Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2884 del 10/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2884 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE
ORDINANZA
sul ricorso 445-2012 proposto da:
SNAI SPA 007548550154, in persona del Procuratore Speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALLUSTIANA 23, presso
lo studio dell’avvocato CAROSELLI A 111110, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MOLINARO LUIGI giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
Data pubblicazione: 10/02/2014
avverso la sentenza n. 2503/2011 del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositata il 21/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
Ric. 2012 n. 00445 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-
R.G.44T;-,4),12,
Svolgimento del processo
1)Con sentenza n. 322 del 2008 il Giudice di pace di Gonzaga ha
respinto l’opposizione proposta dalla società SNAI spa
avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti
dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per avere
apparecchio da intrattenimento,
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di Suzzara di n. 1
di proprietà della LS Trading srl,
con nulla osta intestato alla SNAI, non collegato alla rete
telematica, in violazione del disposto del comma 6 del R.D. 18
giugno 1931, n. 773, art. 110 (T.U.L.P.S.).
Impugnata dalla società SNAI, la decisione è stata confermata dal
Tribunale di Brescia, che con sentenza del 21 luglio 2011,
notificata il 17 ottobre 2011, ha rigettato il gravame.
Contro tale sentenza, il 15 dicembre 2011 la società opponente ha
proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non ha svolto
attività difensiva, ma ha depositato atto di costituzione tardivo,
al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
La relazione viene qui di seguito sostanzialmente riproposta,
poiché il Collegio la condivide.
2) E’ utile premettere che con molte sentenze che hanno affrontato
casi analoghi, questa Corte ha ritenuto che: “In materia di
adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di
intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura
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consentito l’uso presso il bar
di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non
collegate alla rete telematica, giustifica la legittimita’
dell’ordinanza ingiunzione emessa dall’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato (AAMS), per violazione dell’art. 110, comma
9, lett. c), del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), anche a
e la gestione del gioco lecito, in quanto, al di la’ degli
adempimenti che ricadono sui gestori e gli esercenti, la norma
prevede altresi’ la punizione di coloro che consentono l’uso delle
macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed
amministrative, con obbligo di impedire l’utilizzo irregolare in
ogni caso di difformita’ di funzionamento alle prescrizioni
–
peraltro, nella specie, riprodotte nella concessione – e senza che
la prova dell’assolvimento di tale obbligo, che compete al
predetto concessionario, possa dirsi integrata dalla mera
comunicazione dal medesimo inviata ai terzi per la collocazione
degli apparecchi in magazzino, misura in concreto inidonea ad
impedirne l’utilizzo” (Cass.175/12; 23164/12; 13320/12; 22822/12).
Nella specie il tribunale di Torino ha rimproverato al
concessionario Snai che “in difetto di collegamento funzionante”,
l’apparecchio avrebbe dovuto essere assoggettato alla procedura di
blocco, procedura rimasta inattuata tanto “sotto forma manuale”
che sotto forma di procedura automatica.
Ha osservato inoltre che detta procedura non può consistere in una
mera diffida né nella allocazione in un locale generico, ma deve
consistere in un blocco e nel ricovero in apposito locale.
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Q 71)
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carico del concessionario del servizio telematico per la raccolta
Ha aggiunto che il concessionario non ha provato né offerto di
provare “di aver tentato l’accesso e il ricorso al blocco e di
esservi stato impedito dall’esercente”.
E’ questa la
ratio
della decisione, contro cui si indirizzano
tanto il primo motivo di ricorso, solo nella sua seconda parte,
Essi mirano a ottenere dalla Corte una diversa valutazione della
conformità a legge del comportamento adottato e allegano a questo
fine: – il primo motivo: l’intimazione rivolta al gestore; la
contestuale comunicazione all’Amministrazione dei Monopoli; “le
richieste
istruttorie
formulate
dal
concessionario”,
immotivatamente respinte; i documenti e le argomentazioni
difensive “supportate peraltro da precedenti giurisprudenziali”.
E’ palese il difetto di specificità di questo primo motivo, che
nel fare rinvio e nel sollecitare a questa Corte il riesame
generico e indistinto dei documenti di cui neppure esplica o
riassume il contenuto, si risolve nell’inammissibile richiesta di
un riesame nel merito, non consentito al giudice di legittimità.
Il secondo motivo puntualizza meglio che l’attività del
ricorrente consistette in una comunicazione inviata al gestore il
12 luglio 2007 e in una “corrispondente” inviata anche
all’amministrazione.
Invoca poi, sempre genericamente, “numerosi provvedimenti di
autotutela emessi da vari altri Uffici regionali AAMS che hanno
ritenuto sufficienti ad esonerare il concessionario da
responsabilità le comunicazioni inviate ai gestori.
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che il secondo.
Anche questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
E’
laddove
inammissibile
invoca
una
rivisitazione
della
documentazione prodotta, senza specificarne in dettaglio i
contenuti e illustrarne la decisività nella specie.
E’ infondato laddove pretende che sia ritenuto sufficiente ad
sull’operato del gestore il mero invio di una intimazione a
quest’ultimo, perché su questo punto si è già pronunciata la
giurisprudenza prima richiamata.
La valutazione non muta in relazione all’invio di una semplice
comunicazione anche all’amministrazione, giacchè, come ha rilevato
il giudicante, il concessionario avrebbe dovuto tentare, non
disponendo ancora di procedura informatica centralizzata, almeno
un accesso per procedere al blocco materiale e contestualmente
richiedere
o
sollecitare
insistentemente
l’intervento
dell’amministrazione per avere assistenza a fini coercitivi.
Questa interpretazione del comportamento attivo che la legge
richiede al concessionario per assolvere al proprio dovere di
controllo appare conforme a legge.
A queste considerazioni non ha fatto seguito osservazione alcuna
della parte ricorrente.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.
Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in
mancanza di attività difensiva dell’intimata amministrazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
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assolvere il concessionario dai suoi doveri di controllo
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della
Seconda sezione civile il
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23 ottobre 2013
Il Pre Id