Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28825 del 09/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28825
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1627/2017 proposto da:
S.F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ARCHIMEDE 122, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MICALI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 291/2016 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il
31/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che il Tribunale di Chieti rigettava l’opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., proposta dall’Inps e condannava l’Istituto al pagamento del trattamento assistenziale per cecità assoluta e all’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti in favore di S.F.C. a far tempo dal 15/10/2012;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S. sulla base di unico motivo;
che l’Inps ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
Che con l’unico motivo la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva che, in considerazione delle domande poste in sede di giudizio di merito, aventi ad oggetto sia il riconoscimento dello status di cieca totale sia quello di cieca parziale, con conseguente diritto all’indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità per cieco assoluto, sia l’indennità speciale per cieco ventesimista (queste ultime a decorrere dalla domanda amministrativa), il giudicante si era limitato a statuire in ordine al solo riconoscimento della cecità assoluta, senza prendere in considerazione le ulteriori concomitanti richieste avanzate, violando per tale via l’art. 112 c.p.c., che stabilisce l’obbligo del giudice di pronunciare su tutte le domande ed eccezioni formulate in giudizio;
che con l’esposta censura la ricorrente deduce sub specie di vizio motivazionale di omesso esame un’ipotesi di omessa pronuncia, così esulando dall’ambito proprio della censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo stata dedotta alcuna omissione dell’esame di un fatto storico avente carattere decisivo (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014), e senza che la censura possa essere considerata in termini di omessa pronuncia in mancanza di deduzione della nullità della sentenza per mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile;
che nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio, in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., resa dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018