Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28829 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23662-2018 proposto da:

MILANO SECURITY S.R.L., (già GECOM MILANO S.R.L.), C.A.,

domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato ERMANNO CIAMPANI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO LAVORO, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO BERTOLINI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati NICOLO’ PEDRAZZOLI e VIVIANA

BIASETTI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2018 della CORTE d’APPELLO di TRENTO,

depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Trento con la sentenza n. 27 del 3 maggio 2018 ha rigettato l’appello proposto dalla Gecom Milano S.r.l., poi divenuta Milano Security S.r.l. e da C.A. avverso la sentenza del Tribunale di Trento, con al quale era stata dichiarata inammissibile, poichè tardiva l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione adottata dalla Provincia di Trento Prot. n. (OMISSIS).

Anche il giudice di appello riteneva che l’ordinanza opposta in realtà fosse stata notificata validamente a mezzo pec in data 6 marzo 2017, con invio all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. Ciampani, il quale a suo tempo aveva proposto ricorso presso il Comitato per i rapporti di lavoro della Sezione lavoro della Provincia Autonoma di Trento avverso il verbale unico di accertamento, dal quale era poi scaturita l’emissione dell’ordinanza oggetto di causa.

Nel ricorso l’avv. Ciampani, che rappresentava sia la società che il C., dichiarava che le parti eleggevano domicilio presso il suo studio, dichiarando altresì che voleva ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo pec ivi riportato.

L’elezione di domicilio era stata poi confermata nel verbale della riunione del detto Comitato del 4 dicembre 2014.

Pertanto, la successiva notifica dell’ordinanza ingiunzione avvenuta a mezzo pec in data 6 marzo 2017 presso l’indirizzo dell’avv. Ciampani, era da reputarsi correttamente effettuata, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui, nel procedimento amministrativo che precede l’emissione dell’ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, l’elezione di domicilio da parte del trasgressore, ancorchè non possa essere ricondotta alla disciplina di cui all’art. 170 c.p.c., permette però di invocare l’art. 141 c.p.c., risultando quindi possibile la notifica dell’ordinanza anche presso il domicilio eletto (Cass. n. 18812/2014).

Pertanto, poichè l’opposizione andava proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, nel caso in esame il ricorso in opposizione era tardivo in quanto depositato oltre il termine del 5 aprile 2017, e precisamente in data 10 aprile 2017, a nulla rilevando la circostanza che poi l’ordinanza fosse stata anche notificata a mezzo posta in data 9 e 14 marzo 2017.

Gli opponenti hanno proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di un motivo.

La Provincia Autonoma di Trento – Servizio Lavoro ha resistito con controricorso.

Con il motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994 art. 3-bis, commi 4 e 5, nonchè della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 18, in relazione agli artt. 141 e 170 c.p.c..

La Corte di merito ha errato nel reputare valida la notificazione a mezzo pec dell’ordinanza successivamente opposta, all’avv. Ciampani presso il suo indirizzo pec, atteso il disposto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, che fa rinvio per la notificazione delle ordinanze alle modalità precisate dal codice di procedura civile.

Ciò imponeva il rispetto delle previsioni di cui alla L. n. 53 del 1994, essendo quindi necessario che nel messaggio di posta elettronica fosse specificato che si trattava di notificazione ai sensi appunto della L. n. 53 del 1994, con la produzione degli allegati di cui alla medesima L., art. 5. Del pari appare violata la previsione di cui all’art. 137 c.p.c..

Le suddette violazioni hanno quindi determinato la nullità della notificazione, non potendosi ritenere intervenuta la sanatoria per raggiungimento dello scopo, dovendosi per converso far riferimento, ai fini della valutazione della tempestività dell’opposizione, solo alla successiva data della notifica dell’ordinanza avvenuta a mezzo posta ordinaria.

Il motivo è infondato.

Deve reputarsi ormai non più contestata la facoltà per l’Amministrazione di provvedere alla notifica dell’ordinanza anche presso il domicilio eletto nella fase che ha preceduto l’adozione del provvedimento opposto, alla luce del principio affermato da questa Corte (Cass. n. 18812/2014) a mente del quale l’elezione di domicilio effettuata ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, nel procedimento amministrativo che prelude all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, sebbene non produca effetti nel successivo procedimento contenzioso, nel silenzio della legge, debba essere ricondotta all’ambito di disciplina di cui all’art. 141 c.p.c., e non a quella di cui all’art. 170 c.p.c., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibile notificazione dell’ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa e non obbligatoria.

Il motivo investe invece la validità della notificazione effettuata a mezzo pec, sostenendosi che il rinvio che la L. n. 689 del 1981, art. 14, compie alle modalità previste dal codice di procedura civile, sebbene a cura direttamente dell’amministrazione, come si ricava dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 5, che fa rinvio alle modalità di notificazione di cui alla L. n. 890 del 1982, renderebbe invalida la notificazione come nella specie avvenuta.

Osserva il Collegio che nella fattispecie venga altresì in rilievo la previsione di cui all’art. 149 bis c.p.c., che, in assenza di espresso divieto, consente in alternativa alla posta ordinaria, di poter far ricorso anche alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, ma direttamente da parte della P.A., senza quindi l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario.

La questione ha trovato poi adeguata sistemazione, ancorchè in riferimento alla notifica in generale degli atti amministrativi nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 20685/2018, la cui massima, relativa a comunicazione integrale a mezzo pec di decisione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine (atto ancora appartenente alla fase amministrativa del procedimento disciplinare) recita che “per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo PEC della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine, che si limiti a lamentarne l’irritualità perchè sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o per carenza di un’attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione”.

In motivazione la Corte ha evidenziato che, in relazione a previsione come quella di cui al R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 46, comma 2, (“norme integrative e di attuazione del R.D.L. n. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”), ai sensi del quale le notificazioni previste dal medesimo regio decreto e del R.D.L. n. 1578 del 1933, dovevano essere eseguite a mezzo ufficiale giudiziario (con evidenti analogie a quanto previsto dalle norme di cui alla L. n. 689 del 1981), la comunicazione a mezzo pec sia un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario ai fini dell’attivazione del termine perentorio per l’impugnazione al Consiglio Nazionale Forense.

In tale direzione, ed avuto riguardo ad atti che conservano, come l’ordinanza oggetto di causa, natura amministrativa, si è ricordato che alla notificazione degli atti giudiziari da parte degli enti pubblici rientranti nel concetto di Pubblica Amministrazione si procede normalmente a mezzo posta e che all’utilizzo della posta tradizionale è ormai equiparata la posta elettronica certificata, sicchè la notificazione dei provvedimenti resi da detti enti pubblici può legittimamente eseguirsi, in luogo e con gli stessi effetti della posta tradizionale, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Nella fattispecie all’ente opposto non può che attribuirsi la qualifica di Pubblica Amministrazione, rientrando la Provincia tra gli enti espressamente menzionati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, nel quale è confluito il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1 comma 2.

Ne consegue che trova applicazione la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 12, comma 1, come modificato dalla L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 5, a norma del quale “le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso”, rilevandosi che la medesima L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 1, abilita le pubbliche amministrazioni ad avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, anche del servizio postale o delle altre forme di notificazione previste dalla legge e perfino, in mancanza, dei messi comunali.

Le Sezioni Unite hanno poi osservato che, per il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48, commi 1 e 2, (il primo dei quali come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 33, comma 1):

– da un lato “la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71”;

– dall’altro lato, “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”.

Inoltre, la norma in esame specifica che l’intero corpus normativo del D.Lgs. n. 82 del 2005, (c.d. codice dell’amministrazione digitale) si applica anche alle Province, in virtù del rinvio espresso operato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2, art. 1, comma 2.

Ne deriva che deve reputarsi consentita la notificazione di atti, quale anche l’ordinanza ingiunzione, effettuata direttamente dalla P.A. a mezzo posta elettronica certificata, ma senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla L. n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati, ipotesi che esula chiaramente dal caso in cui a procedere alla notificazione a mezzo pec sia direttamente una pubblica amministrazione (cfr. per analoghe considerazioni la citata Cass. S.U. n. 20685/2018).

Ritiene il Collegio di dover poi far richiamo anche alle ulteriori considerazioni espresse da questa Corte nel precedente da ultimo citato circa il fatto che il procedimento amministrativo telematico costituisca un approdo irrinunciabile dell’ordinamento proprio in base al D.Lgs. n. 82 del 2005, di recente ulteriormente emendato col D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, di pieno adeguamento dell’ordinamento interno al Reg. UE 23 luglio 2014, n. 910 del 2014, (del Parlamento Europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che abroga la Dir. n. 1999/99/CE; entrato in vigore il 1 luglio 2016), in base al quale può affermarsi quale principio generale (art. 41), che “le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente”, che impone che, ogniqualvolta sia tecnicamente possibile e non vietata in modo espresso da specifiche disposizioni di legge o almeno imposta da esigenze derogative affatto peculiari, ogni fase del procedimento amministrativo debba essere gestita con modalità informatica o telematica, anche per quanto attiene alla comunicazione agli interessati, costituendo ciò un autentico dovere comportamentale per la pubblica amministrazione, anche ai sensi dell’art. 97 Cost..

Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: La notificazione delle ordinanze ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18, può avvenire, ove possibile, direttamente da parte della P.A. a mezzo posta elettronica certificata, ma senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla L. n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati.

Nel caso di specie, peraltro, come si ricava dalla copia del messaggio di avvenuta consegna della notificazione a mezzo pec effettuata in data 6 marzo 2017 all’avv. Ciampani, nell’oggetto del messaggio risulta chiaramente indicato che la trasmissione concerne l’ordinanza ingiunzione oggetto di causa (della quale viene riportato con precisione il numero identificativo), aggiungendosi anche la denominazione della società ingiunta.

Il messaggio risulta quindi idoneo a garantire al destinatario la conoscibilità dell’atto e della finalità per la quale la notificazione avveniva, essendo quindi incensurabile la valutazione espressa dai giudici di merito circa l’idoneità di tale notificazione a far decorrere il termine per proporre tempestiva opposizione.

Peraltro, sempre come chiarito dalle Sezioni Unite, il riferimento alla notifica con le tradizionali modalità non può ritenersi attributivo di una competenza esclusiva in virtù di una norma speciale, idonea a sopravvivere in quanto tale all’evoluzione normativa e tecnologica, non essendovi alcun motivo in astratto per configurare una minore garanzia della completezza e genuinità, quanto ad integrità ed immodificabilità dell’atto reso noto, della forma di trasmissione di un atto e del suo contenuto al fine di garantire il pieno e consapevole esercizio diritto di difesa in ordine all’impugnazione del medesimo, ove la trasmissione sia avvenuta con il mezzo della pec, dovendosi quindi escludere che ad esempio la mera carenza delle specifiche attestazioni di provenienza e simili da apporre all’atto comunicato o notificato o, comunque, trasmesso si riverberino sulla validità della notificazione.

La ricorrente ha impropriamente lamentato la violazione delle previsioni di cui alla L. n. 53 del 1994, chiaramente inapplicabili alla fattispecie, che non concerne una notifica effettuata direttamente tra avvocati, senza però addurre alcuna diversa violazione delle regole tecniche specificamente dettate per le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata tale da inficiare o anche solo rendere verosimilmente sospetta od incerta l’idoneità della specifica comunicazione eseguita ad espletare la sua funzione o a rendere malagevole o anche solo più malagevole – l’esercizio del diritto di difesa.

In tale prospettiva, ed anche a voler ipotizzare in astratto una violazione delle regole tecniche per le notificazioni a mezzo pec, deve farsi riferimento a quanto affermato da Cass. S.U. n. 23620/2018 (conf. Cass. S.U. n. 7665/2016) a mente della quale l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994,” e l’inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l’avvenuto perfezionamento della notifica).

Nella fattispecie deve reputarsi dimostrata l’avvenuta conoscenza dell’atto da parte del destinatario e quindi il raggiungimento dello scopo legale, con la sanatoria di ogni eventuale vizio, atteso che, come puntualmente sottolineato in controricorso, nello stesso atto di opposizione all’ordinanza depositato dinanzi al Tribunale di Trento, alla pag. 15, si fa riferimento ad una notificazione dell’ordinanza ingiunzione opposta avvenuta in data 6/3/2017; alla medesima data si fa riferimento poi nell’istanza di accesso agli atti avanzata dall’avv. Ciampani per conto dei propri assistiti la quale denota evidentemente come il richiedente avesse piena consapevolezza del fatto che gli fosse stata notificata l’ordinanza oggetto di causa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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