Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28830 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30352-2019 proposto da:

S.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI

TORREVECCHIA 118, presso il proprio studio, e rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO PALMIGIANO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SICILCASSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PRIMATI

SPORTIVI 21, presso lo studio dell’avvocato ENZO MANNINO; che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 432/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

S.F.M. proposto ricorso, articolato in quattro motivi illustrati da memorie, avverso la sentenza n. 432/19 della Corte di Appello di Palermo, depositata il 4 marzo 2019. Resiste con controricorso la Sicilcassa S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

Con ordinanza n. 22880/2016 la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del 1 giugno 2015 con la quale la Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la declaratoria di inammissibilità all’opposizione allo stato passivo promossa dall’avv. S. per il riconoscimento in prededuzione del credito vantato a titolo di onorari professionali per prestazioni rese in favore della società in alcune controversie che la contrapponevano a dei suoi lavoratori ( R.C., F.M., P.R., Sa.Do., T.G., A.F.).

Riassunto il giudizio la Corte d’Appello ha accolto l’appello, determinando il complessivo compenso in Euro 7.397,90, in applicazione delle tariffe forensi di cui al D.M. n. 127 del 2004, considerato che l’attività professionale dell’avvocato S. aveva riguardato giudizi iniziati tra il 1999 e il 2001 protrattisi sino al 2004/2005.

Col primo motivo del ricorso principale, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 113 c.p.c., e del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, avendo la Corte di Appello determinato i compensi spettanti in base al valore delle singole controversie desunto dalle somme pattuite in base alle rispettive transazioni intervenute coi lavoratori, e non invece dall’oggetto delle domande introduttive dei giudizi.

Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., del D.M. n. 127 del 2004, e del D.M. n. 55 del 2014; violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 28″. La Corte di Appello, sostiene il ricorrente, avrebbe dovuto applicare alle prestazioni professionali, pur relative a giudizi iniziati tra il 1999 e il 2001 e protrattisi fino al 2004-2005, le tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014, in luogo di quelle previste dal D.M. n. 127 del 2004, poichè solo nel 2018 è intervenuta la liquidazione giudiziale delle distinte attività professionali per ciascuna posizione. In ordine alla negata rivalutazione automatica del credito dell’avvocato per compensi professionali, S.F.M. evidenzia come le nuove tariffe, previste prima dalla relazione di accompagnamento del D.M. n. 140 del 2012, e poi aggiornate con il D.M. n. 55 del 2014, siano state emesse proprio considerando l’aumento ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività e, in specie, della componente Professioni liberali, con un aumento del 24,1%”. La Corte di Palermo avrebbe perciò operato “una ingiustificata disparità di trattamento tra il ricorrente e i professionisti che già nel 2005, esaurita l’attività professionale, hanno incassato i relativi compensi”.

Il terzo motivo del ricorso principale, subordinatamente e per l’ipotesi in cui sia confermata la legittimità della liquidazione dei compensi ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., per avere la Corte di Appello di Palermo omesso di riconoscere la rivalutazione monetaria, ex art. 1224 c.c., dei crediti addotti, essendo la prova del danno insita nell’entità delle tariffe successivamente introdotte.

Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 749 del 1942, art. 24; D.M. n. 127 del 2004, art. 4; D.M. n. 55 del 2014, artt. 4,5 e 28, e dei parametri ivi indicati, poichè, tenuto conto della compensazione del 50%, da reputarsi illegittima perchè in violazione dell’art. 92 c.p.c., la liquidazioen delle spese pari a: 1) per il giudizio di primo grado, la liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte di Appello (Euro 1.598,00 per il giudizio di primo grado = Euro 348,00 spese, Euro 700,00 diritti, Euro 550,00 onorari) sarebbe stata inferiore ai minimi tariffari, in violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 4; 2) per il secondo grado di giudizio, i compensi (Euro 2.240,00, di cui Euro 382,00 per spese vive, ed il resto per compensi); 3) per il giudizio di legittimità (Euro 1.500,00 per compensi); 4) per il giudizio di rinvio (Euro 2.500,00 di cui Euro 545,00 per spese vive) è avvenuta in palese violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4. Ritiene il Collegio di dover dare continuità al precedente di questa Corte (Cass. n. 20547/2019) che ha deciso su analoga controversia tra le stesse parti e nella quale erano stati proposti gli stessi motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte d’Appello di Palermo ha determinato il valore delle cause, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato, sulla base delle somme per le quali erano intervenute le rispettive transazioni.

Così facendo, la sentenza impugnata non si è uniformata all’orientamento di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui, ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito di transazione (Cass. Sez. 2, 23/01/2017, n. 1666; Cass. Sez. 2, 22/10/1975, n. 3496).

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente e sono infondati. La Corte, avendosi riguardo a giudizi iniziati tra il 1999 e il 2001 e protrattisi fino al 2004-2005, ha applicato le tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004. Sotto tale profilo, la decisione impugnata si è adeguata all’interpretazione giurisprudenziale per la quale, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato nella disciplina vigente ratione temporis, la quantificazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa professionale forense vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre i diritti di procuratore vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni (cfr. Cass. Sez. 3, 11/03/2005, n. 5426; Cass. Sez. L, 21/11/1998, n. 11814).

Quanto alle considerazioni del ricorrente principale sul diminuito valore monetario del suo credito professionale, se determinato in base al D.M. n. 127 del 2004, deve ribadirsi la consolidata interpretazione (alla quale ha aderito la Corte di Palermo a pagina 14 dell’impugnata sentenza) secondo cui il credito dell’avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (nè si trasforma in credito “di valore” per effetto dell’inadempimento del cliente), restando in quanto tale soggetto al principio nominalistico. La rivalutazione monetaria del credito dell’avvocato non può, perciò, essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell’art. 429 c.p.c.. Dalla mora conseguente all’inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che l’avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il medesimo creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. 2, 26/02/2002, n. 2823; Cass. Sez. 2, 15/02/1999, n. 1266; Cass. Sez. 2, 24/09/2014, n. 20131; Cass. Sez. 2, 22/06/2004, n. 11594; Cass. Sez. 2, 15/07/2003, n. 11031; Cass. Sez. U, 16/07/2008, n. 19499).

L’accoglimento del primo motivo di ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del quarto motivo di ricorso sulla determinazione delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.

Conseguono l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale di S.F.M., il rigetto del secondo e del terzo motivo e l’assorbimento del quarto motivo del medesimo ricorso principale, e quindi la cassazione della sentenza impugnata nei limiti della censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, che deciderà la causa uniformandosi al richiamato principio in ordine alla determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari professionali, e regolerà anche tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo ed il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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