Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28836 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 27/12/2011), n.28836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. R.G. 19301/06, proposto da:

SUARDI s.r.l. (P.Iva (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te

p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pacuvio 34, presso

lo studio dell’avv. ROMANELLI Guido, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Umberto Iorio del Foro di Bergamo, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO BERGAMASCO s.p.a. (P.Iva (OMISSIS)), in persona del legale

rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio

1, presso lo studio dell’avv. RIBAUDO Sebastiano, che la rappresenta

e difende unitamente alL’avv. Antonio Granelli del Foro di Bergamo,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA di ROMA s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona dei legali

rapp.ti p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cassiodoro

19, presso lo studio dell’avv. Luigi Janari, che la rappresenta e

difende unitamente all’aVV. Carlo Stmoncini del Foro di Bergamo,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 336/06,

emessa il 25.1.06 e depositata il 2.5.06;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 13.10.2011 dal

consigliere Dr. Magda Cristiano;

udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. Dr. RUSSO Rosario G.,

che ha concluso per l’accoglimento dei primi quattro motivi del

ricorso, assorbito il quinto; uditi gli avv.ti Iorio e Ribaudo per la

ricorrente.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza de 24.4.02, accolse le domande risarcitorie proposte dalla Suardi s.r.l. nei confronti del Credito Bergamasco s.p.a. e della Banca di Roma s.p.a. e – ritenuti entrambi gli istituti di credito responsabili del danno subito dall’attrice per l’avvenuta negoziazione di due assegni bancari non trasferibili da essa tratti sul Credito Bergamasco in favore della Philips s.p.a., che, spediti a mezzo raccomandata, erano stati trafugati, falsificati ed incassati presso la Banca di Roma da tale R.A. – li condannò al pagamento in via fra loro solidale dell’equivalente in euro della somma di L. 28.294.080, complessivamente portata dai titoli, oltre accessori e spese.

L’appello principale e l’appello incidentale, rispettivamente proposti dalla Banca di Roma e dal Credito Bergamasco contro la decisione, furono accolti dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 2.5.06.

La Corte territoriale, premesso che la Suardi non aveva fornito prova di aver emesso gli assegni in favore della Philips s.p.a. e di averli spediti a mezzo raccomandate, osservò che, in ogni caso, non poteva imputarsi al dipendente del Banco di Roma che li aveva negoziati, nè a quello del Credito Bergamasco che ne aveva addebitato l’importo sul conto della Suardi, di non essersi avveduti della loro contraffazione. In particolare, secondo il giudice d’appello, nessun addebito poteva essere mosso alla banca trattaria, che doveva limitarsi alla verifica dell'(incontestata) corrispondenza della firma di traenza a quella depositata dalla propria correntista e che aveva ricevuto gli assegni già recanti, sulla faccia anteriore, le stampigliature appostevi dalla Banca di Roma, che si sovrapponevano alle parti scritte; d’altro canto, poichè i segni della contraffazione allegati dalla Suardi (scolorinatura del nome dell’effettiva beneficiarla, differenza fra la calligrafia con la quale era stato apposto il nominativo di R.A. e quella della scrittura in lettere dell’importo, cancellature ed altro) non erano visibili, neppure ad un esame attento e condotto allo specifico scopo di ricercarne le tracce, doveva escludersi che il cassiere della banca negoziatrice, – cui incombeva di verificare la formale regolarità dei titoli e di controllare che colui che li aveva girati per l’incasso ne fosse l’effettivo beneficiario – pur adoperando la dovuta diligenza, avrebbe potuto rilevarli. I giudici d’appello osservarono, infine, che non costituiva motivo di sospetto il fatto che il R., che pochi giorni prima aveva aperto un conto corrente presso la Banca di Roma qualificandosi titolare di una ditta individuale, avesse girato per l’incasso gli assegni apponendovi la propria firma, senza il timbro della ditta.

La Suardi s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria.

La Banca di Roma s.p.a. ed il Credito Bergamasco s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, la Suardi s.r.l. denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella quale non è stata valutata la responsabilità della Banca di Roma per aver omesso di accertare l’identità e la legittimazione del presentatore di titoli, che recavano la clausola “non trasferibile”, ed aver così consentito al loro apparente beneficiario, il sedicente R.A., rimasto sconosciuto persino all’autorità giudiziaria (che per questa ragione archiviò il procedimento penale aperto a suo carico) di operare in danno di essa ricorrente attraverso la propria organizzazione aziendale.

Osserva in proposito la Suardi che non solo è rimasta del tutto priva di riscontro l’allegazione della Banca di Roma di aver identificato il R. attraverso la patente di guida, allorchè questi si recò presso la sede dell’istituto di credito per aprirvi un contratto di conto corrente, ma che, dalle dichiarazioni del teste F., cassiere della banca all’epoca dei fatti, è emerso che l’unico controllo effettuato all’atto della negoziazione dei titoli fu quello (del tutto inutile) della corrispondenza fra la firma di girata per l’incasso e la firma apposta sulla distinta di cambio presentata allo sportello; che, peraltro, neppure tale distinta, sulla quale, secondo quanto riferito dal teste, avrebbero dovuto essere indicate le generalità e gli estremi del documento del presentatore, è stata prodotta dalla Banca di Roma; che, a fronte della mancata identificazione del cliente con il quale venne stipulato il contratto di conto corrente, circostanza di per sè sufficiente ad escludere la possibilità di diligente adempimento del (successivo) obbligo di verifica dell’identità di colui che presentò i titoli all’incasso, l’argomento della apparente coincidenza fra il soggetto titolare del conto e colui che risultava beneficiario degli assegni, adoperato dalla Corte territoriale per escludere la responsabilità dell’istituto di credito, risulterebbe privo di rilievo.

2) Il motivo va dichiarato inammissibile.

Come riconosciuto dalla stessa ricorrente (laddove ha evidenziato che la Corte di merito si è limitata ad escludere che potesse imputarsi alle banche appellanti di aver negoziato e pagato titoli contraffatti), dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che sia stata dibattuta fra le parti la questione della responsabilità risarcitoria della Banca di Roma per la violazione del dovere di identificare, con la diligenza professionale richiesta al banchiere, il soggetto cui fu consentito di aprire il conto corrente e che presentò all’incasso gli assegni non trasferibili.

Ne consegue che, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa diverso da quello esaminato dalla Corte territoriale, implicante un diverso tema di indagine, e dunque non deducibile per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, la Suardi non poteva dolersi della sua omessa valutazione senza chiarire, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, se, ed in quali termini, che avrebbero dovuto essere esattamente riportati nel motivo, lo avesse proposto all’attenzione del giudice d’appello.

La generica doglianza della ricorrente, concernente l’omesso esame da parte di detto giudice delle “specifiche contestazioni” da essa svolte a riguardo (e, conseguentemente, l’omessa valutazione degli elementi istruttori, raccolti in via orale o documentale, che proverebbero la responsabilità della banca per violazione dell’ari 43 I. assegni), non consente, pertanto, a questa Corte, che non può sopperire alle lacune delle parti attraverso indagini integrative, di operare il dovuto controllo in ordine all’effettiva sussistenza del denunciato vizio di motivazione.

3) Resta assorbito l’esame del secondo motivo, col quale, in riferimento al medesimo fatto costitutivo, di cui è rimasta indimostrata l’avvenuta allegazione nel precedente grado di merito, la Suardi deduce violazione dell’art. 1992 c.c., comma 2, art. 2697 c.c. e R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, e, formulando quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., chiede “se la disciplina della legge sull’assegno bancario impone, indipendentemente dalla natura contrattuale o aquiliana della responsabilità della banca negoziatrice, l’assolvimento da parte di quest’ultima dell’onere della prova di aver pagato l’assegno non trasferibile a soggetto previamente identificato con la dovuta diligenza”.

4) Con il terzo motivo, Suardi denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la contraffazione degli assegni per cui è causa fosse evidente. Afferma che tale giudizio contrasta con quanto risulta dall’esame materiale dei titoli e deduce che il giudice d’appello, anzichè sottoporre a critica le contrarie affermazioni del primo giudice, fondate su circostanze di fatto specificamente indicate, si è limitato a respingere le allegazioni difensive di essa appellata, col risultato paradossate che sul medesimo punto – ovvero sulla rilevabilità ad occhio nudo e senza l’ausilio di particolari accorgimenti tecnici – della contraffazione, vi sono due valutazioni di segno diametralmente opposto.

5) Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non abbia dato ingresso alla richiesta ctu, da essa invocata quale unico mezzo di prova risolutivo per dimostrare la contraffazione.

6) Anche questi motivi vanno dichiarati inammissibili.

6.1) In ordine alla prima censura è sufficiente rilevare che la congruità della motivazione della sentenza d’appello deve essere verificata, ai fini della fondatezza del ricorso per cassazione, con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte al giudice di secondo grado e dallo stesso risolte: questi compie, infatti, una valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione delle parti, nell’ambito di quanto è stato devoluto con i motivi di impugnazione, e non ha dunque alcun obbligo di specifica confutazione dei singoli punti della sentenza impugnata, che resta interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, in sede di gravame (Cass. nn. 28487/05, 2087/98).

Ne consegue che il ricorrente per cassazione che deduca, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il travisamento o l’omessa valutazione da parte del giudice d’appello di risultanze istruttorie decisive, non può limitarsi ad allegare a sostegno del motivo – così come ha fatto la Suardi – che l’apprezzamento del materiale probatorio operato nella sentenza impugnata diverge totalmente da quello della sentenza di primo grado.

6.2) Quanto alla censura sintetizzata sub. 5), la ricorrente non sottopone ad alcuna critica l’assunto della Corte di merito secondo cui l’espletamento di una ctu per acquisire prova certa dell’avvenuta contraffazione degli assegni era superfluo, posto che ciò che rilevava ai fini dell’affermazione della responsabilità delle banche era il diverso accertamento relativo alla riconoscibilità di detta contraffazione ad un esame visivo condotto secondo la diligenza nella specie richiesta, implicante una valutazione di fatto tipicamente riservata at giudice del merito e non demandabile ad un ctu.

7) Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 L. assegni, nonchè vizio di motivazione, per aver la Corte di merito omesso di dare atto delle sue specifiche e reiterate contestazioni circa l’invalidità della girata per l’incasso, costituita da un segno illeggibile, apposto a tergo dei titoli unitamente alla dicitura “x la ditta R. A.” e non aver, in conseguenza, ritenuto sussistente la responsabilità delle banche per la mancata verifica della regolarità delle girata.

Il motivo va dichiarato inammissibile per le ragioni già illustrate sub. 2): la Corte di merito si è limitata a rilevare che la firma di girata doveva ritenersi regolare, anche in mancanza della stampigliatura del timbro della ditta; non risulta, pertanto, che la diversa questione di fatto illustrata nel motivo abbia formato oggetto del giudizio di gravame, sicchè la ricorrente aveva l’onere di precisare in quali scritti difensivi ed in quali esatti termini l’aveva dedotta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Suardi s.r.l. al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascuna delle due banche controricorrenti, in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA