Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28829 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5129/2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CORRADO MARTELLI;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 259/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

P.F. ha chiesto al Tribunale di Messina il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13;

il Tribunale, pur riconoscendo il ricorrente invalido nella misura dell’88% dal giugno del 2008, ha rigettato la domanda perchè all’epoca il P. aveva già compiuto sessantacinque anni di età, essendo nato il 24/2/1943;

su appello dell’assistibile, la Corte di appello di Messina, all’esito di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, ha riconosciuto il requisito sanitario fin dalla data della domanda amministrativa; ha altresì ritenuto sussistente il requisito reddituale e, pertanto, ha condannato l’Inps al pagamento della prestazione con decorrenza dal novembre 2004;

di tale decisione domanda la cassazione l’INPS sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il P., mentre il Ministero dell’economia e delle finanze non svolge attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

il controricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte in data 24/10/2018 memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, deve darsi atto della tardività della memoria del P., pervenuta nella cancelleria di questa Corte data 24/10/2018 per l’adunanza camerale fissata per il giorno successivo, in violazione del disposto di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, il quale prevede la facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell’adunanza;

con l’unico motivo, l’istituto previdenziale denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e censura la decisione nella parte in cui ha riconosciuto il diritto all’assegno mensile di assistenza senza verificare se ricorresse anche il requisito dell’incollocamento al lavoro;

rileva al riguardo che la parte non aveva mai allegato, nè con il ricorso introduttivo del giudizio nè con il ricorso in appello, il possesso del requisito socio economico, e nemmeno aveva prodotto documenti dai quali lo stesso potesse desumersi; la domanda doveva pertanto essere rigettata non essendo consentita una tardiva produzione documentale; il ricorso è manifestamente fondato;

in via preliminare deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sulla sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, posto che è principio pacifico, reiteratamente affermato da questa Corte, quello secondo il quale “In materia di pensione d’inabilità o di assegno d’ invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, il cosiddetto requisito economico cd il requisito dell’incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell’I.N.P.S.) un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio; tale deducibilità o rilevabilità d’ufficio sono, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi – ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario – per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all’esistenza del requisito economico; mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado, del quale la parte può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione – espressa o implicita – in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell’incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo” (cfr., tra le altre, Cass. 4.11.2011, n. 22899; da ultimo, Cass. 10/05/2017, n. 11443);

facendo applicazione di questi principi al caso di specie, deve rilevarsi che a fronte del rigetto della domanda in primo grado, nessun onere incombeva all’Inps, appellato, di proporre appello incidentale o di reiterare la contestazione inizialmente effettuata con riguardo alla sussistenza dei requisiti di legge;

la sentenza impugnata ha effettivamente omesso ogni pronunzia in ordine al requisito dell’incollocazione, avendo argomentato esclusivamente sulla sussistenza del requisito reddituale e di quello sanitario;

in ordine alla incollocazione va ricordato che, “in materia di assegno di invalidità civile, il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l’entrata in vigore della L. 12 marzo 1999, n. 68 e l’entrata in vigore della L. 24 dicembre 2007, n. 247, può dirsi sussistente qualora l’interessato provi di non aver svolto attività lavorativa e di aver richiesto l’accertamento di una riduzione dell’attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l’iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine. Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l’invalidità (riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore), sarà necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l’iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8 (v. Cass. 28/08/2013, n. 19833; v. pure Cass. 12/06/2012, n. 9502);

con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, non si richiede più la “incollocazione al lavoro”, ma solo lo stato di inoccupazione, lasciando comunque immutato l’onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta;

tale prova, in giudizio, potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni (cfr. Cass. nn. 19833/2013 e 9502/2012);

al riguardo va rilevato che, come risulta dal ricorso introduttivo del giudizio, trascritto dall’Inps nello stesso ricorso per cassazione, la parte ha dedotto di trovarsi nelle condizioni socioeconomiche dettate dalla normativa vigente per il riconoscimento dell’assegno mensile di invalidità e nel suo controricorso il P. ha allegato di aver prodotto in giudizio la domanda di iscrizione al collocamento obbligatorio;

è pertanto compito del giudice del merito valutare la sussistenza del requisito della incollocazione, nei sensi di cui in motivazione, sulla base del materiale probatorio in atti e dell’eventuale esercizio dei poteri istruttori ufficiosi;

l’unico limite è costituito dal fatto che la detta prova non potrà essere fornita con una mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale” (cfr. Cass. n. 25800/2010, Cass. 28.1.2015 n. 1606, Cass. 10.9.2015 n. 17929 nei termini indicati); alla stregua di tali considerazioni, la sentenza va cassata e la causa va rimessa ad altro giudice d’appello per l’accertamento del requisito di cui è stato omesso l’esame, il quale dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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