertanto accolti.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata per quanto di ragione.

Sussistendo i requisiti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito.

Sulla base di quasi sei anni di ritardo il danno va liquidato in complessivi Euro 6250,00 (sulla base di 750 Euro per i primi tre anni di ritardo ed Euro mille per i successivi) in corrispondenza dei parametri Cedu oltre interessi dalla domanda al saldo.

Condanna infine l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente la somma di Euro 6250,00 a titolo di equo indennizzo oltre interessi dalla domanda al saldo; condanna altresì l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 1140,00 di cui Euro 800,00 per onorari ed Euro 340,00 per diritti oltre Euro 50 per spese, nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 850,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre, per entrambi i giudizi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario aVV.to Alfonso Marra.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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