Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28833 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15336-2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato OLINDO DI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di AGRIGENTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ZELO,

rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO DE LUCA, DOMENICO

CANTAVENERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1302/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Agrigento, ha accolto l’opposizione proposta dalla Azienda sanitaria provinciale di Agrigento contro il decreto ingiuntivo emesso dal suddetto Tribunale su ricorso di C.R., già medico condotto del comune di (OMISSIS) e poi inquadrato nei ruoli dell’azienda sanitaria a partire dal 1/1/1983, ed avente ad oggetto somme dovute a titolo di indennità di specificità medica per il periodo indicato in ricorso (1/8/1999 – 31/1/2005);

conseguentemente, ha revocato il decreto ingiuntivo compensando le spese del grado;

a fondamento del decisimi la corte territoriale ha ritenuto che l’indennità di specificità medica non poteva essere riconosciuta agli ex medici condotti, essendo essa riservata unicamente al personale dirigente medico avente un rapporto di lavoro ordinario con il Servizio Sanitario Nazionale;

per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C. il quale articola quattro motivi di ricorso, cui resiste con controricorso la Azienda sanitaria provinciale di Agrigento;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

la Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso il C. denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per la mancanza del contenuto minimo della motivazione ovvero per l’apparenza della stessa; denuncia altresì la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110,D.P.R. n. 761 del 1979, art. 30 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 18; nonchè delle norme dei contratti collettivi (40 e 54 del C.C.N.L. del 1996 e successive modificazioni);

con il secondo motivo ribadisce la censura relativa alla nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, e si denuncia la violazione e falsa applicazione di altro complesso normativo (artt. 111, comma 6 Cost., art. 37 del C.C.N.L. 8/6/2000; art. 36 del C.C.N.L. 3/11/2005; artt. 13, 45, 48 e allegato 6 tavola n. 3; degli artt. 1362 e 1363 c.c.e delle norme dei successivi contratti confermativi dell’art. 54 del C.C.N.L. del 1996);

con il terzo motivo censura la sentenza per violazione o falsa applicazione della Dichiarazione congiunta numero 10 in calce al C.C.N.L. del 1996, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3;

con il quarto motivo denuncia ancora una volta la violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, deducendo la mancanza del contenuto minimo della motivazione con riguardo alle norme che disciplinano il trattamento economico della categoria;

preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla parte controricorrente: la questione, interpretativa di norme di diritto e di contratto collettivo, è stata formulata mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie (cfr., tra le più recenti, Cass. 24298 del 2016);

come è stato di recente osservato (v. Cass. n. 27222/2017, in una controversia in cui era parte della stessa odierna controricorrente), la conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un’ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre in quest’ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio “iura novit curia”), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell’ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425 c.p.c., comma 4, (v., tra le più recenti, Cass. 19507 del 2014);

ogni altra eccezione postula l’infondatezza del ricorso nel merito, restando assorbita nelle considerazioni che seguono;

è in primo luogo da rigettare la censura prospettata ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.: la sentenza impugnata, invero, dopo aver compiutamente esposto i fatti di causa e le ragioni di gravame sottoposte al giudice dell’appello, le ha compiutamente esaminate richiamando i principi già espressi da questa Corte, puntualmente richiamati e in parte qua trascritti: dalla lettura del provvedimento emerge come i giudici della corte territoriale abbiano avuto specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello e coerentemente abbiano proceduto ad interpretare le norme di legge e le disposizioni del contratto collettivo, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità già espressasi sul punto;

gli altri motivi di censura, che si esaminano congiuntamente per l’evidente connessione che li lega, sono stati già risolti da questa Corte, con la sentenza n. 1487 pronunciata all’udienza del 24 gennaio 2014, cui sono seguite numerose altre (27/1/2014, n. 1663; 18/3/2014, n. 6216; 2/4/2015, n. 6762; 29/3/2016, n. 6057, e da ultimo, Cass., 16/11/2017, n. 27222), le quali, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Gh. ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziala rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 110 con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L, tra cui l’indennità di specificità medica”; alla base di tale principio vi è la posizione giuridica differenziata degli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale; questa Corte ritiene di dover prestare adesione ai precedenti citati, alle cui compiute motivazioni si rinvia, in quanto interamente condivise e non scalfite dalle pur diffuse argomentazioni della parte ricorrente;

negli stessi precedenti citati si è altresì esclusa qualsiasi violazione delle norme costituzionali e di quelle sovranazionali, così come, infine, del principio di parità di trattamento sancito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, il quale va inteso quale divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, e, quindi, si pone come obbligo per il datore pubblico di conformarsi alle previsione della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede (Cass. 18 giugno 2008 n. 16505; Cass. 2/2/2011, n. 2459);

in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la sentenza d’appello ha deciso in senso conforme alla giurisprudenza della corte di cassazione già consolidatasi al momento della proposizione del ricorso per cassazione (Cass. sez. Un. 21/3/2017, n. 7158);

la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in applicazione del principio della soccombenza; poichè il ricorso è stato notificato successivamente al 30 gennaio 2013 esistono i presupposti per l’applicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% di spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale non partecipata, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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