Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2883 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 09/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13238/12, proposto da:

D.A.C., elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Mazzini n. 146, presso l’avv. Ezio Spaziani Testa, che la

rappresenta e difende, unitamente all’avv. Alessandra Tomaselli, con

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. in Roma, alla via degli Scipioni n. 267, presso l’avv. Luca

Savini Zangrandi, con procura a margine del controricorso;

Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Milano – in persona

del legale rappres. p.t.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 143/42/2011 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/1/2017 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito l’avv. Spaziani Testa per la ricorrente;

udito il difensore dell’Equitalia Nord s.p.a.;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Del

Core Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso per riassunzione notificato il 19.2.2010, D.A. impugnò, innanzi la commissione tributaria provinciale di Milano, l’avviso di rettifica parziale riguardante l’iva, per l’anno 1996, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, ritenuto mai notificato, chiedendo l’annullamento del detto avviso, l’accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo del tributo – avvenuta in forza di cartelle esattoriali – nonchè l’annullamento dell’iscrizione dell’ipoteca effettuata dalla società concessionaria Esatri spa, con conseguente cancellazione dai registri immobiliari.

Si costituirono l’agenzia delle entrate e la Esatri spa.

Dopo aver sospeso l’esecuzione dell’atto impugnato, la CTP emise sentenza con cui: dichiarò il difetto di giurisdizione in ordine all’iscrizione ipotecaria a garanzia del credito per violazioni del C.d.S., indicando quale organo competente il giudice di pace; dichiarò illegittime l’iscrizione a ruolo e l’iscrizione ipotecaria, ordinando la relativa cancellazione dal registro immobiliare di Bari.

Avverso tale sentenza, l’agenzia delle entrate propose appello; si costituirono D.A., chiedendo il rigetto del ricorso, e l’Equitalia-Esatri s.p.a. che chiese accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto della domanda della contribuente.

La CTR dichiarò l’inammissibilità del ricorso introduttivo della D., rilevando che la contribuente non aveva impugnato la cartella di pagamento, con la conseguente definitività della pretesa dell’ufficio.

D.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, formulando tre motivi.

Con il primo, la ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla questione della notificazione della cartella esattoriale.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha parimenti denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la questione della mancata notificazione dell’avviso di rettifica.

Con il terzo motivo, è stata invece dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 in ordine al vizio della procedura adottata, che sarebbe consistito nell’omessa notificazione di un atto presupposto.

Resiste Equitalia Nord s.p.a., con controricorso, eccependo l’infondatezza dei motivi di ricorso, con riferimento anche alla propria estraneità, quale agente della riscossione, al contenuto sostanziale degli atti relativi ai tributi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il collegio Delib. di redigere la sentenza in forma semplificata.

I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, data la relativa connessione, investendo sostanzialmente la medesima questione della notificazione della cartella e dell’avviso di rettifica.

I motivi del ricorso sono inammissibili per mancanza del requisito dell’autosufficienza, in quanto la ricorrente ha lamentato, in tutti i motivi, l’illegittimità della notificazione della cartella di pagamento, asserendo di aver dedotto tale questione fin dall’atto di citazione, ma non ha riprodotto il contenuto di tali atti.

In particolare, la ricorrente ha omesso di riprodurre le parti del ricorso introduttivo afferenti all’asserita illegittimità della procedura di notificazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. E.

Inoltre, circa il secondo motivo, va soggiunto che l’inammissibilità discende anche dal rilievo per cui la critica relativa all’omessa notificazione dell’avviso di rettifica – quale atto presupposto della cartella di pagamento – avrebbe potuto essere formulata attraverso l’impugnazione della stessa cartella, ma ciò è avvenuto tardivamente, data la pronuncia d’inammissibilità del ricorso introduttivo.

Infine, il terzo motivo, avente ad oggetto la medesima censura di cui all’omessa notificazione dell’avviso di rettifica, con riferimento alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, è altresì inammissibile per le medesime argomentazioni afferenti alla tardività del ricorso introduttivo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibili i motivi del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della Equitalia Nord s.p.a., delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 5000,00 oltre la maggiorazione del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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