Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28834 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 19/10/2021), n.28834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7502/2020 R.G., proposto da:

K.P.I.C., in qualità di erede legittima del

defunto K.F.H., rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe Carretto, con studio in Savona, e dall’Avv. Desideria

Boggetti, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta

procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio;

– ricorrente –

contro

il Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Liguria il 12 novembre 2018 n. 1524/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 giugno 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

K.P.I.C., in qualità di erede legittima del defunto K.F.H., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 12 novembre 2018 n. 1524/03/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2008, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Imperia avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia il 5 gennaio 2017 n. 2/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il fabbricato non potesse usufruire dell’esenzione da ICI per carenza del requisito della ruralità. Il Comune di Imperia è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso il giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la lamentata violazione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in ordine alla presentazione ed alla annotazione negli atti catastali della domanda di variazione per il riconoscimento della ruralità al fabbricato assoggettato ad ICI con efficacia dal quinto anno antecedente.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Invero, è pacifico che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6-1, 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., Sez. 5, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5, 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683).

1.2 Nella specie, la sentenza impugnata ha contravvenuto al principio enunciato con il rigetto dell’appello sul mero rilievo del classamento del fabbricato del defunto contribuente in categoria urbana, avendo omesso di esaminare lo specifico motivo di appello sul riconoscimento della ruralità (la cui testuale formulazione è stata fedelmente riprodotta e trascritta, in ossequio al canone di autosufficienza, alle pagine 6,7 e 8 del ricorso per cassazione) ai fini dell’esenzione da ICI per l’anno 2008, in forza della presentazione e della annotazione negli atti catastali della domanda di variazione D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ex art. 7, commi 2-bis e 2-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106, con decorrenza dal quinto anno antecedente la presentazione della domanda in questione (30 settembre 2011), e quindi con estensione anche all’anno 2008, in ossequio alla previsione del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 ottobre 2013, n. 124 (a tenore del quale: “Ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”).

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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