Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28837 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5902-2018 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO

CIRILLO 15, presso lo studio dell’avvocato AGNESE CONDARELLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6426/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

che P.B. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA, interessi e sanzioni, per l’anno 2004;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la contribuente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

che la CTR avrebbe erroneamente applicato il termine ordinario di prescrizione, laddove, al contrario, avrebbe dovuto applicare in via analogica quanto previsto per le sanzioni, ossia il termine quinquennale;

che, inoltre, i giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata specificamente, con riguardo ai singoli ruoli; che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo è infondato;

che il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4 – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 6-5, n. 12740 del 26/06/2020; Sez. 6-5, n. 33266 del 17/12/2019; Sez. 5, n. 24322 del 14/11/2014);

che nella specie si tratta di tributi non riconducibili ad ipotesi in cui il legislatore ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale e che la stessa ricorrente afferma come “il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”;

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 4.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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