Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28834 del 09/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 09/11/2018), n.28834
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 06154/2017 R.G. proposto da:
D.P.C.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio
dell’avvocato FERDINANDO D’AMARIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
S.P., A.G., C.C., E.O.,
IMMOBILIARE ASCOLANA VIA NAPOLI SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
BASTIONI DI MICHELANGELO 5/A, presso lo studio dell’avvocato MONICA
SAVONI (Studio Diurni), rappresentati e difesi dall’avvocato
FRANCESCO MAROZZI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1355/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 15/11/2016;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata
del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
D.P.D., + ALTRI OMESSI e per essi la procuratrice Q.P. ricorrono, affidandosi ad almeno cinque gruppi di motivi con atto spedito per la notifica il 24/02/2017, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona addotta come notificata il 04/01/2017, di accoglimento – tranne che per la posizione di An.Ni., sulla quale era intervenuta transazione – del gravame proposto da A.G. ed altri avverso l’accoglimento della domanda da loro proposta, quali eredi di D.P.D., per la condanna a restituire quanto indebitamente sottratto alla loro dante causa a seguito dell’infedele esecuzione della procura da lei conferita il 12/06/1998 a A.G. (per l’invalidità degli atti da quest’ultimo posti in essere, per nullità da motivo illecito comune alle parti, per simulazione, per annullabilità per vizio della procura stanti le condizioni di incapacità della dante causa, per falsità di dichiarazioni di successione e per vizio del consenso, ovvero anche per lesione ultra dimidium o per mancato pagamento del prezzo);
resistono con unitario controricorso A.G., E.O., C.C., S.P. quale coerede di S.F., nonchè l’Immobiliare Ascolana Via Napoli srl;
è stata formulata proposta di definizione – per improcedibilità in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
in prossimità dell’adunanza camerale per la discussione del ricorso, i ricorrenti versano in atti copia notificata della sentenza, mentre i controricorrenti depositano memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..
Diritto
Considerato
che:
il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;
dei cinque gruppi di motivi di ricorso, articolati in diversi e separati profili di doglianza, come pure delle repliche dei controricorrenti, è superflua la stessa indicazione, prima ancora dell’illustrazione, per l’improcedibilità del ricorso stesso;
infatti, i ricorrenti deducono essere l’impugnato provvedimento stato notificato, ma di quello in atti si è avuta, fino al deposito in prossimità dell’adunanza, solo una copia autentica e non anche quella come loro notificata;
riscontrato poi che la notifica era avvenuta a mezzo p.e.c., risultano allora violati i rigorosi requisiti stabiliti da Cass. 17450/17 e da Cass. ord. 22/12/2017, n. 30765, confermati da consolidata giurisprudenza: che dovevano sussistere entro il termine, non prorogabile nè disponibile dalle parti, di cui all’art. 369 c.p.c.;
non soccorre i ricorrenti il principio di cui a Cass. 17066/13, visto che in ogni caso la sentenza è stata pubblicata il 15/11/2016, mentre il ricorso è stato avviato per la notifica non prima del 24/02/2017 e, quindi, oltre i sessanta giorni dalla prima data;
e non giova ai ricorrenti neppure la produzione della copia notificata a mezzo pec della sentenza in data 28/06/2018, in quanto – in disparte la carenza di prova del rispetto dei requisiti di cui all’art. 372 c.p.c. – evidentemente ed irrimediabilmente tardiva rispetto al termine di cui all’art. 369 c.p.c.: non essendo mai sanabili – nè tanto meno disponibili dalla parte onerata le cause di improcedibilità, in quanto attinenti a ragioni di ordine pubblico processuale;
poichè in atti difetta, tempestivamente prodotta, la copia notificata della sentenza anche per non avervi provveduto – pur non avendone alcun obbligo – alcuna delle altre parti (così non integrandosi la fattispecie prevista da Cass. Sez. U. n. 10648/17), è inevitabile la declaratoria di improcedibilità del ricorso e la solidale condanna dei ricorrenti, soccombenti, alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, pure tra loro in solido, in quanto gli uni e gli altri reciprocamente avvinti da evidente comunanza di posizione processuale;
deve pure darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018