Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28826 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. III, 08/11/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 08/11/2019), n.28826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3716/2017 R.G. proposto da:

F.V. e C.G., rappresentati e difesi

dall’Avv. Carmelo Ruta, con domicilio eletto in Roma, via Salaria,

n. 292, presso lo studio dell’Avv. Pietro Roccasalva;

– ricorrente –

contro

A.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore

Campanella, con domicilio eletto in Roma, via delle Milizie, n. 76;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 1944/2016,

pubblicata il 2 gennaio 2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2019

dal Consigliere Emilio Iannello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Fresa Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Catania, in accoglimento del gravame interposto da A.S. e in conseguente riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda nei confronti della medesima spiegata da F.V. e C.G. di pagamento di somma a titolo di risarcimento di danni lamentati in conseguenza della riconsegna in cattivo stato di manutenzione dell’immobile alla prima concesso in locazione.

Ha infatti escluso che fossero riconducibili ad inadempimento della conduttrice gli aloni prodotti dai fumi della cucina, rilevando che gli stessi, secondo quanto desumibile dalle foto in atti, “altro non sono che l’effetto del normale degrado del bene legato all’uso”. Altrettanto ha affermato quanto alla “sporcizia” attestata nell’accertamento tecnico preventivo, atteso che – ha osservato – “detta scarsa pulizia (se pure non encomiabile) appare del tutto superficiale e assai facilmente rimovibile”.

Quanto poi alle macchie di muffa visibili all’incrocio tra le pareti ed il soffitto dei primi due piani dell’appartamento, ha rilevato che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, esse “appaiono ascrivibili ad un difetto costruttivo dell’immobile e non ad un comportamento del conduttore, che nulla avrebbe potuto fare per evitarlo”.

2. Avverso tale decisione i coniugi F. e C. propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’intimata, depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 1587 e 1590 c.c., per avere la Corte d’appello deciso nei termini succintamente sopra esposti, “completamente obliterando le risultanze processuali” e segnatamente le circostanze riferite dal c.t.u. (circa l’effettiva presenza di vistose e diffuse macchie di muffa, con rilevante intensità nelle pareti esposte a nord e nella soffitta del locale ingresso e della cucina; l’esistenza di un alone di sporcizia prodotto dai fumi di condensa della cottura dei cibi; l’impronta lasciata sulle piastrelle di tutta la pavimentazione dell’appartamento da alcuni scatoloni) e dal c.t.p. (circa la presenza di muffa e sporcizia nelle pareti e nei pavimenti dell’immobile).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale posto a base della decisione circostanze non ritualmente acquisite al giudizio”.

Lamentano che i giudici d’appello hanno ritenuto di addebitare le macchie di muffa ad un difetto costruttivo dell’immobile e non al comportamento della conduttrice, pur in mancanza di accertamento e di prova sul punto.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano infine “violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 1587 e 1590 c.c., in ordine alla prova liberatoria della non imputabilità dei danni alla conduttrice”.

Lamentano che, in assenza di prova liberatoria sul punto da parte della conduttrice, la Corte d’appello non poteva, come ha fatto, ritenere addebitabile la presenza di macchie di muffa “ad un difetto costruttivo dell’immobile” e “a problemi di condensa legati ad uno scorretto scambio termico tra gli ambienti interni e l’esterno”, in carenza di accertamento sul punto.

4. I tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per la loro intima connessione, si appalesano inammissibili.

4.1. I ricorrenti invero, lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate, allegano un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., e, pluribus, Cass. 26/03/2010, n. 7394; 30/12/2015, n. 26110), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente essi nella prospettazione di una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Anche il vizio di “omesso esame”, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è dedotto nei termini in cui la giurisprudenza di questa Corte, per consolidato indirizzo, lo dice deducibile.

Tale norma infatti, secondo la sua costante interpretazione, chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Tanto è nella specie quanto certamente accaduto, posto che tutte le circostanze, delle quali i ricorrenti lamentano omessa considerazione, risultano in realtà esplicitamente o implicitamente considerate dalla Corte di merito, appuntandosi evidentemente la doglianza piuttosto sull’esito valutativo e risolvendosi essa pertanto nella sollecitazione di una inammissibile rivisitazione in questa sede del materiale istruttorio.

4.2. Anche la seconda censura, quella di violazione dell’art. 115 c.p.c., non risulta articolata nei termini in cui una tale violazione può in astratto configurarsi.

Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha infatti ripetutamente affermato in proposito, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”” (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

4.3. Palesemente fuori segno è infine anche la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., di cui al terzo motivo.

Anche a tal proposito è agevolmente riscontrabile nella giurisprudenza di questa Corte il costante insegnamento per cui “la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”; v. anche Cass. n. 23594 del 2017, cit.; Cass. 17/06/2013, n. 15107).

Nel caso di specie, la decisione non poggia affatto sulla residuale applicazione, tanto meno erronea, del criterio di riparto dell’onere in materia tra conduttore e locatore (sul quale v. da ultimo Cass. 15/03/2018, n. 6387), sul presupposto della mancanza di prova certa della eziologia dei danni, ma ben diversamente, da un lato, sul ritenuto mancato superamento, quanto ad alcuni danni (sporcizia e aloni), della soglia del “normale degrado del bene legato all’uso” e comunque sul loro carattere superficiale e sulla facile rimovibilità, dall’altro, quanto alle macchie di muffa, sulla prova positiva, ritenuta raggiunta sulla base degli elementi raccolti, della loro imputabilità “ad un difetto costruttivo dell’immobile e non ad un comportamento del conduttore, che nulla avrebbe potuto fare per evitarlo”.

5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis, stesso art. 13.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis, stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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