Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28839 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 31/10/2011, dep. 27/12/2011), n.28839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22971/2009 proposto da:

N.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso l’avvocato IACOBELLI

Gianni Emilio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

23/03/2009; n. 3340/08 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 23 marzo 2009 la Corte d’appello di Napoli dichiarava la nullità del ricorso presentato da N.F. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, volto ad ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo da lui promosso dinanzi la Corte dei conti – sezione speciale pensioni di guerra in data 14 marzo 1969 e definito con sentenza 16 marzo 2007, reiettiva dalla domanda.

Motivava che la procura al difensore, apposta in un foglio separato, senza data e privo di numerazione progressiva, redatta con caratteri diversi di stampa e priva, altresì dell’indicazione dell’autorità giudiziaria territorialmente competente e di alcun riferimento all’oggetto del giudizio, non rispondeva ai requisiti dell’art. 83 cod. proc. civ., pur dopo la novella 27 maggio 1997 n. 141, perchè, proprio a causa della sua indeterminatezza, poteva essere stata rilasciata per qualsiasi giudizio di risarcimento.

Avverso il provvedimento, non notificato, il N. proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo con cui censurava la violazione di legge e la carenza di motivazione.

All’udienza del 31 ottobre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., emendato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1, la procura si considera apposta in calce al ricorso anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto: non incidendo sulla sua validità la circostanza che non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare, in quanto il nuovo testo dell’art. 83 cod. proc. civ., interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fa ritenere che la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede. E’ altresì irrilevante la mancanza della data, in quanto nei giudizi introdotti mediante ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, nessuna sanzione di inesistenza è legittimamente predicabile per tale omissione, dovendosi presumere la coincidenza della data di conferimento con quella del deposito del ricorso (Cass., sez. lav., 18 agosto 2003, n. 12.080; Cass. Sez. unite, 18 settembre 2002, n. 13666).

Nella specie, non sembrano sussistere dubbi in proposito, data l’indicazione dell’autorità giudiziaria ritualmente competente e del giudizio per cui la procura è stata rilasciata; oltre che per la dicitura, nell’ultima pagina del ricorso, prima della sottoscrizione del procuratore costituito, di tenore inequivoco: “Segue, quale parte integrante del presente ricorso, il mandato in calce”. Come questa corte può rilevare, quale giudice del fatto, in tema di error in procedendo.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA