Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28824 del 09/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28824
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 10156/2018 proposto da:
LUX VOTIVA SRL, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio
dell’avvocato MANFREDI BETTONI, rappresentata e difesa dall’avvocato
TIZIANO GIOVANELLI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CORTE PALASIO;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 3249/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 09/02/2018;
udita la relazione della causa nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Lux Votiva s.r.l. chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’epigrafata ordinanza di questa Corte che nel dispositivo reca le parole “e compensa le spese relative ai giudizi di merito”, ancorchè il ricorso avversario fosse stato rigettato e nella motivazione non fosse stata mai adombrata alcuna diversa valutazione in ordine alla condanna della controparte alla refusione delle spese.
2. Premesso che secondo il giudizio di questa Corte “l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 c.p.c. e segg., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicchè non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica” (Cass., Sez. 1, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, risultando per tabulas, onde il ricorso merita integrale accoglimento
3. Il provvedimento di che trattasi va perciò emendato in conformità alla richiesta.
Nulla spese.
P.Q.M.
Ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 3249/18 di questa Corte e dispone:
che al rigo 10 della pagina 5 si espungano le parole da “e” a “merito”.
Manda la cancelleria perchè faccia annotazione della disposta correzione sull’originale di detta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 2 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018