Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28840 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 08/11/2019), n.28840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12093-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 11, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PICCAROZZI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 13/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto – decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte n. 13722 del 2015 – ha dichiarato dovuta la somma di Euro 101.678,88, oltre interessi di legge, richiesta da D.T.P., ex dirigente Enel, quale differenza d’imposta rispetto all’aliquota del 12,50%, che riteneva applicabile sulla somma erogata a titolo di liquidazione, riveniente da prestazione di previdenza integrativa.

In particolare, la Commissione regionale, preso atto del certificato rilasciato dall’Enel e del “preciso conteggio” prodotto dal contribuente, sul quale nulla “l’Ufficio dice in merito”, ha riconosciuto il diritto al rimborso nella misura richiesta.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente.

1.2. La sentenza della Commissione regionale ha accertato il “rendimento” suscettibile di imposizione attenuata sulla base di una certificazione dell’ENEL e in relazione a un “preciso conteggio” effettuato dal contribuente, contenuto in apposite tabelle esplicative, rispetto alle quali l’Ufficio non avrebbe opposto specifiche contestazioni, con ciò implicitamente accettandole ex art. 115 c.p.c..

1.3. Va sul punto rilevato che in questa sede l’Agenzia ha contestato l’omesso accertamento di fatto richiesto dalla sentenza di rinvio e la carenza di prova sugli importi da tassare alla minore aliquota, pur senza impugnare specificamente il capo della sentenza nel quale la CTR ha ritenuto che l’Ufficio avesse accettato, per il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., la prova offerta dal contribuente (tabelle contenenti i prospetti di calcolo delle somme e delle aliquote da applicare) sulla quale, insieme al certificato dell’Enel, ha fondato la decisione.

1.4. Va in argomento ribadito che “Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, nell’ambito del quale, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, nè determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione” Cass. n. 7127 del 13/03/2019.

1.5. Deve pertanto ritenersi che in sede di appello non occorresse contestare le prove offerte dal contribuente, in quanto nella richiesta dell’Agenzia di riforma della sentenza – perchè non aderente ai principi di cui alla sentenza di rinvio e alla giurisprudenza di questa Corte – rientrasse anche la erronea valutazione delle prove, come operate dalla CTR; nè in questa sede occorre contestare la sentenza nella affermazione relativa alla asserita non contestazione della prova offerta dal contribuente, in quanto capo non autonomo.

1.6. Anche le altre prospettate eccezioni di inammissibilità del ricorso sono da rigettare, ben potendo l’Agenzia contestare la violazione di legge da parte della CTR sia in relazione all’art. 384 c.p.c., sia in relazione alle norme relative all’applicazione delle aliquote sui rendimenti di polizza, come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte.

2. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., ritenendo che la sentenza impugnata violi il principio di diritto enunciato con la ordinanza cui avrebbe dovuto uniformarsi in sede di rinvio, in quanto i giudici di merito hanno omesso di verificare se il capitale accantonato alla gestione PIA sia stato effettivamente investito sul mercato, prescindendo dal necessario accertamento di fatto richiesto dalla sentenza di rinvio.

3. Col secondo motivo deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, al D.L. n. 669 del 1996, art. 1, agli artt. 16,17,42 (ora 45) T.U.I.R., alla L. n. 482 del 85, art. 6, all’art. 2697 c.c..

4. I motivi, congiuntamente proposti ed esaminati, sono fondati.

4.1. La CTR non ha applicato i principi sanciti dalle SSUU, come specificati nella sentenza di rinvio, omettendo di verificare se il capitale accantonato alla gestione PIA sia stato effettivamente investito sul mercato, prescindendo dal necessario accertamento di fatto richiesto dalla sentenza di rinvio. Ha così mancato di effettuare l’esame degli investimenti effettuati dal Fondo sul mercato e, quindi, sul “rendimento” così come inteso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 13642 del 22/6/2011.

4.2. Con riferimento ai principi di cui alle sezioni unite, come successivamente delineati dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 10285 del 26 aprile 2017; Cass. n. 24525 del 18 ottobre 2017; Cass. n. 4941 del 2 marzo 2018; Cass. n. 5436 del 7 marzo 2018, n. 14640 del 2019), è stato chiarito che il principio affermato dalle Sezioni Unite deve essere interpretato nel senso che il più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rinvenienti dall’effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario, o comunque di riferimento, del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento.

4.3. Va, quindi, confermato che sono tassabili con l’aliquota del 12,50 per cento, ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6, i capitali maturati anteriormente al 10 gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo di previdenza integrativa (P.I.A., poi Fondenel) prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, limitatamente a quella parte di essi costituita dal rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato; se, pertanto, da una parte, tale requisito andrà ricercato anche per i capitali maturati e gli accantonamenti effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da P.I.A. a Fondenel, dall’altra parte, però, non vi è ragione di circoscrivere tale requisito ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario, secondo l’indicazione contenuta nella Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate, avallata da diverse sentenze successive alla pronuncia delle Sezioni Unite (v. Cass. nn. 7724, 7728, 12941, 12946, 22950 del 2013; nn. 3136, 6380, 8310 del 2014; n. 1977 del 2015).

4.4.Deve conseguentemente essere ribadito che “In tema di fondi previdenziali integrativi per i dirigenti Enel, le prestazioni erogate in forma di capitale a coloro che risultino iscritti, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (nel testo vigente “ratione temporis”); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario – non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”. (Cass. 10285/2017; n. 24525 del 2017; n. 21423 del 2017; n. 15853 del 15/06/2018, n. 8096 del 2019).

5. La sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite richiamato dalla sentenza resa inter partes, come specificato dalla successiva giurisprudenza alla luce delle considerazioni sopra svolte, va cassata, con rinvio alla CTR del Veneto per un nuovo esame, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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