Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28827 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22957-2018 proposto da:

M.E., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI

DANIELE TOFFANIN giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATANZARO 9,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, rappresentata

e difesa dall’avvocato ALESSANDRA POLONIO, giusta procura in calce

al controricorso;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 24/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

M.E., con atto di citazione del 14/04/2008, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Padova – Sezione distaccata di Este – R.S., affinchè fosse condannata alla restituzione della somma di Lire 30.000.000, oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo effettivo, corrispondente al finanziamento che le aveva concesso a titolo di mutuo, nel mese di marzo 2000, somma mai restituita nonostante i ripetuti solleciti.

La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo di aver ricevuto la somma di Lire 20.000.000 da parte dell’attrice, non a titolo di mutuo, ma quale quota di ingresso in un’associazione in partecipazione nell’attività commerciale di agenzia di viaggi esercitata dalla R. stessa.

L’attrice contestava l’esistenza di un rapporto di associazione, affermando che sussisteva, al contrario, un rapporto di lavoro subordinato, privo di alcuna regolarizzazione, per il quale pendeva una controversia innanzi al Giudice del Lavoro di (OMISSIS).

Il Tribunale di Padova – sez. distaccata di Este – con la sentenza n. 225/2009 del 22/04/2009, condannava la R. alla restituzione di Euro 10.329,14, maggiorata di interessi legali dal 20/02/2004 al saldo e a rifondere le spese di lite.

Il Tribunale riconosceva il debito della R. solo per la somma di Lire 20.000.000, non ritenendo provata l’ulteriore dazione di Lire 10.000.000

La convenuta proponeva appello contro la sentenza suddetta, denunciando l’insufficienza, erroneità e carenza di motivazione, per non aver considerato una serie di circostanze idonee a provare il rapporto di partecipazione societaria della M.. Eccepiva in subordine che la sentenza fosse ingiusta per ultrapetizione, per aver disposto la maggiorazione degli interessi legali a decorrere dalla data di messa in mora e non dalla data della citazione.

L’attrice proponeva a sua volta appello incidentale con il quale chiedeva la restituzione dell’ulteriore somma di Euro 5.164,57, per la quale si era ritenuto dal giudice di primo grado che non fosse stata data sufficiente prova.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 24/2018 del 10/01/2018, accoglieva l’appello principale e condannava la M. a restituire all’appellante la somma di Euro 10.329,14, oltre interessi e spese di lite del primo grado, nel caso in cui la sentenza di primo grado fosse già stata eseguita, ed al pagamento delle spese di primo grado. Compensava le spese dell’appello per la metà.

La Corte d’Appello, una volta esclusa la possibilità di imputare la dazione delle somme di denaro alla partecipazione societaria (considerata l’anteriorità della data della scrittura privata prodotta rispetto all’inizio dell’attività di agenzia di viaggi, la non regolarizzazione della partecipazione nel corso del rapporto e l’assenza di qualsiasi partecipazione della M. alla divisione dei debiti emergenti dal rendiconto), parimenti escludeva la possibilità di imputarla ad un contratto di mutuo, dal momento che era stata provata la datio del denaro ma non il titolo elle consegna.

Rigettava l’appello incidentale, a causa della mancanza della prova della consegna dell’ulteriore somma di Lire 10.000.000. M.E. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, non notificata, della Corte d’Appello di Venezia sulla base di tre motivi.

R.S. ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.

Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1813 c.c. e ss., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo inesistente e non provato il contratto di mutuo, nonostante che la ricorrente avesse allegato due documenti dai quali emergeva la prova della consegna e ricezione della somma di denaro. Trattandosi di un contratto reale con obbligazioni a carico del solo mutuatario, la prova della consegna del denaro doveva essere considerata sufficiente per ritenere provato il contratto di mutuo.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione; l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l’inversione dell’onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova. Ne consegue che l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410).

Nella fattispecie, la Corte d’Appello di Venezia correttamente ha escluso che fosse sufficiente la prova della consegna del denaro, essendo, viceversa, necessario, al fine di ottenere la restituzione della somma di denaro, provare anche il titolo dal quale deriva il relativo obbligo di restituzione.

Con il secondo motivo di ricorso principale, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per manifesta contraddittorietà.

Il ragionamento del giudice di secondo grado sarebbe contraddittorio dal momento che nell’accogliere l’appello, riporta un ragionamento che risponderebbe alle doglianze espresse dalla ricorrente nei giudizi di merito.

Il motivo è infondato

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass., sez. 3, sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Nel caso di specie, tuttavia, non sussiste una manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione secondo la nozione elaborata dalle sezioni unite di questa Suprema Corte (Cass., sez. U, sentenza n. 25984 del 22/12/2010). Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice.

Nella fattispecie, ben si comprende quale sia il ragionamento del giudice di appello, il quale ritiene che non sia stata data sufficiente prova del titolo dal quale discendeva l’obbligo di restituzione della somma di denaro, sia che questo titolo dovesse essere individuato nella partecipazione in società, sia che dovesse essere imputato a un contratto di mutuo. Conseguentemente la Corte ha ritenuto che nulla fosse dovuto in restituzione, riformando la sentenza di primo grado, con condanna alla ripetizione di quanto eventualmente già versato in esecuzione della stessa.

Con l’ultimo motivo di ricorso principale, la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e la mancata valutazione della documentazione in atti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il giudice di appello non avrebbe dato conto di aver esaminato il complesso del materiale probatorio acquisito nel processo. In particolare, vi sarebbe l’omesso esame di due documenti decisivi ai fini del giudizio (quelli comprovanti l’avvenuta consegna e ricezione della somma di denaro).

Il motivo è inammissibile.

Dalla lettura stessa della sentenza emerge che la Corte ha tenuto in considerazione i documenti citati e ha ritenuto provata la datio della somma di denaro (cfr. p. 5, riga 12). La mancanza della prova dell’esistenza del contratto di mutuo, tuttavia, ha comportato il rigetto della domanda di restituzione della somma di denaro.

Nel caso in esame non ricorre, pertanto, il presupposto stesso dell’omesso esame, che legittima il sindacato sulla decisione del giudice di merito.

In ogni caso, la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione e del relativo apprezzamento (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 23286 del 17/11/2005; Cass., Sez. 6 – 5, ordinanza n. 1414 del 26/01/2015). Per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che il giudice espliciti, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante, essendo facoltà del giudice di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova (Cass., sez. L, sentenza n. 16499 del 15/07/2009). E’ sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr. Cass., sez. L, sentenza n. 2272 del 02/02/2007).

La censura, quindi, è inammissibile, dal momento che non mira tanto a denunciare l’omesso esame dei documenti, quanto a ottenere una diversa e più favorevole valutazione degli stessi a vantaggio della ricorrente.

Con il motivo di ricorso incidentale, la R. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., (come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2), e art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3.

Sarebbe errata la compensazione delle spese di secondo grado, pronunciata in violazione del principio della soccombenza: nella fattispecie si sarebbe verificata una soccombenza totale della parte appellata, dato il rigetto del suo appello incidentale e l’accoglimento dell’appello principale.

Il motivo è fondato.

L’art. 92, ratione temporis applicabile (posto che le modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, sono entrate in vigore a partire dal 1 marzo 2006 e la causa in esame è iniziata il 14/04/2008) prevede la possibilità di compensare le spese se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione.

Questa Corte ha evidenziato che la formulazione della norma rende necessaria una motivazione logica e coerente, in assenza della quale si configura il vizio di violazione di legge, perchè il potere di compensazione viene ad essere esercitato oltre i limiti fissati dal legislatore (Cass. 12893/2011; Cass. sez. 5, sentenza n. 13460 del 27/07/2012; Cass., sez. L, ordinanza n. 20617 del 07/08/2018).

Il mero richiamo al “rigetto dell’appello incidentale” fatto dalla Corte d’Appello di Venezia non solo non può ritenersi sufficiente a giustificare una pronuncia di compensazione, ma è anche illogico, atteso che la condanna al pagamento delle spese è legata alla soccombenza.

Nel caso di specie, tuttavia, si è verificata una situazione non di soccombenza reciproca, ma di soccombenza totale della M..

L’appello incidentale, infatti, era stato proposto da quest’ultima per ottenere la restituzione dell’ulteriore somma di Lire 10.000.000, cosicchè il rigetto comporta una soccombenza della M. anche sulla parte di domanda non accolta in primo grado.

Contraddittorio è, quindi, il fatto che la Corte indichi come giusto motivo per compensare le spese un fatto che denota soccombenza totale.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ponendo le spese di lite dei gradi di merito, in base al principio della soccombenza, a carico della ricorrente principale, come liquidate in dispositivo.

Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con rinvio, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito condanna M.E. al rimborso in favore di R.S. delle spese dei gradi di merito che liquida per il primo grado in Euro 1.800,00, e per il giudizio di appello in complessivi Euro 5.532,00, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

Condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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