Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28831 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6165/2016 proposto da:

D.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

NOVELLA 1, presso lo studio dell’avvocato MARIO LUCCI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6062/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata 1’08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il giorno 8/9/2015 la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da D.P.A., ha dichiarato la sussistenza del suo diritto a percepire la pensione di inabilità, ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12, a far tempo dal 28 giugno 2013, ed ha condannato l’Inps al pagamento della relativa prestazione;

a fondamento della decisione, ha ritenuto sussistente il requisito medico-legale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (22/7/2009); ha tuttavia affermato che la prestazione poteva essere erogata solo a far tempo dal 28 giugno 2013, ossia dall’entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, che ha circoscritto al solo reddito dell’assistito il giudizio sull’eventuale superamento del limite reddituale previsto per l’erogazione della prestazione, con esclusione dei redditi percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare dell’invalido;

nel periodo precedente, invece, risultava che il nucleo familiare della D.P. era composto, oltre che dalla stessa, anche da F.R.A., titolare di un reddito, nel 2008, di Euro 18.159,00; non era stata prodotta alcuna certificazione per dimostrare il reddito della F. dal 2009 in poi e solo per il periodo successivo al luglio 2015 era stata fornita la prova che il nucleo familiare della D.P. era composto dalla sola ricorrente;

contro la sentenza la D.P. propone ricorso per cassazione, sostenuto da due motivi, cui resiste l’Inps depositando procura in calce alla copia del ricorso notificato;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi di ricorso sono due: a) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, costituito dalla mancata indicazione delle norme di legge applicate: esse erano costituite dal D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, introdotto con Legge di Conversione n. 33 del 1980; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 septies citato, il quale esclude dal calcolo del reddito ai fini del riconoscimento della prestazione in esame il reddito dei componenti del nucleo familiare, ad eccezione di quelli del coniuge;

in fatto la ricorrente osserva di aver depositato fin dal giudizio di primo grado certificazione dell’agenzia delle entrate relativa ai redditi degli anni 2009, 2010, 2011, da cui risultava che non aveva prodotto redditi; ulteriore certificazione relativa agli anni 2012, 2013 e 2014 da cui risultavano redditi inferiori alla soglia legale, e certificato anagrafico e stato di famiglia da cui risultava che non era coniugata;

i motivi che, si trattano congiuntamente, sono manifestamente fondati, alla luce del seguente principio di diritto: “Ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale previsto per la concessione della pensione di inabilità civile aì sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12, secondo la disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2013, art. 10,commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, non assume rilievo il reddito percepito dai familiari dell’invalido diversi dal suo coniuge” (Cass. 15/1/2014 n. 697, Cass. ord. n. 6534/14, Cass. ord. n. 26120/14);

il principio era stato già affermato in altre precedenti pronunce (Cass., nn. 4677/2011; 5003/2011; 10658/2012), rese con riferimento alla disciplina anteriore alla novella di cui al D.L. n. 76 del 2013;

sulla base di tale orientamento deve escludersi che, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per la concessione della pensione di inabilità civile a favore degli invalidi totali, debba farsi riferimento al complesso dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare dell’invalido, poichè, come si è visto, il cumulo è stato contemplato dalla normativa di riferimento soltanto in relazione al reddito (eventuale) del coniuge del soggetto assistibile (in tal senso, Cass. 4 giugno 2015, n. 11550);

non rileva, nella specie, il D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, secondo cui “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”, trattandosi di disposizione innovativa e non retroattiva, come si evince dalla norma stessa, ove precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, e cioè il 28.6.2013 (cfr. per tutte Cass. ord. n. 26120/14);

la Corte territoriale si è discostata dai principi suddetti in tema di calcolo del requisito reddituale, con la conseguenza che il ricorso, nei limiti ora indicati, deve essere accolto;

la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, dovendosi accertare l’effettiva sussistenza del requisito reddituale conformandosi al suddetto principio di diritto; il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale non partecipata, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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