Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28833 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5263-2018 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO SAETTA;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SANTA

TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRIMALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GRECO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2536/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che il Comune di Palermo propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di F.A. avverso una cartella di pagamento per TARSU, per l’anno 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che col primo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 4, e del Reg. Com. TARSU, art. 4, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l’attività di bed&breakfast dalla categoria 8, relativa a tariffa alberghi, facendo mal governo delle norme regionali sulla disciplina delle attività recettive;

che, col secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62,68,69 e 70, nonchè del Reg. Com. TARSU, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, infatti, la CTR avrebbe dovuto considerare che la TARSU prescinde dalla destinazione urbanistica dell’immobile e dalla classificazione catastale, dovendosi invece valutare la potenzialità alla produzione di rifiuti della struttura ricettivo-alberghiera;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 4, testualmente recita “NELLE UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE, IN CUI SIA SVOLTA UN’ATTIVITA’ ECONOMICA E PROFESSIONALE, PUO’ ESSERE STABILITO DAL REGOLAMENTO CHE LA TASSA E’ DOVUTA IN BASE ALLA TARIFFA PREVISTA PER LA SPECIFICA ATTIVITA’ ED E’ COMMISURATA ALLA SUPERFICIE A TAL FINE UTILIZZATA”;

che, nella specie, la CTR ha erroneamente fatto riferimento alla L.R. n. 5 del 2001, che invece riguarda altro Ente territoriale (Regione Campania), laddove la normativa regionale siciliana individua i bed&breakfast fra le attività ricettivo-alberghiere;

che, pertanto, la distinzione fra un’attività recettivo-alberghiera ed una mera attività di affittacamere – essendo un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione (Sez. 5, n. 8308 del 04/04/2018; Sez. 6-5, n. 25214 del 07/12/2016) – deve fondarsi sulla verifica se la locazione a terzi degli immobili del bed&breakfast comprenda servizi propri dell’attività alberghiera, come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura di materiale di consumo a fini igienico – sanitario, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi;

che, d’altronde, in tema di TARSU, l’applicazione di una determinata tariffa, da parte degli enti locali, è indipendente dalla destinazione d’uso dell’immobile, ma può essere ancorata all’attività che venga concretamente svolta al suo interno, come consentito dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 4. Non è pertanto viziato da illegittimità, nè può essere disapplicato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata all’esercizio del “Bed and breakfast” ad un albergo, poichè si tratta di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall’ordinamento e non vietata da alcuna norma statale (Sez. 5, n. 5355 del 27/02/2020);

che non è dunque consentito affermare la natura non alberghiera del bed&breakfast, sol perchè sia carente, all’interno del regolamento comunale, un’ulteriore differenziazione tra tariffa da applicare agli alberghi e tariffa da applicare ai bed&breakfast stessi;

che il secondo motivo, dipendendo dal precedente, ne resta assorbito;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno poste a carico del F..

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il F. alla rifusione, in favore del Comune di Palermo, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.400, oltre alle spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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