Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2883 del 10/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2883 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 17347-2011 proposto da:
GASCO LUCA GSCLCU60C24D205W, elettivamente domiciliato in
ROMA, V.LE VATICANO 48, presso lo studio dell’avvocato
MARIELLA STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ARONICA FABRIZIO, MICHELETTA TITA’ DANIELE giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTURA di ALESSANDRIA, EQUITALIA NOMOS SPA;

intimate

avverso la sentenza n. 252/2011 del TRIBUNALE di
ALESSANDRIA del 9/05/2011, depositata il 10/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

P-1

Data pubblicazione: 10/02/2014

Fatto e diritto

g.G.2C+30 -1k14

1)I1 17 settembre 2009 Luca Gasco riceveva da Equitalia Nomos spa
preavviso di fermo amministrativo di un proprio veicolo Fiat, in
relazione all’omesso pagamento di sanzioni amministrative, per
infrazione al codice della strada risalenti al 1997.

– 689/81″, esponendo che la relativa cartella esattoriale gli era
stata notificata il 3 luglio 2002, senza alcun successivo valido
atto interruttivo; chiedeva che il giudice di pace di Alessandria
accertasse l’intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 28 1.
cit., del diritto della Prefettura locale di riscuotere le somme
dovute.
Gli intimati resistevano, eccependo che la cartella esattoriale
era divenuta definitiva e che il provvedimento notificato non era
soggetto a opposizione.
1.1) Con sentenza 19 febbraio 2010 il giudice adito qualificava
l’opposizione proposta quale opposizione all’esecuzione ex art.
615 c.p.c. e accoglieva la domanda, dichiarando l’estinzione del
credito e la nullità di ogni atto di riscossione relativo alla
cartella esattoriale notificata.
Compensava le spese di lite perché la questione dell’opponibilità
del fermo amministrativo era “ancora dibattuta in giurisprudenza,
costituendo “giusto motivo per derogare al principio della
soccombenza”.

n. -O D’Ascola rei

g1 32.

bfrk

3

Il 15/17 ottobre il ricorrente proponeva “ricorso ex art. 22 L.

Gasco proponeva appello sul capo relativo alle spese di giudizio.
Il tribunale di Alessandria con sentenza 10 maggio 2011 rigettava
l’appello.
Osservava che alla specie era applicabile l’art. 92 c.p.c. nel

ragioni per la compensazione erano sussistenti, perché
sussistevano dubbi, in dottrina e giurisprudenza, circa l’autonoma
impugnabilità ex art. 23 del fermo amministrativo.
Gasco ha proposto ricorso per cassazione.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Gli atti sono esaminabili, in quanto almeno uno dei due difensori
del ricorrente alla data di deposito del ricorso risultava
abilitato ex art. 365 c.p.c.
La relazione preliminare viene di seguito riportata.
2)11 ricorso sostiene che i giudici di appello, “ammesso e non
concesso” che l’esistenza di orientamenti di giurisprudenza
contrastanti potesse costituire ragione di compensazione, non
hanno colto che il procedimento era volto all’accertamento
negativo di un credito; che quindi i motivi della compensazione
erano erronei e che comunque non sussistevano i gravi ed
eccezionali motivi.

n. -0 D’Ascola rel

O (11

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testo riformato dalla L. n. 69/09; che gravi ed eccezionali

Il ricorso è manifestamente infondato.
La sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la
compensazione va valutata

ex ante,

cioè con riferimento alla

situazione giurisprudenziale esistente all’epoca in cui venne

• pace, la cui decisione venne impugnata in appello, ha stabilito la
compensazione delle spese.
Il ricorso risale all’ottobre 2009.
A quel tempo il preavviso di fermo amministrativo era considerato
atto non autonomamente impugnabile (cfr Cass.20301/08 e 8890/09).
Fu Cass. SU 10672 dell’il maggio 2009, relativa però alla
giurisdizione tributaria, a schiudere la possibilità di
un’autonoma impugnazione di tale atto, ditalchè la questione era
ancora discussa all’epoca della proposizione del ricorso, non
essendo ancora né chiara né diffusa la portata della pronuncia,
tanto che lo stesso odierno ricorso (pag. 4) contesta la esistenza
di orientamenti giurisprudenziali contrastanti invocando la
successiva Cass. SU 11087/10.
Ciò posto in via preliminare, la stessa ricostruzione dei fatti
prima riportata smentisce l’assunto del ricorrente.
Non è vero infatti che questi propose espressamente un’azione di
accertamento negativo, giacchè sia l’intestazione del ricorso
iniziale, sia il testo dell’atto di appello (si veda pag. 3)
esibiscono chiaramente che egli sosteneva che “il procedimento per

n. -O D’Ascola rei

5

. proposto il ricorso e con riferimento alla quale il giudice di

cui è causa” era da iscrivere tra i “giudizi di opposizione a
sanzioni amministrative”.
E’ vero piuttosto che, a quell’epoca, nei casi in cui la parte

per far valere un motivo sopravvenuto di caducazione del titolo
(nella specie la prescrizione) avrebbe dovuto perseguire
esclusivamente la via dell’opposizione all’esecuzione, come
insegnavano le Sezioni Unite (Cass. 2053/06, ma già Cass.
14472/02) e come, anche in materia di sanzioni amministrative, era
patrimonio conoscitivo comune con riferimento a ogni pretesa
assimilabile (Cass 9180/06). Si insegnava in sede di legittimità
(Cass. 4891/06) che a seguito della notificazione di una cartella
esattoriale

(atto cui veniva assimilato il successivo preavviso di

fermo amministrativo onde tentarne l’impugnazione ndr)

dalla quale

risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, l’interessato, al fine di far valere
fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo
(prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione,
” pagamento, ecc.),
negativo,

non puo’ proporre un’azione di accertamento

ma ha la possibilita’ di proporre opposizione

all’esecuzione, per la quale, prima dell’inizio dell’esecuzione,
giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio
dettato dall’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello

n. -O D’Ascola rei

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intendeva insorgere avverso il preavviso di fermo amministrativo

ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioe’
quello stesso indicato dalla legge come competente per
l’opposizione al provvedimento sanzionatorio, restando
applicabile, bensi’ “in toto” il rito ordinario,

con esclusione

opposizione, in particolare del termine di decadenza di cui
all’art. 22 della legge n. 689 del 1981,

anche quanto alle

impugnazioni proponibili.
Si aggiungeva che avverso le pretese era ammessa l’opposizione
c.d. “recuperatoria” ai sensi della legge n.689 del 1981 soltanto
«ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il
quale e’ venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto
sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del
processo verbale di contestazione» (Cass. 5871/07).
Pertanto nel 2009 il ricorrente avrebbe dovuto agire con
opposizione all’esecuzione (v. ancora Cass. 24215/09) e non con
ricorso ex art. 22 L. 689, di dubbia (al tempo) esperibilità anche
in relazione all’atto opposto notificatogli, preavviso di fermo
amministrativo.
Solo la generosa riqualificazione dell’opposizione (non impugnata
dall’amministrazione) da parte del giudice di pace generò infatti
l’accoglimento del ricorso.
E’ quindi ineccepibile la valutazione del tribunale (e prima di
lui del giudice di pace) nel ritenere che vi fosse all’epoca

n. -O D’Ascola rel

fi

^ i

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. del procedimento a struttura semplificata previsto per tale

dibattito giurisprudenziale intenso circa la ricorribilità di quel
tipo di atti con lo strumento espressamente attivato dal
ricorrente.
Ed è ineccepibile la configurazione di questa ragione quale motivo

novellato.
E’ sufficiente in proposito richiamare quanto questa Corte ha già
stabilito nella sentenza n. 2572/2012.
3) Con la memoria ex art. 380 c.p.c. parte ricorrente contesta
infondatamente le osservazioni soprasvolte.
Sono da distinguere in proposito tre rilievi.
3.1.) Il primo concerne la parte finale della memoria, nella quale
il ricorrente asserisce che in altra causa analoga, decisa con
sentenza n. 3724/13, la sezione si sarebbe orientata in senso
“diametralmente opposto”.
Trattasi di affermazione vistosamente errata, perché la sentenza
3724/13 accolse il ricorso sul presupposto che il giudice di
appello non aveva considerato che “secondo l’ultima formulazione
dell’art. 92 c.p.c., comma 2, …. la compensazione parziale o
totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza
(nella specie non risultante), avrebbe potuto essere disposta solo
per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella
motivazione”.
Per contro nel caso odierno il tribunale di Alessandria ha avuto
ben presente, perché espressamente interpellato, il nuovo testo
n. -O D’Ascola rei

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. legittimante la compensazione delle spese di lite ex art. 92

dell’art. 92 e ha qualificato come grave ed eccezionale ragione la
esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine alla
questione relativa alla autonoma impugnabilità del fermo
amministrativo.

sentenza 2572/12, puntualmente richiamata dalla relazione, la
quale indica la novità della questione giuridica

(ed equivalente è

il caso della sua oggettiva opinabilità o oscillante soluzione in
giurisprudenza):

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