Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28835 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5637-2018 proposto da:

MNESICLE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO SCARAFILE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3419/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 08/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che la s.r.l. MNESICLE in liquidazione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRES, IVA ed IRAP, per l’anno 2009;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la contribuente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, e art. 39, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, e L. n. 212 del 2000, art. 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la richiesta di documentazione contabile, avanzata dall’Ufficio in sede amministrativa, non avrebbe potuto precludere la produzione in giudizio relativa alla disponibilità o provenienza delle risorse finanziarie personali del socio;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo è fondato;

che, in tema di accertamento tributario, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica (Sez. 5, n. 7011 del 21/03/2018; Sez. 6-5, n. 11765 del 26/05/2014);

che, nella specie, l’invito recava la richiesta di documentazione contabile e fiscale relativa agli anni d’imposta oggetto del controllo riguardante la società, sicchè deve presumersi che, in buona fede, la MNESICLE s.r.l. abbia depositato i documenti riguardanti la suddetta società e non anche quelli relativi alla disponibilità personale dei soci, che avevano rinunciato ai crediti nei confronti della compagine sociale; che dunque i predetti documenti avrebbero dovuto essere valutati dalla CTR;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA