Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28840 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1111/2009 proposto da:

R.F. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

socio ed amministratore della I.C.E. S.N.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso gli avvocati D’ALESSIO

ANTONIO e VIGLIONE GIANCARLO, rappresentato e difeso dagli avvocati

VISCARDI Alfonso, PONTRANDOLFI STEFANIA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

STATO ITALIANO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Ministro della

Giustizia pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

09/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ALFONSO VISCARDI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che R.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli n. 796/07 con cui veniva rigettata la domanda di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001, per l’eccessiva durata di un procedimento innanzi al Tribunale di Salerno;

che il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

che la Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il decreto impugnato ha rigettato la domanda di equo indennizzo sulla considerazione della carenza di legittimazione attiva del R. e del fatto che il giudizio presupposto era stato proposto nella consapevolezza della infondatezza dell’azione rilevata dalla motivazione della sentenza del giudizio in questione.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta la dichiarata carenza di legittimazione attiva.

Con il secondo motivo contesta sotto diversi profili la ritenuta consapevolezza della infondatezza dell’azione.

Il primo motivo è fondato.

Invero risulta dal ricorso proposto innanzi alla corte d’appello che il R. aveva agito nella qualità di socio ed amministratore della ICE snc e, pertanto, in tale qualità era legittimato a proporre il ricorso.

Il secondo motivo si rivela fondato.

Questa Corte ha ripetutamente ritenuto che le situazioni concrete in cui le conseguenze pregiudizievoli, sotto il profilo della sofferenza psicologica della pendenza del processo, vanno escluse, sono quelle in cui il protrarsi del giudizio risponde ad un interesse della parte o questo è comunque destinato a produrre conseguenze che la parte percepisce a sè favorevoli (Cass. 1338/04) mentre, più in generale, può dirsi che la piena consapevolezza nella parte processuale civile della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità rende inesistente il danno non patrimoniale, perchè tale consapevolezza fa venire meno l’ansia ed il malessere correlati all’incertezza della lite, essendo con gli stessi incompatibile (v., in tal senso, Cass. 2385/11; Cass. 25595/08; Cass., 11 dicembre 2002 n. 17650; Cass. 18 settembre 2003 n. 13741).

La consapevolezza della infondatezza della propria domanda deve peraltro essere desunta sulla base di elementi indiziari precisi e concordanti (Cass. 25519/10).

La Corte d’appello non si è attenuta a siffatti criteri.

Nel caso di specie la motivazione del decreto è basata sul fatto che la società ricorrente avesse resistito in giudizio con intenti meramente defatigatori nella consapevolezza della infondatezza delle proprie difese.

La Corte d’appello ha reso a tale proposito conto di quali fossero le questioni oggetto della controversia nel giudizio presupposto e, cioè, l’esistenza di vizi nel manufatto edilizio dalla appaltatrice ICE consegnato al Condominio (OMISSIS) e che le difese della odierna ricorrente erano del tutto prive di fondamento tanto che la domanda del condominio venne accolta.

Tale motivazione appare tutto carente poichè si fonda in sostanza sull’accertamento dell’infondatezza della domanda che di per sè non è elemento sufficiente ad escludere l’equa riparazione; ipotesi che si può concretizzare solo nel caso di lite temeraria della cui sussistenza non vengono però evidenziati nella motivazione del decreto i presupposti.

Il decreto impugnato va di conseguenza cassato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28840

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1111/2009 proposto da:

R.F. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

socio ed amministratore della I.C.E. S.N.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso gli avvocati D’ALESSIO

ANTONIO e VIGLIONE GIANCARLO, rappresentato e difeso dagli avvocati

VISCARDI Alfonso, PONTRANDOLFI STEFANIA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

STATO ITALIANO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Ministro della

Giustizia pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

09/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ALFONSO VISCARDI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che R.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli n. 796/07 con cui veniva rigettata la domanda di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001, per l’eccessiva durata di un procedimento innanzi al Tribunale di Salerno;

che il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

che la Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il decreto impugnato ha rigettato la domanda di equo indennizzo sulla considerazione della carenza di legittimazione attiva del R. e del fatto che il giudizio presupposto era stato proposto nella consapevolezza della infondatezza dell’azione rilevata dalla motivazione della sentenza del giudizio in questione.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta la dichiarata carenza di legittimazione attiva.

Con il secondo motivo contesta sotto diversi profili la ritenuta consapevolezza della infondatezza dell’azione.

Il primo motivo è fondato.

Invero risulta dal ricorso proposto innanzi alla corte d’appello che il R. aveva agito nella qualità di socio ed amministratore della ICE snc e, pertanto, in tale qualità era legittimato a proporre il ricorso.

Il secondo motivo si rivela fondato.

Questa Corte ha ripetutamente ritenuto che le situazioni concrete in cui le conseguenze pregiudizievoli, sotto il profilo della sofferenza psicologica della pendenza del processo, vanno escluse, sono quelle in cui il protrarsi del giudizio risponde ad un interesse della parte o questo è comunque destinato a produrre conseguenze che la parte percepisce a sè favorevoli (Cass. 1338/04) mentre, più in generale, può dirsi che la piena consapevolezza nella parte processuale civile della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità rende inesistente il danno non patrimoniale, perchè tale consapevolezza fa venire meno l’ansia ed il malessere correlati all’incertezza della lite, essendo con gli stessi incompatibile (v., in tal senso, Cass. 2385/11; Cass. 25595/08; Cass., 11 dicembre 2002 n. 17650; Cass. 18 settembre 2003 n. 13741).

La consapevolezza della infondatezza della propria domanda deve peraltro essere desunta sulla base di elementi indiziari precisi e concordanti (Cass. 25519/10).

La Corte d’appello non si è attenuta a siffatti criteri.

Nel caso di specie la motivazione del decreto è basata sul fatto che la società ricorrente avesse resistito in giudizio con intenti meramente defatigatori nella consapevolezza della infondatezza delle proprie difese.

La Corte d’appello ha reso a tale proposito conto di quali fossero le questioni oggetto della controversia nel giudizio presupposto e, cioè, l’esistenza di vizi nel manufatto edilizio dalla appaltatrice ICE consegnato al Condominio (OMISSIS) e che le difese della odierna ricorrente erano del tutto prive di fondamento tanto che la domanda del condominio venne accolta.

Tale motivazione appare tutto carente poichè si fonda in sostanza sull’accertamento dell’infondatezza della domanda che di per sè non è elemento sufficiente ad escludere l’equa riparazione; ipotesi che si può concretizzare solo nel caso di lite temeraria della cui sussistenza non vengono però evidenziati nella motivazione del decreto i presupposti.

Il decreto impugnato va di conseguenza cassato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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