Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28827 del 30/11/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/11/2017, (ud. 04/10/2017, dep.30/11/2017),  n. 28827

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La causa trae origine dalla richiesta della Trend Sviluppo Holding di pagamento di crediti vari, relativi in parte a un rapporto tra la stessa Trend, l’Azienda Usl/(OMISSIS) (in qualità di delegato al pagamento, d’ora in poi ASL) e la Regione Puglia, derivante da vari provvedimenti regionali ed avente ad oggetto un progetto di sperimentazione gestionale in campo sanitario e, in parte, a un connesso rapporto tra la Trend e l’ASL, che si assumeva derivante anche da un contratto di associazione di scopo (n. 1889 del 2000) per lo svolgimento delle attività di Clearing House (camera di compensazione crediti nel settore sanitario), istituita dalla Regione Puglia in collaborazione con la predetta Azienda per fini di pubblica utilità.

2.- La Trend attivò nel 2008 un giudizio arbitrale conclusosi con un lodo emesso il 14 maggio 2009 che, in parziale accoglimento delle domande, condannò l’ASL a pagare varie somme, a titolo risarcitorio e per utili associativi riferiti agli apporti destinati alla Regione Puglia e alla medesima ASL, con compensazione di un credito riconosciuto a quest’ultima.

3.- L’impugnazione dell’ASL è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 16 aprile 2014 che, dopo avere dichiarato inammissibile l’intervento della Regione Puglia, ha ridotto le somme dovute alla Trend per utili associativi ed ha escluso la voce risarcitoria, avendo ritenuto che le attività verso la Regione Puglia non fossero comprese nel contratto associativo.

4.- Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Trend in via principale, sulla base di nove motivi, e successivamente in via incidentale l’ASL, sulla base di tre motivi, e la Regione Puglia, sulla base di quindici motivi. L’ASL ha poi notificato un successivo “controricorso e ricorso incidentale”. Le parti hanno presentato controricorsi per resistere ai ricorsi avversari e memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Va esaminata preliminarmente l’eccezione della Trend di inammissibilità del ricorso incidentale della Regione Puglia avverso la sentenza impugnata dichiarativa dell’inammissibilità del suo intervento nel giudizio, che si assume tardivamente spedito per la notifica in data 30 dicembre 2014, essendo già scaduto il termine semestrale (calcolando anche il periodo di sospensione feriale) decorrente dalla data di pubblicazione della stessa sentenza (16 aprile 2014). Si sostiene che l’interesse della Regione Puglia all’impugnazione ex art. 334 c.p.c. non si poteva desumere dalla decisione della Trend di impugnare la sentenza, avendo la stessa Regione Puglia un interesse immediato e diretto all’impugnazione, atteso che il suo intervento nel giudizio dinanzi alla corte d’appello era stato dichiarato inammissibile; inoltre, i capi gravati dal ricorso principale riguarderebbero esclusivamente l’applicazione del contratto che legava la Trend all’ASL e non il diverso rapporto della prima con la Regione Puglia.

1.1.- L’eccezione è infondata, alla luce del principio secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (Cass. n. 23396/2015, n. 5086/2012, s.u. n. 24627/2007). E non v’è dubbio che tale assetto, in caso di eventuale accoglimento del ricorso della Trend, potrebbe subire un peggioramento per la Regione Puglia, alla cui prospettazione, non implausibile, occorre fare riferimento qualora si evidenzino i pregiudizi economici derivanti alla Regione dalla condanna dell’ASL in favore della Trend. Infatti si deve tenere conto del principio secondo cui quando si prospetta che la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza possa pregiudicare un proprio autonomo diritto, legittimazione e merito si confondono, in quanto la prima discende dalla prospettazione dell’effettiva titolarità del diritto incompatibile vantato ed il secondo concerne proprio l’incompatibilità tra quel diritto e la situazione giuridica accertata o costituita (Cass. n. 10590/2012, n. 3807/1968).

2.- E’ fondata l’eccezione sollevata dalla Trend di inammissibilità del ricorso incidentale dell’ASL, successivamente notificato il 17 dicembre 2014 dopo che l’ASL aveva già notificato il ricorso autonomo (da intendersi incidentale) in data 28 novembre 2014, in tal modo consumando il proprio diritto d’impugnazione. Infatti, la “proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un’altra parte non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, nè ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l’impugnazione avversaria” (Cass., s.u., n. 22801/2014; n. 9993/2016).

3.- Segue nell’ordine logico l’esame dei primi quattro motivi del ricorso incidentale della Regione Puglia, che contestano la statuizione di inammissibilità del proprio intervento nel giudizio d’impugnazione del lodo, in base alle seguenti argomentazioni espresse dalla Corte di merito: a) tale giudizio doveva svolgersi esclusivamente tra le stesse parti che avevano partecipato al giudizio arbitrale; b) i terzi erano legittimati soltanto a proporre impugnazione con le modalità previste dall’art. 831 c.p.c., comma 3, cioè con l’opposizione di terzo e la revocazione e non con un atto di intervento come quello della Regione Puglia; c) quest’ultima era legittimata ad intervenire nel giudizio arbitrale, avendo allegato di essere avente causa dell’ASL, ma non a intervenire nel giudizio impugnatorio, non essendo legittimata a proporre l’opposizione di terzo, perchè non titolare di una posizione propria ed autonoma ovvero di un diritto incompatibile con l’accertamento giudiziale riguardante la predetta ASL, nei cui confronti soltanto erano dirette le domande della Trend.

4.- Queste argomentazioni sono attinte con il primo motivo che denuncia violazione degli artt. 111,344,404,816 quinquies, 827 ss. e 831 c.p.c., e con il secondo e terzo motivo che denunciano, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione degli artt. 112 e 276 c.p.c., anche per avere omesso di esaminare i fatti rappresentati dalla Regione Puglia, la quale non aveva allegato di essere avente causa dell’ASL (come sostenuto nella sentenza impugnata) ma unica ed effettiva titolare del rapporto relativo ai crediti riguardanti la gestione della camera di compensazione, vantati da Trend verso l’ASL, e comunque la Regione era destinataria degli effetti pregiudizievoli della condanna inflitta all’ASL e, quindi, litisconsorte necessaria pretermessa, legittimata all’opposizione di terzo e all’intervento in causa.

4.1.- I suddetti motivi sono infondati, ma è necessario correggere la motivazione con la quale la Corte di merito ha rilevato la radicale inammissibilità dell’intervento del terzo nel giudizio d’impugnazione del lodo.

L’affermazione dell’inammissibilità dell’intervento del terzo, estraneo al giudizio arbitrale, è costante nella giurisprudenza di questa Corte nei giudizi disciplinati da normativa anteriore alla modifica apportata all’art. 831 c.p.c. dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5, art. 23 che ha riconosciuto al terzo la facoltà di proporre opposizione avverso il lodo nei casi indicati dall’art. 404 c.p.c. (Cass. n. 7702/2005), ed anche nei giudizi successivi alla novella del 1994 ma anteriori al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cui si riferisce Cass. n. 2323/2014) che, all’art. 816 quinquies c.p.c., ha ammesso nel giudizio arbitrale l’intervento adesivo del terzo e quello del litisconsorte necessario nonchè, previo accordo delle parti e il consenso degli arbitri, l’intervento volontario di terzi. Tale preclusione si spiegava per la ragione che “il riconoscimento dell’ammissibilità dell’intervento del terzo nel giudizio in discorso non può essere correlato al dettato dell’art. 344 codice di rito (con il connesso rinvio all’art. 404 c.p.c.), posto che tale norma, diretta a consentire, in via eccezionale, l’intervento in appello di soggetti che in quanto titolari di diritti autonomi e incompatibili con quelli controversi fra le parti e suscettibili di essere pregiudicati dalla sentenza resa dal primo giudice o da quella emananda dal giudice d’appello – avrebbero potuto spiegare intervento già in prime cure, reca previsione che non si attaglia al giudizio di impugnazione per nullità in ragione (…) delle limitazioni all’intervento dei terzi nel procedimento arbitrale derivanti dal compromesso, che di tale giudizio è la fonte (…)” (Cass., s.u., n. 12622/1998).

Tuttavia, a seguito del mutamento del quadro normativo, che ammette l’opposizione di terzo avverso il lodo e ora anche l’intervento nel giudizio arbitrale, non v’è ragione di negare al terzo la facoltà di intervenire nel giudizio d’impugnazione del lodo pronunciato tra altre persone, quando questo potrebbe pregiudicare i suoi diritti, a norma degli artt. 344 e 404 c.p.c., anche perchè per il giudizio arbitrale, disciplinato dal codice di rito, valgono gli istituti ordinari laddove manchi una diversa disciplina (Cass. n. 7214/1990).

Pertanto l’ulteriore affermazione della Corte di merito secondo cui il giudizio di nullità deve svolgersi esclusivamente tra le medesime parti del giudizio arbitrale (cui consegue l’esclusione della legittimazione del terzo ad impugnare il lodo per nullità, v. Cass. n. 8545/2003) non vale ad escludere la possibilità per il terzo di intervenire nel giudizio, nei limiti e alle condizioni indicate, fermo restando che, contrariamente a quanto adombrato nel terzo motivo, la Regione Puglia non ha proposto opposizione al lodo ex art. 404 c.p.c. nè lo ha direttamente impugnato, ma ha chiesto di intervenire nel giudizio.

4.2.- L’errore in cui è incorsa la Corte di merito non ha però inficiato la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimazione della Regione Puglia a proporre l’opposizione di terzo e, quindi, a intervenire nel giudizio d’impugnazione, a norma degli artt. 344 e 404 c.p.c..

A questa conclusione la Corte è pervenuta all’esito di un apprezzamento di fatto – astrattamente censurabile in sede di legittimità soltanto con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 3016/1967) – delle concrete circostanze inerenti ai complessi rapporti con l’ASL e la Trend, avendo escluso, con argomentazioni plausibili, che il dover subire taluni effetti della pronuncia emessa nei confronti dell’ASL e il dover assumere a proprio carico i debiti di quest’ultima potessero mettere la Regione nella condizione di proporre opposizione di terzo e, quindi, di intervenire nel giudizio.

Si tratta di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, in presenza di motivazione – come nella specie – idonea a rivelare la ratio decidendi, dovendosi considerare in tali limiti ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012. I motivi in esame (in particolare il secondo) si risolvono nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto nella sentenza impugnata a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

5.- Con il quarto motivo del ricorso la Regione Puglia denuncia violazione degli artt. 276,344,404 e 831 c.p.c., per avere fatto dipendere il giudizio di inammissibilità dell’intervento dal concreto esito del giudizio sulla pretesa della Trend nei confronti dell’ASL, che avrebbe dovuto invece seguire l’esame della questione pregiudiziale.

5.1.- Il motivo si basa su un’erronea lettura della sentenza che non ha invertito l’ordine logico delle questioni da esaminare, atteso che il riferimento alla infondatezza della domanda non ha avuto rilievo decisivo nella valutazione dell’inammissibilità dell’intervento del terzo nel giudizio d’impugnazione del lodo, che è dipesa da valutazioni inerenti all’insussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge.

6.- Ne consegue che la Regione Puglia, non legittimata a partecipare al giudizio d’impugnazione del lodo, non lo è nemmeno a ricorrere per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio con i restanti motivi che sono quindi inammissibili.

7.- Segue logicamente l’esame del ricorso incidentale dell’ASL notificato il 28 novembre 2014: con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E e art. 121 cod. proc. amm., per non avere rilevato d’ufficio il giudicato costituito da sentenza del Consiglio di Stato n. 5480 del 2011 che aveva rigettato il ricorso della Trend avverso i provvedimenti n. 330 e 729 del 2010 con cui l’ASL in autotutela aveva annullato d’ufficio gli atti amministrativi prodromici del contratto n. 1889 del 2000, in tal modo confermando la loro legittimità, e quindi per non avere dichiarato la nullità del contratto in via consequenziale per difetto del presupposto provvedimentale.

7.1.- Il motivo è infondato quanto alla censura di omessa rilevazione del giudicato amministrativo della menzionata sentenza del Consiglio di Stato del 2011, che risale ad epoca successiva alla pronuncia del lodo emesso nel 2009, non producibile nel giudizio arbitrale e quindi inidonea ad inficiare il lodo, essendo questo impugnabile per nullità, a norma dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 8, solo se contrario “a precedente sentenza passata in giudicato (…) o è significativo che tale sentenza, sia stata prodotta nel procedimento” (Cass. n. 18041/2012 abbia ritenuto inammissibile la denuncia di nullità di un lodo per contrarietà ad altro lodo emesso successivamente). Inoltre il motivo è inammissibile nella parte in cui invoca una rivisitazione dei presupposti di fatto della vicenda contrattuale, seppure in relazione alla valenza di provvedimenti amministrativi e alla denuncia di nullità del contratto. Ciò contrasta anche con il principio secondo cui il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo che si conclude con l’annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d’appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonchè per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria al giudice dell’impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri (Cass. n. 20880/2010).

8.- Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. e 1418 c.c., del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 9 bis, della L.R. n. 32 del 2001, art. 13, del D.Lgs. n. 157 del 1995, artt. 5 e 7 e della L.R. n. 20 del 2002, art. 8 e dei principi in tema di contabilità pubblica, di concorrenza e parità di trattamento (artt. 43 e 49 del Trattato UE), per avere omesso di rilevare la nullità dei rapporti contrattuali dell’ASL con la Trend per violazione di norme imperative.

8.1.- Il motivo è inammissibile, sia per quanto si è già detto in relazione al motivo precedente, sia perchè si risolve nella pedissequa riproposizione dei motivi d’impugnazione del lodo, mentre è noto che le censure proposte in cassazione non possono esaurirsi nel richiamo a principi di diritto, con invito a controllarne l’osservanza da parte degli arbitri e della corte territoriale, ma esigono un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi per cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi, nonchè l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675/2013).

9.- Il terzo motivo, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1350,1362 ss., 1418 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere ingiustificatamente riconosciuto utili associativi in favore della Trend, è inammissibile, risolvendosi in una critica generalizzata alla conferma del lodo da parte della Corte territoriale, senza indicare le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata che sarebbero in contrasto con i parametri normativi menzionati e senza svolgere censure specifiche e argomentate. Inoltre, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e cioè nei casi – tra i quali non rientra quello in esame – di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi (Cass., sez. un., n. 8053 e 8054/2014).

10.- Venendo al ricorso principale della Trend, con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4 e art. 829 c.p.c., comma 3, per avere ritenuto ammissibile l’impugnazione per inosservanza di norme di diritto, dando erroneamente rilievo al fatto che la convenzione di arbitrato era anteriore alla novella del 2006, in una fattispecie in cui ciò non era più consentito, poichè il procedimento arbitrale era stato introdotto nel 2008, cioè successivamente alla novella del 2006.

10.1.- Il motivo è infondato, alla luce del principio secondo cui l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24 si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 cit., art. 27 a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006), ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui rinvia l’art. 829 c.p.c., comma 3 – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato; sicchè, in caso di convenzione arbitrale stipulata, come nella specie, anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina e di procedimento arbitrale attivato successivamente (nella specie nel 2008), nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme di diritto relative al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Cass. n. 17339/2017, s.u. 9284/2016).

11.- Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 823 c.p.c., commi 1 e 3, imputandosi alla Corte d’appello di avere effettuato indebitamente un’interpretazione, riservata agli arbitri, del significato e della portata del contratto n. 1889 del 2000, nonostante il formale accoglimento dell’eccezione dell’ASL di violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti.

11.1.- Il motivo è inammissibile nella parte in cui fa valere le ragioni poste dagli arbitri a fondamento del lodo, che non è esaminabile direttamente da questa Corte, ed è infondato nel resto, avendo la Corte di merito fatto applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e, in particolare, di quello riguardante la ricostruzione del tenore letterale del menzionato contratto (art. 1362 c.c.). Infatti, la Corte ha giudicato inattendibile l’interpretazione degli arbitri i quali avevano ritenuto che i rapporti della Trend con la Regione Puglia dovevano intendersi regolati dal menzionato contratto stipulato dalla Trend con l’ASL, in tal modo ricomprendendovi anche le prestazioni che si assume svolte dalla prima in favore della Regione Puglia, ancorchè le parti avessero pattuito che il loro rapporto con la Regione sarebbe stato regolato con separato atto che mancava.

12.- Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L.R. n. 36 del 1994, art. 5, della L.R. n. 38 del 1994, art. 3, artt. 1350,1362,1363 e 2551 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente escluso dal contratto n. 1889 del 2000 i rapporti intrattenuti dalla Trend con la Regione Puglia, omettendo di valutare alcune delibere regionali con le quali la prima aveva gestito la Clearing House tramite incarico conferitole dall’ASL.

12.1.- Il motivo è inammissibile, risolvendosi nella contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto che si basa, tra l’altro, sulla valorizzazione di atti amministrativi non costitutivi del vincolo contrattuale nei confronti della Regione Puglia e comunque precedenti al contratto del 2000 che prevedeva che il rapporto con la medesima Regione sarebbe stato regolato con separato atto.

13.- Con il quarto motivo la Trend ha denunciato violazione dell’art. 82 c.p.c., n. 5, artt. 1218 e 1223 c.c., in relazione all’accoglimento dell’impugnazione dell’ASL con riguardo alla statuizione arbitrale che aveva condannato quest’ultima al risarcimento del danno (per “disavviamenti e disvalori delle società partecipate”) per inadempimento del contratto associativo del 2000 e delle obbligazioni riguardanti il rapporto di fatto con la Regione Puglia, assumendosi invece che correttamente gli arbitri avevano ritenuto comprese nel contratto del 2000 le attività svolte nell’interesse della Regione e valutato l’incidenza dell’inadempimento dell’ASL nella causazione del danno subito dalla Trend.

13.1.- Il motivo è inammissibile, risolvendosi nella difesa delle argomentazioni svolte dagli arbitri in senso favorevole alla Trend, che non possono essere oggetto di diretto apprezzamento in sede di legittimità. A fronte del giudizio di esclusione dell’inadempimento dell’ASL e della configurazione del rapporto con la Regione Puglia come “di fatto”, il motivo si appunta su profili secondari e, quindi, non decisivi della motivazione della sentenza impugnata concernenti l’insussistenza del nesso di causalità con il danno lamentato, comunque costituenti oggetto di apprezzamenti di fatto non riesaminabili in sede di legittimità.

14.- Con il quinto motivo la Trend ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1218 e 1223 c.c., perchè la Corte d’appello, una volta annullato il lodo nella parte riguardante la condanna dell’ASL al risarcimento del danno, non aveva esaminato il motivo d’impugnazione in via condizionata, concernente la propria domanda risarcitoria per danni derivanti da maggiori oneri e sanzioni previdenziali ed erariali, sulla quale erroneamente gli arbitri si erano discostati dalle conclusioni del c.t.u..

14.1.- Il motivo è infondato, avendo la Corte d’appello implicitamente esaminato la predetta domanda, rigettandola, in conseguenza della declaratoria di infondatezza della pretesa risarcitoria della Trend, la quale si è limitata a richiamare le argomentazioni svolte dal c.t.u. nel giudizio arbitrale, non condivise dagli arbitri e non rivalutabili in sede di legittimità.

15.- Con il sesto ed il settimo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1360 c.c., n. 3 e artt. 1719 e 1720 c.c., per avere escluso il rimborso (che il collegio arbitrale aveva invece concesso) delle spese sostenute, per conto dell’ASL, per interconnessioni e collegamenti telamatici della Regione Puglia con le strutture del servizio sanitario regionale

15.1.- Entrambi i motivi sono inammissibili: non censurano alcuna specifica statuizione o argomentazione della sentenza impugnata, limitandosi ad argomentare circa la correttezza del lodo.

16.- Con l’ottavo e il nono motivo, la Trend, nel denunciare violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, art. 1350 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 102 e 103 si duole dell’annullamento del lodo, per avere la Corte d’appello ritenuto che nulla le fosse dovuto per utili associativi, poichè le prestazioni eseguite prima del 29 febbraio (o 28 agosto) 2000 non erano assistite da un contratto in forma scritta, mentre la domanda riguardava prestazioni che erano state eseguite nel periodo successivo a quella data e che comunque avevano prodotto effetto nel periodo di vigenza del contratto del 2000.

16.1.- Entrambi i motivi sono inammissibili, censurandosi – tra l’altro mediante un’acritica riproposizione delle argomentazioni svolte dagli arbitri – apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito in ordine sia all’epoca di svolgimento delle prestazioni sia all’ambito temporale di applicabilità e, quindi, all’interpretazione del contratto.

17.- In conclusione, il ricorso principale della Trend e l’incidentale della Regione Puglia sono rigettati; il ricorso dell’ASL è inammissibile.

18.- Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca e della complessità delle questioni esaminate.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi della Trend e della Regione Puglia; dichiara inammissibile il ricorso dell’ASL; compensa le spese del presente giudizio.

Doppio contributo a carico dei ricorrenti, come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

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