Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28824 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 19/10/2021), n.28824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 891/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “S.A.L.U.T.E. Società Anonima Lavori Urbani e Trasformazioni

Edili S.r.l.”, con sede in Roma, in persona dell’amministratore

unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniele Manca

Bitti, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta

procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente

procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 31 maggio 2019 n. 3363/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 31 maggio 2019 n. 3363/05/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento con rettifica catastale a seguito di procedura “DOCFA” in relazione ad immobile sito in (OMISSIS), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “S.A.L.U.T.E. Società Anonima Lavori Urbani e Trasformazioni Edili S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 5 luglio 2017 n. 16246/25/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il verbale di sopralluogo non era stato allegato in copia all’avviso di accertamento né era stato richiamato per sintesi nell’avviso di accertamento. La “S.A.L.U.T.E. Società Anonima Lavori Urbani e Trasformazioni Edili S.r.l.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, nonché dei principi generali sulla motivazione degli atti catastali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’omessa allegazione o l’omessa menzione del verbale di sopralluogo comportasse la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura “DOCFA”) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobili classificati nel gruppo catastale “D”), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità’ concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Cass., Sez. 5, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5, 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., Sez. 5, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6-5, 9 luglio 2018, n. 17971). Peraltro, in tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale “D”), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 7, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., Sez. 5, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 6″-5, 7 aprile 2021, n. 9291).

1.2 Nella specie, il giudice di appello non si è conformato al principio enunciato, avendo ritenuto che l’avviso di accertamento dovesse riprodurre il contenuto o riportare l’allegazione di un verbale di sopralluogo e che la menzione degli estremi di tale documento non fosse sufficiente ad integrare la carente motivazione.

2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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