Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2884 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11564/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 131/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO del 4.12.06, depositata il 02/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2 009 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di M.A. (che non risulta costituito) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Lombardia, in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di rimborso Irap, rigettava l’appello dell’Agenzia (ad eccezione di un’annualità per la quale rilevava la prescrizione del diritto al rimborso) affermando che il contribuente, agente assicurativo, non era soggetto all’Irap in quanto aveva dimostrato di esercitare la propria attività di lavoro autonomo con l’impiego di attrezzature e beni strumentali non particolarmente rilevanti e senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori.

Il ricorso, col quale l’Agenzia deduce che il reddito di un agente assicurativo, ancorchè in regime di contabilità semplificata, deve considerarsi reddito di impresa e che il requisito dell’autonoma organizzazione deve ritenersi intrinseco alla natura stessa dell’attività imprenditoriale, risulta manifestamente infondato alla luce della recente giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte, le quali, componendo un contrasto emerso sulla questione de qua nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, hanno affermato – con decisione relativa agli agenti di commercio, ma la cui ratio può essere estesa anche agli agenti assicurativi – che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, ulteriormente specificando che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, e che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. SS.UU. n. 12108 del 2009) .

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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