Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2883 del 05/02/2021
Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 05/02/2021), n.2883
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 536/2019 proposto da:
O.A., elettivamente domiciliato in Sarzana (SP) alla via
8 marzo n. 3, presso lo studio dell’avv. F. Lera, che lo rappresenta
e difende, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 933/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 15/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da A.O., cittadino a nigeriano avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente, ha riferito di essere fuggito dal proprio paese per evitare di finire vittima delle carceri nigeriane a causa dell’accusa di omosessualità.
A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il ricorrente non credibile, in quanto sebbene in materia vige un regime di prova attenuato, tuttavia il ricorrente non avrebbe offerto altra dimostrazione del suo orientamento sessuale che il suo racconto, quando sarebbe stato semplice portare a deporre il suo connazionale dello stesso sesso, con il quale ha affermato avere una stabile relazione in Macerata. La Corte d’appello non ha, quindi, riconosciuto alcuna delle protezioni richieste.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e dell’art. 8, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato alla luce delle persecuzioni che il ricorrente potrebbe patire in ragione del suo dichiarato orientamento sessuale; (2) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, in relazione alla situazione del paese di provenienza del ricorrente e delle sue effettive condizioni di rischio personale; (3) sotto un terzo profilo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver valutato importanti e decisivi elementi a supporto della richiesta di protezione umanitaria.
Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto sono fondati con assorbimento del terzo.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte”(Cass. n. 11101/19).
Nel caso di specie, la Corte d’appello non cita alcuna fonte informativa a supporto della sua decisione di rigetto, violando la normativa in tema di protezione internazionale.
In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbe il terzo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021