Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2884 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 07/02/2020), n.2884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8634 – 2019 R.G. proposto da:

R.S. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Pollia, n. 29, presso lo studio dell’avvocato

Francesco Sassi che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

G.G. – c.f. (OMISSIS) – (quale erede di

P.M.), P.L. – c.f. (OMISSIS) – (quale erede di

P.M.), P.A. – c.f. (OMISSIS) – (quale erede di

P.M.), P.C. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati

in Roma, alla via San Godenzo, n. 15, presso lo studio dell’avvocato

Enrico Iannotta e dell’avvocato Tullia Torresi che disgiuntamente e

congiuntamente li rappresentano e difendono in virtù di procura

speciale in calce al controricorso.

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3127/2018,

avverso la sentenza della corte di appello di Milano n. 2546/2013,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

luglio 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 22.12.2005 P.M. e P.C. citavano a comparire dinanzi al tribunale di Milano R.S..

Chiedevano che fossero dichiarati unici eredi legittimi di V.G., deceduto il 10.10.2005, ed all’uopo dichiaravano di disconoscere il testamento olografo datato 15.4.1990, pubblicato in data 18.10.2005, con cui il de cuius aveva istituito erede R.S..

Resisteva R.S..

Espletata c.t.u. grafologica, con sentenza n. 10404/2011 il tribunale di Milano dichiarava che il testamento olografo non era stato redatto e sottoscritto da V.G., dichiarava gli attori eredi legittimi del de cuius, condannava il convenuto a restituire agli attori i beni ereditari.

2. Proponeva appello R.S..

Resistevano G.G., P.L. ed P.A., quali eredi P.M., nonchè P.C..

Con sentenza n. 2546/2013 la corte d’appello di Milano rigettava il gravame.

2.1. Evidenziava – tra l’altro – la corte che la lettura della relazione di c.t.u. dava ragione della completezza, logicità e coerenza del percorso argomentativo seguito dall’ausiliario, le cui conclusioni erano appieno da condividere.

3. Avverso la sentenza n. 2546/2013 della corte d’appello di Milano proponeva ricorso a questa Corte R.S..

Resistevano G.G., P.L. ed P.A. (quali eredi P.M.) nonchè P.C..

Con ordinanza n. 3127/2018 questa Corte rigettava il ricorso.

4. Avverso l’ordinanza n. 3127/2018 di questa Corte (cfr. ricorso, pag. 2) ed avverso la sentenza n. 2546/2013 della corte d’appello di Milano (cfr. ricorso, pag. 3) R.S. ha proposto ricorso per revocazione ordinaria e straordinaria.

G.G., P.L. ed P.A. (quali eredi P.M.) nonchè P.C. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso per revocazione con il favore delle spese e con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

5. Il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 1); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

6. Il ricorrente ha depositato in data 20.6.2019 istanza di assegnazione del ricorso alle sezioni unite.

Il ricorrente ha depositato memoria, ove ha chiesto distrarsi le spese in favore del difensore anticipatario.

I controricorrenti del pari hanno depositato memoria, ove parimenti hanno formulato istanza di distrazione delle spese in favore dei difensori anticipatari.

7. Con i motivi di revocazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 50 bis c.p.c., comma 1, n. 6, dell’art. 61c.p.c., commi 1 e 2, degli artt.174, 191 e 217 c.p.c., dell’art. 15disp. att. c.p.c., comma 1, dell’art. 22disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, degli artt. 78, 79 e 114 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost., comma 2, e del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12; denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza di primo grado e del processo (cfr. ricorso, pagg. 11 – 12); denuncia la “nullità insanabile derivata dalla costituzione del Giudice del Tribunale: Art. 158 c.p.c.: “l’actio nullitatis” è esperibile in ogni tempo” (così ricorso, pag. 12).

8. Con il motivo di revocazione ordinaria (cfr. ricorso, pag. 12) deduce che sia la corte di Milano sia questa Corte di legittimità sono incorse in “errore di fatto”, allorchè hanno ritenuto perfettamente legittimo che il g.o.t. attendesse, in veste di giudice istruttore, alla nomina del c.t.u. nella persona della dottoressa (…) e concorresse alla composizione dell’organo giudicante del tribunale (cfr. ricorso, pag. 14).

8.1. Deduce segnatamente (cfr. ricorso, pag. 17: “C) 1 Errore di fatto e di diritto”) che il g.o.t. “è apparsa assolutamente compromessa e priva di terzeità, imparzialità ed indipendenza” (così ricorso, pag. 20), sicchè “non poteva costituire il Collegio Giudicante” (così ricorso, pag. 21); che la nomina a c.t.u. della dottoressa (…) “è stata squisitamente di conoscenza e di favore” (così ricorso, pag. 21), siccome costei non è grafologa ed è priva di qualsivoglia competenza tecnica (cfr. ricorso, pag. 22); che dunque la dottoressa (…) “non poteva essere nominata c.t.u. per una perizia grafologica” (così ricorso, pag. 25); che del resto con decreto dei 22.6/17.7.2012 la corte d’appello di Milano ha confermato la cancellazione – disposta dal comitato del tribunale – della dottoressa (…) dall’albo dei consulenti tecnici (cfr. ricorso, pagg. 25 – 26).

8.2. Deduce segnatamente (cfr. ricorso, pag. 27: “D) 2 Errore di fatto”) che sia i giudici di merito sia questa Corte di legittimità sono incorse in errore di fatto, allorchè hanno ritenuto che il g.o.t. “poteva comporre l’Organo Giudicante del tribunale, pur essendo (…) unicamente Giudice monocratico” (così ricorso, pag. 27) e poteva “nominare, di sua iniziativa, il c.t.u. per una perizia grafologica (e) sottoporlo al giuramento di rito (…)” (così ricorso, pag. 27).

Deduce altresì che il consulente designato “giammai avrebbe potuto adempiere con fedeltà all’incarico affidatole, perchè non aveva alcuna competenza in materia di grafologia” (così ricorso, pagg. 29 – 30); che quindi ha prestato falso giuramento (cfr. ricorso, pag. 30), allorchè ebbe a giurare di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatele.

Deduce ulteriormente e con precipuo riferimento all’ordinanza n. 3127/2018 di questa Corte che a nulla rileva che la vicenda disciplinare che ha coinvolto l’officiato c.t.u., è cronologicamente successiva all’incarico conferitole nella controversia de qua (cfr. ricorso, pagg.,33 – 35).

Deduce invero che, in dipendenza dell’esperita revocazione “questo processo (…) ancora non si è concluso” (così ricorso, pag. 34), tanto più che “l’actio nullitatis” “è sempre esperibile, in ogni stato e grado del processo ed è rilevabile anche d’Ufficio” (così ricorso, pag. 35).

9. Con il motivo di revocazione straordinaria il ricorrente deduce che in data 11.11.2018, nella sua abitazione, in un baule abbandonato, in maniera accidentale ed inattesa ha rinvenuto il secondo originale del testamento olografo che V.G. in data 15.4.1990 ebbe personalmente a consegnargli (cfr. ricorso, pag. 37).

Deduce che il rinvenimento del secondo originale del testamento olografo – pubblicato il 12.12.2018 – la cui produzione in giudizio non è potuta avvenire per causa di forza maggiore, concorre da un canto a dar ragione della mendace ed ingannevole consulenza redatta dal nominato ausiliario, concorre d’altro canto ad integrare le ipotesi di cui al n. 2 ed al n. 3 dell’art. 395 c.p.c.

10. I profili tutti in cui – disorganicamente – si articola il motivo di revocazione ordinaria, sono a vario titolo inammissibili.

11. Va dichiarata in primo luogo l’inammissibilità dei profili tutti di revocazione ordinaria, quali esperiti avverso la sentenza della corte di appello di Milano n. 2546/2013.

E’ sufficiente il riferimento al disposto dell’art. 398 c.p.c., comma 1 (“la revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”. Cfr. Cass. 28.1.2015, n. 1554, secondo cui in tema d’impugnazione per revocazione, l’espressione “stesso giudice”, di cui all’art. 398 c.p.c., comma 1, designa lo stesso ufficio giudiziario e non le stesse persone fisiche autrici della sentenza oggetto di revocazione, e neppure la stessa sezione, sicchè è ammissibile il giudizio di revocazione che si svolga dinanzi ad altra sezione, diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata, appartenente allo stesso Ufficio; Cass. sez. un. 16.1.1987, n. 300; Cass. 14.5.1991, n. 5397).

11.1. Ovviamente la summenzionata ragione di inammissibilità precede – logicamente e giuridicamente – la ragione di inammissibilità correlata all’indubitabile decorso del termine “lungo” destinato ad operare, ex art. 327 c.p.c., comma 1, pur per la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Difatti la sentenza della corte di Milano è stata depositata in data 19.6.2013; viceversa il ricorso a questa Corte avverso la medesima statuizione è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 6.3.2019.

12. Va dichiarata in secondo luogo l’inammissibilità dei profili tutti di revocazione ordinaria, quali esperiti avverso l’ordinanza di questa Corte di legittimità n. 3127/2018.

13. L’inammissibilità va dichiarata preliminarmente in dipendenza della proposizione tardiva della revocazione ordinaria avverso l’ordinanza n. 3127/2018.

13.1. Questo Giudice spiega che la riduzione – a sei mesi – del termine per la proposizione del ricorso per la correzione degli errori materiali o per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, disposta – in sede di conversione del D.Lgs. n. 168 del 2016 – dalla L. n. 197 del 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.10.2016), si applica solamente ai provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della legge di riforma (30 ottobre 2016) in applicazione del principio generale posto dall’art. 12 preleggi (cfr. Cass. (ord.) 29.8.2018, n. 21280; Cass. sez. lav. (ord.) 28.1.2019, n. 2302).

Su tale scorta si evidenzia che l’ordinanza n. 3127/2018 è stata depositata e dunque pubblicata successivamente al 30.10.2016, in data 8.2.2018; viceversa il ricorso a questa Corte avverso la stessa ordinanza – siccome si è anticipato – è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 6.3.2019, ben oltre il termine semestrale pur maggiorato del tempo della sospensione feriale.

13.2. In verità questo Giudice ha assunto altresì che il termine cosiddetto “lungo” di sei mesi previsto dall’art. 391 bis c.p.c., comma 1, nella formulazione novellata dal D.Lgs. n. 168 del 2016, art. 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 197 del 2016, ai fini dell’impugnazione per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, decorrente dalla pubblicazione delle stesse, è applicabile ai ricorsi depositati successivamente, ovvero a quelli già proposti per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (id est successivamente al 30.10.2016), in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 2 predetto decreto (cfr. Cass. (ord.) 28.5.2018, n. 13358).

E tuttavia pur in tal guisa devesi dar atto della tardiva proposizione della revocazione ordinaria avverso l’ordinanza n. 3127/2018.

Difatti il ricorso che ha dato vita al giudizio innanzi a questa Corte poi definito con l’ordinanza n. 3127/2018, è stato sì proposto nel 2014, antecedentemente al 30.10.2016, è però a tal ultima data non era stata ancora fissata la data – 30.11.2017 – dell’adunanza camerale in esito alla quale è stata pronunciata l’ordinanza n. 3127/2018.

13.3. Gli aspetti di possibile contrasto – in ordine ai quali, a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 8717/2019 della VI-2 sezione di questa Corte, le Sezioni Unite si pronunceranno – tra le statuizioni di questa Corte n. 21280/2018 e n. 2302/2019, da un lato, e la statuizione n. 13358/2018, dall’altro, non rivestono perciò alcuna valenza nel caso di specie.

14. L’inammissibilità della revocazione ordinaria avverso l’ordinanza n. 3127/2018 va dichiarata inoltre nel solco del consolidato insegnamento di questa Corte.

Ovvero nel solco dell’insegnamento secondo cui l’errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis c.p.c., consiste nell’erronea percezione degli atti di causa, che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato; e secondo cui tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (cfr. Cass. sez. un. 12.6.1997, n. 5303; Cass. 30.3.1998, n. 3317, secondo cui l’errore di fatto che legittima l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, e tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in tali atti o documenti (sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia); detto errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso; in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali; Cass. 26.9.2013, n. 22080).

15. Negli enunciati termini fuoriescono senza dubbio dal paradigma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, le ragioni di doglianza addotte dal ricorrente con il motivo di revocazione ordinaria, quali, in precedenza, analiticamente riferite e poi illustrate – dal medesimo ricorrente – nella memoria all’uopo depositata (cfr. memoria del ricorrente, pagg. 20 – 22).

16. Ulteriormente vanno debitamente posto in risalto i rilievi che seguono.

Per un verso, lo stesso R.S. qualifica anche “di diritto” (oltre che “di fatto”) il primo errore in cui questa Corte e la corte di Milano sarebbero incorse (cfr. ricorso, pag. 17).

Per altro verso, è specificamente inammissibile l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione fondata su di una (pretesa) erronea valutazione delle situazioni processuali (cfr. Cass. sez. un. 15.11.2000, n. 1178) ovvero su di una (pretesa) erronea applicazione di norme processuali (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 30.10.2008, n. 26022).

Per altro verso ancora, la Corte di legittimità non può comunque – con l’istanza di revocazione – esser sollecitata a ripercorrere la valutazione delle medesime situazioni in precedenza operata, sicchè a nulla vale addurre che “la fedele comparazione fra i motivi addotti in gravame dall’Appellante (…) e quelli suindicati in revocazione (…) pone in luce che questi ultimi costituiscono una assoluta novità” (così memoria del ricorrente, pag. 22), che “non è affatto vero che tutte le suindicate motivazioni sono già state sollevate nei precedenti gradi di giudizio” (così memoria del ricorrente, pag. 23).

17. In ogni caso si rimarca quanto segue.

17.1. L’assunto secondo cui il g.o.t. è stato erroneamente ritenuto “competente e compatibile (…) ad esercitare le funzioni di G.I., a nominare (c.t.u.) la d.ssa (…)” (così ricorso, pag. 14), la prospettazione secondo cui il g.o.t., “in ogni verbale d’udienza, ha sottolineato che “lei era in sostituzione per l’udienza odierna del Giudice designando”” (così ricorso, pag. 18), giammai valgono ad integrare un “errore di fatto” – il che è quanto basta nel caso di specie – e, si badi, neppure integrano un “errore di diritto”.

17.2. In relazione all’assunto surriferito questa Corte spiega che la pretesa incompatibilità di uno dei giudici che hanno composto il collegio, può esser fatta valere soltanto con la ricusazione nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (ricusazione della cui proposizione nel caso de quo non si ha riscontro) e non dà luogo al vizio di costituzione, ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio (cfr. Cass. 10.10.2007, n. 21287; Cass. 8.6.2007, n. 13433, secondo cui la pretesa incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare sulla sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c.).

17.3. In relazione alla prospettazione surriferita questa Corte spiega che il difetto di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 codice di rito è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone estranee all’ufficio e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio giudiziario anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal c.p.c. ovvero dalle norme sull’ordinamento giudiziario, costituendo l’inosservanza del disposto dell’art. 174 stesso codice e dell’art. 79 relative disposizioni di attuazione, in difetto di una espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell’atto, e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza (cfr. Cass. sez. lav. 12.11.2001, n. 14006; Cass. sez. lav. 7.4.2006, n. 8174).

17.4. In questo quadro a nulla rileva nella fattispecie che “”l’actio nullitatis” è esperibile in ogni tempo” (così ricorso, pag. 12), ossia che la nullità di cui – alla stregua dell’indicazione normativa operata dal ricorrente – all’art. 158 c.p.c. (cfr. ricorso, pagg. 12 e 35) sia assoluta e rilevabile d’ufficio, benchè non sottratta, ai sensi dell’art. 158 c.p.c. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione (cfr. Cass. 22.7.2013, n. 17834).

18. L’assunto secondo cui la dottoressa (…) è stata nominata consulente tecnico d’ufficio erroneamente, siccome priva “di particolare competenza tecnica” (così ricorso, pag. 14), siccome “non (…) iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano (…) (ed) unicamente diplomata in educazione fisica” (così ricorso, pag. 22), diploma “inconferente e non attinente alla competenza tecnica della grafologia” (così ricorso, pag. 26), sicchè “non poteva assolutamente adempiere al mandato conferitole” (così ricorso, pag. 28), sicchè la sua “relazione peritale (…) è falsa e giuridicamente inesistente” (così ricorso, pag. 32), analogamente non vale ad integrare un “errore di fatto” – il che è quanto basta nel caso di specie – e, si badi, neppure integra un “errore di diritto”.

18.1. In relazione all’assunto surriferito questa Corte spiega che le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 12.3.2010, n. 6050; Cass. sez. lav. 21.1.1982, n. 412); cosicchè l’inosservanza di tali norme non produce alcuna nullità, non avendo esse carattere cogente (cfr. Cass. sez. lav. 21.1.1982, n. 412), e la decisione di affidare l’incarico ad un professionista iscritto ad un albo diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza, ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione (cfr. Cass. 12.3.2010, n. 6050; Cass. 12.4.2001, n. 5473. Cfr. inoltre Cass. sez. lav. 10.2.1983, n. 1074, secondo cui l’iscrizione dei consulenti tecnici negli albi dei tribunali, in ragione della loro competenza specifica, è diretta a facilitare la scelta del giudice, nonchè ad assicurare una distribuzione degli incarichi, ma non comporta un limite al potere di scelta del giudice medesimo, in quanto l’inosservanza dei criteri fissati in proposito dagli artt. 61 c.p.c. e 22 disp. att. c.p.c., con l’affidamento dell’incarico a consulente iscritto all’albo di altro tribunale o non iscritto in alcun albo non incide sulla validità della consulenza tecnica).

18.2. Evidentemente nel solco dell’elaborazione giurisprudenziale summenzionata è priva comunque di qualsivoglia valenza la vicenda disciplinare che ha riguardato la persona del nominato consulente. E tanto indipendentemente dalla circostanza che si tratti – per giunta – di vicenda successiva all’incarico de quo agitur.

19. Con l’ordinanza n. 3127/2018 questa Corte di legittimità, in sede di disamina del terzo motivo di ricorso – con il quale R.S. aveva addotto che “dalla mancanza in capo alla consulente (…) dei requisiti previsti dalla legge per poter svolgere l’incarico di consulente tecnico d’ufficio, discenderebbe la nullità (…) della consulenza svolta” (così ordinanza n. 3127/2018, pag. 6) – ha puntualizzato che la svolta deduzione non costituiva “motivo d’invalidità nè della consulenza nè della pronuncia resa sulla (sua) base” (così ordinanza n. 3127/2018, pag. 6).

19.1. Evidentemente in tal guisa i motivi di revocazione ordinaria attingono un punto controverso in relazione al quale l’ordinanza n. 3127/2018 ha pronunciato (d’altronde i controricorrenti hanno addotto che “controparte ripropone pedissequamente tutte le doglianze già sollevate nei precedenti gradi di giudizio, tutte, puntualmente, rigettate con motivazioni congrue, puntuali e complete”: così controricorso, pagg. 12 – 13).

Cosicchè sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (cfr. Cass. 8.6.2018, n. 14929).

20. Il motivo di revocazione straordinaria è parimenti inammissibile.

21. Va dichiarata in primo luogo l’inammissibilità del motivo di revocazione straordinaria esperito avverso la sentenza della corte di appello di Milano n. 2546/2013.

Tanto alla luce del disposto dell’art. 398 c.p.c., comma 1, e degli insegnamenti di questa Corte (cfr. Cass. 28.1.2015, n. 1554; Cass. sez. un. 16.1.1987, n. 300; Cass. 14.5.1991, n. 5397) in precedenza menzionati.

22. Va dichiarata in secondo luogo l’inammissibilità del motivo di revocazione straordinaria esperito avverso l’ordinanza di questa Corte n. 3127/2018.

23. L’inammissibilità va pronunciata preliminarmente atteso che – con l’ordinanza n. 3127/2018 – questa Corte ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso con il quale era stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. (cfr. ordinanza n. 3127/2018, pag. 4), ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale era stato denunciato “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’omesso esame dei rilievi critici alla c.t.u.” (così ordinanza n. 3127/2018, pag. 5), ha dichiarato infondato il terzo motivo di ricorso con il quale era stato denunciato “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’avvenuta cancellazione dall’albo dei periti, per motivi disciplinari, della consulente nominata dal Tribunale” (così ordinanza n. 3127/2018, pag. 6).

In tal guisa, evidentemente, questa Corte non ha deciso la causa “nel merito”, decisione “nel merito” che, unicamente, legittima, ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c., la proposizione di ricorso per revocazione avverso le statuizioni di questa Corte alla stregua delle previsioni dell’art. 395 c.p.c., n. 1, 2, 3 e 6 (cfr. Cass. (ord.) 14.1.2011, n. 862, secondo cui la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all’art. 391 ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non comporta vizi d’incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391 ter, sia perchè l’estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell’ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l’esigenza, costituzionalizzata nell’art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all’infinito, sia perchè un’eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un’inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell’intero sistema processuale vigente).

Si badi che è lo stesso R.S. a ricondurre espressamente l’esperita revocazione straordinaria alle prefigurazioni dell’art. 395 c.p.c., n. 2 e 3 (cfr. ricorso, pag. 38).

24. L’inammissibilità – della revocazione straordinaria avverso l’ordinanza di questa Corte – va pronunciata altresì in dipendenza del vano decorso del termine di trenta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c. e all’art. 326 c.p.c., comma 1, dal di in cui è stato recuperato il documento asseritamente decisivo.

24.1. Più esattamente R.S. ha riferito di aver accidentalmente rinvenuto in un vecchio baule in data 11.11.2018 “il “testamento olografo bis” che gli consegnò il V. il 15/04/1990 – pro manibus” (così ricorso, pag. 37; cfr. memoria del ricorrente, pagg. 7 – 9).

Evidentemente la notificazione del ricorso – per revocazione ordinaria e straordinaria – a questa Corte a mezzo p.e.c. in data 6.3.2019 dà ragione, indiscutibilmente, della tardiva proposizione della medesima impugnazione (cfr. Cass. 4.2.2005, n. 2287, secondo cui l’impugnazione per revocazione correlata, a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 3, al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l’onere della prova dell’osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell’ammissibilità dell’impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d’inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonchè del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento).

24.2. A nulla vale in pari tempo che il ricorrente adduca che “nel caso che ci occupa (…) il testamento olografo bis – scoperto – è (…) una scrittura privata che, non avendo nulla di certo e di autentico diventa “documento” solo dopo l’accertamento da parte (…) dell’autorità giudiziaria della sua autenticità (sicchè) non soggiace ad alcun termine perentorio di 30 giorni dalla scoperta (documento, per es. sono la Sentenza, la Carta di identità, la Patente di guida, il Passaporto, ecc.)” (così memoria del ricorrente, pagg. 24 – 25).

Questa Corte non può che ribadire il proprio insegnamento a tenor del quale la categoria di “documenti”, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 395 c.p.c., n. 3, si identifica non con quella – più delimitata – delle scritture private, direttamente rappresentative dei fatti dedotti in causa, bensì – per giunta – con quella – più – ampia e generica elaborata in sede di teoria generale del diritto, che fa riferimento a qualsiasi oggetto idoneo e destinato a fissare in qualsiasi forma, anche non grafica, la percezione di un fatto storico al fine di rappresentarlo in avvenire, e che nel capo II del titolo II e del libro VI c.c., intitolato alla “prova documentale”, trova compiuta regolamentazione (cfr. Cass. 8.3.1990, n. 1838).

25. L’inammissibilità – della revocazione straordinaria avverso l’ordinanza di questa Corte – con specifico riferimento alla previsione dell’art. 395 c.p.c., n. 2, va dichiarata di conseguenza, propriamente giacchè, alla stregua della stessa prospettazione del ricorrente, è il “testamento olografo bis”, rinvenuto accidentalmente in data 11.11.2018, che varrebbe a dar riscontro della falsificazione delle risultanze documentali operata dall’officiato c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 37) e dunque della falsità delle sentenze di merito e dell’ordinanza n. 3127/2018 di questa Corte (“perchè fondanti (…) su prove artatamente falsificate, perchè dopo ben 28 anni è stata scoperta una scrittura privata – testamento olografo bis”: così memoria del ricorrente, pag 25).

26. Al cospetto delle enunciate plurime ed incontrovertibili ragioni di inammissibilità del ricorso non vi era e non vi è motivo alcuno perchè ricevesse e riceva seguito l’istanza del ricorrente – in data 20.6.2019 – di assegnazione del ricorso alle sezioni unite, siccome “il ricorso di revocazione contiene “questione di massima e di particolare importanza”: il caso verificatosi non è raro ma unico” (così memoria del ricorrente, pag. 5; cfr. ricorso, pag. 40).

26.1. Si badi, in ogni caso, che l’istanza di rimessione del ricorso alle sezioni unite, formulata ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 2, e dell’art. 139 disp. att. c.p.c., rappresenta una mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza (cfr. Cass. 22.6.2016, n. 12962; Cass. 17.7.1985, n. 4219, secondo cui la parte, che abbia fatto istanza al primo Presidente della Corte di Cassazione di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, non può dolersi dell’assegnazione del ricorso medesimo ad una sezione semplice, senza uno specifico esame e rigetto di detta istanza, vertendosi in tema di esercizio di poteri discrezionali non soggetto ad obbligo di motivazione).

27. Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Non sussiste infatti, anche ai fini di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui alla medesima norma, commi 1 e 2, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente in ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).

Propriamente è da escludere che la proposizione dell’esperito ricorso per revocazione si sia risolta in una iniziativa pretestuosa (ovviamente del tutto ingiustificata è la domanda di condanna dei controricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c. formulata dal ricorrente in memoria: cfr. pagg. 27 e ss.).

28. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione il ricorrente, Salvatore R., va condannato a rimborsare ai difensori dei controricorrenti, che hanno dichiarato (cfr. memoria, pagg. 14 – 15) di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

29. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ordinaria e straordinaria; rigetta l’istanza ex art. 96 c.p.c.; condanna il ricorrente, R.S., a rimborsare ai difensori anticipatari dei controricorrenti, avvocato Enrico Iannotta ed avvocato Tullia Torresi, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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