Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28828 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4029/2016 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELA SARNATARO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELIA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALI

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 8793/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Torre Annunziata ha parzialmente accolto la domanda proposta da D.D. e gli ha riconosciuto il diritto all’assegno mensile di assistenza, con decorrenza dal 1/1/2007;

la sentenza è stata impugnata dal D., il quale ha chiesto che gli sia riconosciuta anche la pensione di inabilità, avendo il c.t.u. nominato in primo grado accertato una percentuale di invalidità pari al 100% a decorrere dal 1/10/2007;

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 30/1/2015, ha rigettato l’impugnazione;

la Corte territoriale ha ritenuto non provato il requisito reddituale, considerato che la certificazione dell’agenzia delle entrate prodotta in giudizio riguardava gli anni 2005 e 2006 ed era inerente ai redditi del solo ricorrente, non anche a quelli eventuali del coniuge, e che, inoltre, assegnato alla parte un termine per integrare la documentazione, il ricorrente non vi aveva provveduto;

contro la sentenza il D. propone ricorso per cassazione, sostenuto da due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la parte denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 e si duole dell’omesso esame, da parte della Corte territoriale, del certificato della agenzia delle entrate e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà depositate all’udienza del 22/1/2009;

con il secondo motivo denuncia la violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 134,136 e 159 c.p.c. e segg., con conseguente nullità della sentenza, e lamenta che l’ordinanza con la quale era stato invitato ad integrare la documentazione reddituale non gli era stata comunicata;

il primo motivo è inammissibile perchè la parte non trascrive e non deposita unitamente al ricorso per cassazione la documentazione reddituale che non sarebbe stata esaminata dalla Corte territoriale, nè fornisce utili elementi per un suo facile reperimento nei fascicoli di parte o d’ufficio delle pregresse fasi del giudizio, con ciò non rispettando il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed “in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. tra le tante Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966): l’adempimento di tale onere era tanto più necessario a fronte della motivazione della corte territoriale la quale ha rilevato che la documentazione in atti riguardava periodi precedenti all’accertamento del requisito sanitario, così confermando di avere esaminato i documenti prodotti in giudizio ma di non averli ritenuti idonei ad integrare il requisito reddituale richiesto per la concessione della prestazione;

anche il secondo motivo è inammissibile: la corte territoriale, ha specificato di aver invitato la parte, nell’esercizio dei propri poteri istruttori ufficiosi, ad integrare la documentazione reddituale relativa agli anni successivi al 2006 e di averlo fatto con provvedimento reso “all’udienza del 6/10/2014”, (pag. 4, ultimo periodo, della sentenza): a fronte di tale affermazione era onere della parte, nel rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, trascrivere il verbale di quella udienza e così dimostrare che in realtà l’ordinanza sarebbe stata resa fuori udienza e non sarebbe stata comunicata alle parti;

diversamente, trova applicazione la regola secondo cui “al verbale di udienza, sia essa pubblica o camerale, deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, per cui, in difetto della descritta querela e di una sentenza che accerti la non veridicità del verbale, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 76 c.p.c., comma 2, per il quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi” (Cass. 12/1/2009, n. 440; Cass. 14/03/2011, n. 5966);

questa Corte ha già affermato che “in terna di comunicazione dei provvedimenti del giudice, a mente dell’art. 176, le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nei processo verbale a norma dell’art. 134 c.p.c., si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere (Cass. 9/5/2007, n. 10539);

a tal fine resta irrilevante che il giudice (nella specie la Corte d’appello in una controversia celebrata con il rito del lavoro) si sia ritirato in camera di consiglio e abbia dato lettura dell’ordinanza al termine della stessa, in assenza dei legali dalle parti;

il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza; nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi nei confronti del Ministero, che non ha svolto attività difensiva;

poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1800,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese generali e altri oneri accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale non partecipata, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA