Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28826 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2543/2016 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MASSIMO URSO, WALTER PERROTTA;

– ricorrente –

contro

I.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO NESCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 618/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

pubblicata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata in data 14 luglio 2015, in parziale accoglimento dell’appello di I.F., ha rigettato la domanda proposta da R.E., avente ad oggetto la condanna della datrice di lavoro a corrispondere al R. le differenze retributive nascenti dal superiore inquadramento (quarto livello del CCNL Commercio e terziario, in luogo del quinto livello attribuitogli), cui asseriva di avere diritto;

la Corte territoriale ha accertato, sulla base delle testimonianze assunte, che il lavoratore era addetto alla consegna dei tabacchi e si occupava del carico e dello scarico della merce; ha invece escluso che fosse addetto alle operazioni di vendita, essendo la sua attività limitata alla consegna dei tabacchi al rivenditore, dopo che questi aveva già fatto l’ordine e pagato il prezzo al distributore; ha esaminato le declaratorie della contrattazione collettiva; ha rilevato che nel quarto livello sono inseriti lavoratori con compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che richiedono specifiche conoscenze e capacità tecnico-pratiche; che nella elencazione esemplificativa del quarto livello non compare la figura del magazziniere con compiti di vendita, ricompresa nel terzo livello; che nel quinto livello sono invece inclusi i lavoratori addetti a lavori qualificati con normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, quali ad esempio l’operaio comune e il preparatore di commissioni e fatture; che, pertanto, alla luce delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore e dell’esame delle declaratorie contrattuali, il livello attribuito al lavoratore corrispondeva alle mansioni di fatto esercitate;

contro la sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso la I.;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti ex art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo il ricorrente denuncia: “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”: assume che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare le mansioni da lui in concreto svolte, come emerse dall’istruttoria testimoniale, e di verificare se egli fosse in possesso di specifiche conoscenze; reputa che l’istruttoria avesse confermato le sue mansioni di magazziniere con funzioni di vendita, provate anche dai documenti allegati al fascicolo di parte di primo grado; individua il fatto decisivo per il giudizio, il cui esame assume essere stato omesso, nel tratto distintivo delle due qualifiche, in particolare nel possesso, da parte sua, di “specifiche conoscenze tecniche”, attestate dalle mansioni di magazziniere a lungo svolte presso i Monopoli di Stato e dalla formazione da lui impartita agli altri dipendenti;

– il motivo è inammissibile;

la Corte territoriale ha esaminato le declaratorie contrattuali relative ai due livelli in questione e ha escluso che il R., addetto alla consegna e non anche alla vendita dei tabacchi, possa rientrare nel livello rivendicato, per il quale sono necessarie “specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche”, e nella cui elencazione esemplificativa non compare la figura del magazziniere con compiti di vendita, prevista invece nel terzo livello;

tali conclusioni sono state assunte all’esito dell’istruttoria svolta, che il giudice ha puntualmente esaminato e di cui ha dato conto nella motivazione della sentenza;

risulta pertanto corretto il procedimento logico-giuridico seguito, il quale come è noto, nelle controversie aventi ad oggetto l’inquadramento del lavoratore, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell’attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento (Cass. 28/04/2015, n. 8589; Cass. 27/09/2016, n. 18943);

nel caso in esame, la sentenza si sottrae alla censura dal momento che il giudice ha effettuato il raffronto tra le due categorie indicando con chiarezza i criteri distintivi e ritenendo che le attività del lavoratore, come accertate, corrispondono al profilo professionale e all’inquadramento riconosciuto;

la motivazione della sentenza, oltre ad essere completa ed esaustiva, non presenta alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione, sicchè deve escludersi la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. con modifiche in L. 7 agosto 2012 n. 134), nel cui ambito non è più ricompresa l’insufficienza della motivazione, rimanendo la possibilità di controllo della stessa limitato all’indagine sulla sua esistenza, sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza, e sulla coerenza, sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta;

neppure ricorre lo specifico vizio previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ossia l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), ove si consideri, da un lato, che la Corte d’appello ha espressamente escluso che il R. abbia svolto le mansioni di magazziniere e, dall’altro, che tanto il tempo per il quale il R. ha lavorato nei Monopoli di Stato quanto il preteso svolgimento attività di formazione di altri lavoratori non appaiono circostanze decisive, in mancanza di allegazione, da parte del lavoratore, circa la loro rilevanza ai fini dell’inquadramento secondo la contrattazione collettiva;

in realtà, con il motivo in esame la parte intende riottenere una rivalutazione del merito della controversia, inammissibile in questa sede;

conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 30- gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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