Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28823 del 27/12/2011
Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 10/10/2011, dep. 27/12/2011), n.28823
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.L., elett.te dom.to in Roma viale Regina Margherita
111, presso lo studio dell’avv.to Scioscia Giuseppe che lo
rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso per
cassazione;
– ricorrente –
contro
P.F., elett.te dom.ta in Roma p.le delle Belle Arti 6,
presso lo studio dell’avv.to Chiola Loreto Antonello rappresentata e
difesa dall’avv. Terra Callisto, per procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 413/06 della Corte di appello di L’Aquila,
emessa il 7 marzo 2006, depositata il 1 giugno 2006, nella procedura
iscritta al n. 413/06 R.G.;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 10 ottobre 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito l’Avvocato Mssimo Terra con delega per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto della controversia è il diritto di P.F. a percepire l’assegno divorzile di 150 Euro mensili da parte dell’ex coniuge M.L. nonchè l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore M.A. l’assegno mensile di 400 Euro.
La Corte di appello de L’Aquila ha confermato sul punto la decisione del Tribunale di Avezzano ritenendo infondate le contestazioni del M. e in particolare ritenendo infondato il suo preteso stato di indigenza e disoccupazione.
Ricorre per cassazione il M. con un unico articolato motivo di ricorso.
Si difende con controricorso la P..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso M.L. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e la insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il ricorrente chiede alla Corte se sia o meno congrua dal punto di vista logico e/o giuridico la motivazione della Corte di appello posta alla base della decisione del caso in esame a mezzo di prova presuntiva e la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, disattendendo, come nella specie, la prova positiva contraria fornita dal ricorrente nel corso dell’istruttoria.
Il ricorso è inammissibile quanto alla dedotta violazione di legge perchè non corredata dal prescritto quesito di diritto ma da una generica interrogazione circa la congruità della motivazione.
Per quanto riguarda il lamentato difetto di motivazione la censura è anch’essa dedotta in modo generico e comunque non è fondata dato che la Corte di appello ha sufficientemente discusso e argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto provata la percezione di un reddito da lavoro agricolo da parte del M. tale da consentirgli la corresponsione dell’assegno divorzile e del contributo al mantenimento del figlio.
Il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.300 di cui 200 per spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011