Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28840 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23024/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

G.L. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti

GIUSEPPA MARIA TERESA LAMICELA, GIUSEPPE FRANCESCO LOVETEREM

MARIALUCREZIA TURCO, elettivamente domiciliato presso quest’ultima

in Roma, Via Barberini, 47;

– controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 1443/2018, depositata in data 3 aprile 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’8 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente G.L. ha impugnato una cartella di pagamento relativa al periodo di imposta dell’anno 2011, con cui veniva disconosciuta la spettanza di crediti di imposta per redditi prodotti all’estero esposti in dichiarazione, con recupero di IRPEF e addizionali;

che la CTP di Lecco ha accolto il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 3 aprile 2018 ha rigettato l’appello dell’Ufficio;

che l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e che il contribuente intimato ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il contribuente ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio sino al 31 dicembre 2020 a termini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, avendo presentato domanda di definizione della controversia;

che l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, dando atto che il contribuente ha provveduto al versamento di tutte le somme dovute e corredando l’istanza con la comunicazione di regolarità della definizione della controversia;

che deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;

che nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3).

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; dà atto che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ex art. 46, comma 3.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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