Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28830 del 30/11/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/11/2017, (ud. 04/07/2017, dep.30/11/2017),  n. 28830

Fatto

RILEVATO CHE:

1. Co.a.p. Consorzio Autotrasportatori Piacenza, società cooperativa a responsabilità limitata, ha proposto istanza di ammissione al passivo del fallimento della Giano Logistica s.r.l. per il credito di 19.155,31 relativo a prestazioni di trasporto svolte in favore della società Giano Logistica prima della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Ancona con sentenza del 26.1-18.2.2010. Ha chiesto l’ammissione del credito con privilegio artigiano ex art. 2751 bis c.c., n. 5.

2. La Co.a.p. ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento Giano Logistica s.r.l. impugnando la decisione del Giudice Delegato di riconoscere il credito parzialmente (per Euro 14.971,31) e in via chirografaria. Ha lamentato la opponente, quanto alla mancata ammissione in via privilegiata, che, nonostante la denominazione di consorzio, la struttura e l’organizzazione societaria COAP avrebbe dovuto portare a riconoscere la natura di impresa a mutualità prevalente, non finalizzata a scopo di lucro, stante la prevalenza del fattore lavoro sul capitale investito. A sostegno di questa richiesta l’opponente ha prodotto in giudizio copia dello statuto e del bilancio relativo all’esercizio 2008 nonchè vari provvedimenti giudiziari che avevano riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis. Ha inoltre contestato la mancata ammissione del credito di 2592 Euro, sebbene risultante dalle scritture contabili, e di 1592 Euro pari alla differenza tra gli interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 e quelli legali.

3. Il Tribunale di Ancona ha respinto l’opposizione rilevando che, considerata l’assenza di poteri inquisitori di cui agli artt. 210 e 213 c.p.c. in capo al Collegio, il mancato deposito della documentazione, allegata precedentemente in sede di ammissione al passivo, non può essere supplito da un mero richiamo della parte alla stessa, che incorre così nella decadenza di cui all’art. 99 legge fallimentare. Il Tribunale ha dichiarato escluso il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 5, posto che COAP, sulla base della documentazione materialmente prodotta unitamente al ricorso in opposizione allo stato passivo, non può essere considerata nè impresa artigiana nè ente cooperativo e quindi non può godere del privilegio sui crediti derivanti da attività di prestazione di trasporto, limitandosi COAP, proprio in base alla sua natura di ente consortile, a concludere contratti in favore e per conto dei propri consorziati. Quanto agli altri motivi di doglianza, il Tribunale ha escluso il preteso valore probatorio attribuito all’estratto conto, trattandosi di un documento di provenienza unilaterale non opponibile alla curatela fallimentare, e non ha riconosciuto il diritto della opponente istante alla corresponsione degli interessi reclamati, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, in quanto non opponibili alle procedure concorsuali aperte a carico del debitore, ai sensi dell’art. 1, lett. a), suddetto D.Lgs., salva l’ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui gli interessi siano stati liquidati con provvedimento giudiziario passato in giudicato.

4. Propone ricorso per cassazione la Co.a.p., affidandosi a tre motivi di ricorso illustrati con memoria difensiva.

5. Si difende con controricorso la curatela del Fallimento Giano Logistica s.r.l..

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione su fatti essenziali e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del Giudice di merito, di due documenti, i quali attesterebbero inequivocabilmente la natura di cooperativa della CO.A.P., e che sono stati prodotti sia in sede di insinuazione al passivo che di opposizione allo stato passivo. Si tratta di copia del bilancio della Co.a.p. e di altra documentazione che attesterebbe secondo la ricorrente il diritto al privilegio ex art. 2751 bis c.p.c., n. 5.

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa e/o apparente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.p.c., n. 5 ad opera del Giudice di merito che ha ritenuto che il consorzio non svolgesse direttamente attività di prestazione di trasporto in favore di terzi, in contrasto con quanto emergente dallo stralcio dell’oggetto sociale di Co.a.p., riportato nel decreto, e dallo statuto Co.a.p., già prodotto in sede di istanza di ammissione al passivo.

8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2710 c.c. con riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Ancona che, senza alcuna motivazione sul punto, non ha ritenuto sufficiente l’estratto autentico delle scritture contabili prodotto dalla Co.a.p. e relativo ai rapporti tra quest’ultima e la Giano Logistica, nonostante la Curatela non avesse in alcun modo dimostrato l’inesistenza del credito.

Diritto

RITENUTO

che:

9. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.

10. Essi sono entrambi infondati dato che il Tribunale ha considerato la attività svolta proprio basandosi sulla ricognizione di quanto risultante dalla visura camerale in atti e rilevando che il Consorzio Autotrasportatori di Piacenza soc. coop. a r. l. non svolge in proprio i servizi di trasporto, limitandosi invece a concludere i contratti per conto e in favore dei propri consorziati. La mancata prestazione diretta dell’attività di trasporto, in realtà eseguita dai singoli consorziati, che hanno investito la società di un mandato di rappresentanza, vale ad escludere il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 5 in capo al Consorzio. La decisione impugnata appare conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. 1, n. 5855 del 14 giugno 1999) secondo cui “il privilegio dell’art. 2751 bis c.c., n. 5, rivolto a tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro, in quanto integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori artigiani o da enti cooperativi di produzione e lavoro, non compete, con riguardo a servizi di trasporto, per crediti insorti in favore di un consorzio di imprenditori di trasporto il quale non espleti direttamente i servizi medesimi, senza che assuma rilievo la circostanza per la quale il consorzio si limiti a ripartire detti servizi con successivi contratti di subtrasporto fra i singoli consorziati, ovvero stipuli tali contratti in rappresentanza dei singoli consorziati, i quali conferiscono mandato in tal senso”.

11. Il terzo motivo è anch’esso infondato risultando corretta la decisione del tribunale anconetano che ha escluso la rilevanza probatoria nei confronti del fallimento delle scritture della società ricorrente ritenendo tale documentazione “unilaterale” insufficiente a provare la prestazione e il credito in assenza di ulteriore documentazione attestante lo svolgimento del rapporto di trasporto, quale, ad esempio, una lettera di vettura. La decisione appare conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 2710 cod. civ. – che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti – individua l’ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all’imprenditore ed al rapporto di impresa, sicchè non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale assume, rispetto ai rapporti tra il fallito ed il creditore, la qualità di terzo (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 11017 del 9 maggio 2013, S.U. n. 4213 del 20 febbraio 2013).

12. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui 200 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

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