Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28825 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21006-2018 proposto da:

D.V.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONCA

D’ORO 261, presso lo studio dell’avvocato IRENE FENU, e

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO DE MARCO e CARLO

FLACCO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DI.VI.DO., D.V.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1031/20178 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione del febbraio del 2006 DI.VI.DO. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Chieti il fratello D.V.D. deducendo che il convenuto aveva ricevuto una donazione dal compianto padre, lesiva della propria quota di legittima, e chiedeva quindi accertare la lesione della quota di riserva per effetto della donazione del (OMISSIS), riducendo la donazione, assegnando la quota di legittima pari ad 1/6 dell’asse ereditario per un valore di Euro 68.647,83.

Nel processo interveniva anche l’altra sorella D.V.M. che faceva propria la domanda attorea.

Nella resistenza del convenuto, che deduceva che in realtà quella ricevuta non era una donazione, trattandosi di un contratto di mantenimento, e che andava integrato il contraddittorio nei confronti della madre nonchè degli altri comproprietari della massa indivisa.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 110/2010 dichiarava inefficace la donazione in favore del convenuto e dichiarava che il valore dell’asse ereditario spettante alle convenute era pari ad Euro 100.961,75 pro capite.

Avverso tale sentenza proponeva appello D.V.D. e la Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 1031 dell’8/6/2017 rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado.

Quanto al primo motivo che lamentava che la sentenza fosse stata pronunciata dal Collegio laddove invece l’istruttoria si era svolta dinanzi al giudice monocratico, con la conseguente violazione dell’art. 50 bis c.p.c., la Corte distrettuale osservava che nel corso del processo di primo grado mai l’appellante aveva eccepito la nullità in questione, sicchè la medesima era da reputarsi sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c., e non potendo quindi esser dedotta in sede di appello.

Quanto ai mezzi di impugnazione che contestavano la necessità di integrare il contraddittorio e la corretta interpretazione della domanda, la sentenza di seconde cure osservava che le sorelle D.V. avevano evidentemente chiesto la reintegra della propria quota di legittima, e quindi proposto un’azione personale che esclude la necessità di dover procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi che non sono destinatari dal lato passivo dell’azione di riduzione. Inoltre, sebbene impropriamente si fosse fatto riferimento alla necessità di annullare la donazione ricevuta dal convenuto, era evidente che, avendone in ogni caso richiesto la dichiarazione di inefficacia, non poteva dubitarsi che fosse stata effettivamente proposta l’azione di riduzione.

Ancora, non poteva dubitarsi del fatto che il contratto del (OMISSIS) concretava una donazione attesa la macroscopica differenza tra il valore del bene alienato dal padre e la prestazione gravante sul figlio, avuto riguardo alla stima del compendio immobiliare trasferito e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute dell’alienante (considerati gli obblighi di assistenza che il convenuto si assumeva con tale atto, quale contropartita del trasferimento immobiliare).

Nè poteva addivenirsi ad una decurtazione dall’importo del donatum delle prestazioni rese dall’appellante, atteso che questi non aveva provato nè quantificato monetariamente l’incidenza di tale onere (essendo altresì emerso che il donante era sempre rimasto autosufficiente, attendendo autonomamente alle proprie occupazioni giornaliere).

Infine, in relazione alle censure che investivano la stima dei beni, la sentenza osservava che la CTU aveva quantificato il valore alla data di apertura della successione al netto delle migliorie pacificamente apportate dal convenuto, non essendo invece state dimostrate le diverse migliorie apportate dagli altri comproprietari del bene (e cioè dagli eredi del fratello del donante, contitolari pro quota dei medesimi beni).

D.V.D. ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello sulla base di tre motivi, illustrati anche da memorie. Le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 50 bis, 50 quater, 157,158,159,161,189,276 e 281 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la mancata trattazione collegiale della causa sia nella fase istruttoria che in quella della discussione, con erronea attribuzione dell’istruzione al giudice unico e sostituzione non comunicata del medesimo da parte del Collegio, con la mancata rimessione della causa al Collegio per la decisione dinanzi al quale le pari non sono mai comparse nè hanno precisato le conclusioni.

Si deduce che la causa era riservata alla decisione collegiale, ma che le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Chieti, salvo poi apprendere che era stata decisa dal Collegio e non anche dal giudice che aveva istruito la causa.

Il motivo è infondato.

Effettivamente in ragione della data di proposizione della domanda in primo grado, alla fattispecie risulta applicabile la previsione di cui all’art. 50 bis c.p.c., che prevede che il Tribunale giudichi in composizione collegiale le cause di riduzione per lesione di legittima.

L’erroneo presupposto dal quale però parte il ricorrente è che nel caso di riserva di collegialità ai sensi della norma ora richiamata anche la trattazione debba essere collegiale, presupposto che è però smentito dal fatto che la norma prevede che solo la decisione sia collegiale, a differenza dei casi in cui invece il legislatore ha preteso che l’intera trattazione sia collegiale, come appunto previsto dall’art. 350 c.p.c., per il giudizio di appello dinanzi alla Corte d’Appello.

Conforta tale conclusione anche il dettato dell’art. 188 c.p.c., che, analogamente a quanto previsto per le cause di cd. vecchio rito nonchè per i giudizi di appello assoggettati alla disciplina anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, prevede che sia il giudice istruttore a provvedere all’assunzione delle prove, provvedendo poi, una volta esaurita l’istruzione a rimettere le parti al collegio a norma dell’art. 189 c.p.c., (in tal senso depone anche la previsione in materia di reclamo averso l’ordinanza di estinzione ex art. 308 c.p.c., che si giustifica proprio in ragione dell’affidamento dell’attività istruttoria e di trattazione al giudice istruttore, con possibilità solo per le cause riservate per la decisione al collegio di poter proporre reclamo ai sensi dell’art. 178 c.p.c.; così Cass. n. 17522/2015; Cass. n. 20631/2011).

Peraltro, questa Corte ha affermato che (Cass. n. 15503/2005) la violazione della regola – dettata dall’art. 350 c.p.c., (nel testo sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 55), – della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti alla corte d’appello non si traduce in un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, quando l’attività in concreto svolta (illegittimamente) dal giudice monocratico su delega del collegio abbia rilievo meramente ordinatorio, mentre tale vizio è riscontrabile allorchè detto giudice eserciti un’attività sostanzialmente istruttoria che implichi funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio, aggiungendosi che nella prima ipotesi, la sentenza è impugnabile per deviazione dal modello procedimentale previsto dalla legge solo ove si alleghi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato per aver inciso sulla determinazione della competenza ovvero sul contraddittorio o sui diritti della difesa.

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, e ribadita la correttezza dello svolgimento dell’attività istruttoria da parte del giudice monocratico, il ricorrente non deduce nemmeno che il giudice istruttore abbia esercitato potestà decisorie riservate al collegio nella fase svoltasi dinanzi a lui, il che denota come sia del tutto priva di fondamento la censura.

Lo stesso è a dirsi quanto alla circostanza che in sede di conclusioni non sia stato specificato che la causa era riservata al collegio anzichè alla decisione del giudice istruttore.

E’ pur vero che l’art. 276 c.p.c., prevede, per le cause riservate al Collegio un procedimento decisionale in parte differente rispetto a quello previsto per le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, ma unicamente per quanto attiene alla celebrazione dell’udienza di discussione, atteso che, ferma restando in entrambe le ipotesi le necessità che tale richiesta avvenga a cura delle parti interessate nell’udienza di precisazione delle conclusioni, nelle cause riservate al tribunale in composizione monocratica ex art. 190 bis c.p.c., il giudice si limita a fissare il termine per lo scambio delle sole comparse conclusionali, fissando poi direttamente l’udienza di discussione, mentre invece nelle cause cd. collegiali, la richiesta di discussione orale deve essere reiterata al presidente del tribunale nel termine per il deposito delle memorie di replica, dovendo poi il presidente provvedere alla fissazione dell’udienza di discussione.

Ricordate tali differenze, come si ricava dal verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice istruttore dell’8 giugno 2009, non era stata chiesta la fissazione dell’udienza di discussione, sicchè le parti hanno avuto la possibilità di depositare sia le comparse conclusionali che le memorie di replica, secondo le regole comuni sia per le cause monocratiche che per quelle collegiali, avendo poi il Collegio correttamente provveduto a decidere la causa, come imposto dalla previsione di cui all’art. 50 bis c.p.c..

E’ pur vero che l’art. 281 octies c.p.c., prevede che il giudice quando rileva che una causa riservata dinanzi al sè in funzione di giudice monocratico debba essere decisa in composizione collegiale debba invitare le parti a precisare nuovamente le conclusioni, ma nella fattispecie deve reputarsi che, in assenza di richiesta di discussione, ed avendo le parti esplicato la propria attività difensiva in maniera conforme a quanto previsto delle norme di rito ove la causa fosse stata sin dall’inizio riservata al collegio, la deducibilità del vizio deve esser accompagnata dalla indicazione di uno specifico pregiudizio scaturente dalla stessa, allegazione che la lettura del motivo non evidenzia.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con l’erronea assunzione degli atti processuali e delle richieste delle parti, con conseguente assegnazione di un bene non richiesto.

La censura contesta il fatto che la Corte d’Appello abbia reputato che la domanda dell’attrice e dell’interventrice fosse una mera azione di riduzione, e non anche una domanda di divisione.

Inoltre, avendo le sorelle chiesto solo l’attribuzione della quota di 1/6 dell’asse ereditario, il Tribunale non avrebbe potuto loro attribuire una somma in denaro.

Il motivo è infondato.

Ed, infatti, occorre richiamare il tradizionale orientamento di questa Corte secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 30684/2017) l’interpretazione della domanda integra un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, così che in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata, con la conseguenza che la censura formulata, investendo per l’appunto la correttezza dell’interpretazione della domanda attorea offerta dal giudice di merito non risulta correttamente veicolata, avendo la parte denunziato solo la violazione di legge.

Tuttavia, anche a voler reputare che la formulazione del motivo esuli dalla richiesta di sindacare una mera interpretazione della domanda, come tale riservata al giudice di merito, ma investa piuttosto la denuncia di un error in procedendo, dandosi quindi seguito alla tesi sostenuta da questa Corte secondo cui (Cass. n. 20716/2018) quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un “error in procedendo”, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (nella specie, la Corte, rilevando un vizio di omessa pronuncia sulla riproposizione in appello dell’originaria domanda riconvenzionale riguardante l’obbligo dell’appellato di contribuire ai miglioramenti apportati dall’appellante alle parti comuni dell’edificio, ha proceduto direttamente all’interpretazione dell’atto di appello; conf. Cass. n. 25259/2017), il ricorso risulta privo di fondamento.

Infatti, il tenore delle conclusioni di cui all’atto di citazione, come riportate nello stesso ricorso a pag. 4, rende incensurabile l’apprezzamento della domanda come operato dai giudici di merito, essendosi altresì chiarito come l’imprecisione terminologica adottata nel richiedere l’annullamento dell’atto di donazione, fosse superata dall’inequivoco riferimento alla tutela della quota di legittima.

Nè appare configurare una violazione dell’art. 112 c.p.c., nella circostanza che la quota di legittima delle istanti sia stata soddisfatta non già mediante il riconoscimento della sola quota ideale di riserva sui beni costituenti la massa ereditaria, dovendo reputarsi che la richiesta di assegnazione della quota di legittima, peraltro dalla stessa attrice indicata in termini monetari, implichi la richiesta anche di restituzione della quota di riserva, una volta ridotte le disposizioni lesive, reintegra che ben può avvenire, anzichè in natura, in denaro (cfr. Cass. n. 5320/2016, che ribadisce come la reintegra della quota di riserva possa avvenire anche mediante conguagli in denaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, dovendosi in tal caso adeguare gli stessi, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene – riferito al momento dell’ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali – cui il legittimario avrebbe diritto affinchè ne costituisca l’esatto equivalente; conf. Cass. n. 6709/2010; Cass. n. 10564/2005). Il terzo motivo di ricorso, articolato in tre punti, denuncia la violazione e falsa interpretazione dell’art. 102 c.p.c., con l’erronea assunzione degli atti processuali e delle richieste delle parti, in riferimento alla mancata estensione del contraddittorio agli altri comproprietari dei fondi costituenti la massa ereditaria.

Nel primo punto si deduce che il ricorrente aveva sin dall’inizio sostenuto la necessità della partecipazione al giudizio degli eredi del defunto D.V.N., fratello del de cuius, e comproprietario di alcuni dei beni che figurano nell’asse ereditario.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento, avendo questa Corte affermato il principio per cui (Cass. n. 23760/2016) nel giudizio conseguente alla proposizione di un’azione di riduzione, la questione relativa alla titolarità esclusiva, o meno, dei beni in capo al “de cuius” non implica la necessaria convocazione ivi anche del terzo loro preteso comproprietario: tale questione, invero, ha natura pregiudiziale – perchè funzionale alla sola decisione di quell’azione, per stabilire il “relictum” e, di riflesso, la quota di riserva – sicchè, giusta l’art. 34 c.p.c., deve essere risolta dal giudice “incidenter tantum” ove sia mancata la domanda di parte volta ad ottenere una statuizione con efficacia di giudicato circa il definitivo accertamento della proprietà dei predetti beni.

Nel secondo punto si ripropone la questione dell’ultrapetizione della quantificazione in denaro della quota di riserva, assumendosi che tale somma sarebbe stata quantificata all’esito di un giudizio che non ha visto presenti gli altri comproprietari dei beni. Inoltre, il prelievo in denaro potrebbe assorbire del tutto il valore di beni relitti.

Anche tale motivo deve essere disatteso, nel richiamare quanto sopra esposto circa la superfluità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari dei beni relitti, quanto al pericolo di assorbimento del relictum per la necessità di soddisfare le quote di riserva in denaro, occorre evidenziare che la diversa distribuzione del relictum, e nei limiti della quota spettante al de cuius scaturisce dalla previsione di cui all’art. 553 c.c., operante anche nei rapporti tra legittimari (cfr. Cass. n. 1521/1980; nonchè più di recente Cass. n. 22325/2017), sicchè una volta esaurito il relictum, sul quale preventivamente devono rivolgersi le pretese delle legittimarie, la reintegra avverrà mediante la dazione in denaro del residuo da parte del donatario, già apporzionato con l’atto di liberalità, stante l’intervenuta declaratoria di inefficacia della donazione nei limiti della lesione della quota delle legittimarie.

Il terzo punto poi deduce la violazione degli artt. 555 e 556 c.c., in quanto non sarebbe stata scomputata dalla massa la quota di legittima del coniuge superstite, ancora in vita alla data di apertura della successione, e tenuto conto del fatto che l’onere apposto alla donazione prevedeva il mantenimento anche della medesima.

Il motivo è inammissibile, in quanto oltre a non soddisfare il requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, omettendo di riportare in ricorso il contenuto della donazione che prevedeva l’obbligo di mantenimento anche a favore della madre, nè provvedendo ad indicare ove tale atto sia localizzato all’interno delle produzioni di parte, non si confronta con il tenore della sentenza che ha rilevato che il ricorrente non aveva nemmeno chiesto di provare l’adempimento dell’onere, e pone una questione nuova che comunque necessita di accertamenti in fatto, non avendo riportato in ricorso ove la stessa sia stata sollevata nei precedenti scritti difensivi e non emergendo che sia stata affrontata nella sentenza impugnata. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla a provvedere quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle intimate Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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