Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28823 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8790-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

FINDOMESTIC BANCA S.P.A, (incorporante per fusione la Bieffe5 S.p.A)

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA YSER N. 8 presso lo studio dell’Avvocato

PIER FRANCESCO NUZZI, che la rappresenta e difende unitamente

all’Avvocato GIUSEPPE GUARINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11363/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 29/09/2014 R.G.N. 66284/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO

ALESSANDRO, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 29 settembre 2014, il Tribunale civile di Milano ha rigettato l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’Istituto al decreto ingiuntivo richiesto per Euro 1015,75 da Bieffe5 s.p.a. (poi incorporata per fusione in FINDOMESTIC BANCA spa), la quale aveva dedotto di essere cessionaria del quinto del trattamento pensionistico riservato a M.V. in ragione di un finanziamento concesso alla stessa e che l’INPS, quale debitore ceduto, aveva acconsentito a che fosse restituito mediante versamento alla società del quinto disponibile della pensione, pari ad Euro 390 mensili;

a seguito di una trattenuta IRPEF subita dalla M. nel mese di agosto 2008, l’Inps spalmò l’importo corrispondente su tre mensilità corrispondendo un rateo pensionistico notevolmente più basso, con conseguente riduzione anche dell’importo destinato a restituire il finanziamento al fine di consentire che l’importo erogato garantisse il minimo vitale di sopravvivenza;

si era così, ad avviso della società, costituito un debito a carico dell’Istituto relativo alla differenza tra l’importo riconosciuto dall’INPS nell’atto di benestare e quello in effetti erogato, pari all’importo sopra indicato;

il Tribunale ha affermato che l’appello era in parte inammissibile (trattandosi di impugnazione di valore non superiore ad Euro 1100 ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 rilevando la sola somma ingiunta) ed in parte infondato, essendo stata infondatamente denunciata l’incompetenza per materia del Giudice di pace in favore di quella giudice della previdenza ed assistenza obbligatoria -con affermata violazione di norme sul procedimento-posto che il rapporto previdenziale aveva costituito solo il presupposto della cessione del credito;

avverso tale sentenza, ricorre l’INPS con due motivi: 1) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2) violazione degli artt. 7 e 442 c.p.c. in ragione del mancato accoglimento della eccezione di incompetenza per materia e della tesi relativa alla legittimità della riduzione operata sull’importo del rateo di finanziamento corrisposto; 2) violazione del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1 come modif. dal D.L. n. 35 del 2005, art. 13 bis conv. in L. n. 80 del 2005, e dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 346, lett. a) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) quanto alla indisponibilità da parte dell’Istituto delle misure di salvaguardia del minimo pensionistico necessario a garantire la sopravvivenza del beneficiario della prestazione;

resiste con controricorso Findomestic Banca spa;

il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che la causa venga discussa in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo è fondato;

il credito ceduto da M.V. verso la società finanziaria Bieffe5 s.p.a, è pacificamente un credito pensionistico; come tale la controversia insorta tra le parti sarebbe stata soggetta alle regole di competenza per materia e per territorio proprie delle controversie di assistenza e previdenza, e, quindi, rispettivamente agli artt. 442 e 444 c.p.c.;

va affermata anche la soggezione della presente controversia a tali regole, concretandosi la cessione del credito intervenuta fra la pensionata e la società qui controricorrente soltanto nella sostituzione unilaterale della cessionaria nella posizione della pensionata, per cui non muta la natura previdenziale del credito ceduto; ne segue che la controversia con cui il credito ceduto venne azionata contro l’Inps rimane soggetta alla stessa regola di competenza per materia e per territorio inderogabile e, pertanto, avrebbe dovuto introdursi davanti al tribunale del lavoro con il rito del lavoro e secondo la regola di competenza per materia e territoriale di cui agli artt. 442 e 444 c.p.c.;

ciò in quanto l’effetto traslativo determinato dalla cessione del credito (la cui nozione si rinviene nell’art. 1260 c.c.) comporta la sostituzione del cedente al cessionario nella titolarità del credito ceduto ma non comporta il mutamento del titolo e dei contenuti della posizione debitoria, per cui il debitore ceduto rimane obbligato nei confronti del cessionario negli stessi termini in cui lo era nei riguardi del cedente;

ciò premesso, va riaffermato il principio già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il giudice dell’opposizione ad ingiunzione – ed anche il giudice di appello che decide in secondo grado – è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni contro di essa proposta anche se il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dai casi stabiliti dalla legge, tuttavia egli deve limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo nei casi in cui, per difetto di competenza dell’organo che ha emesso l’ingiunzione, o per difetto di altri presupposti processuali, e cioè per inderogabili ed ostative ragioni pregiudiziali, manchi la possibilità di emettere una pronuncia di merito nei confronti delle parti (Cass. 5 dicembre 1987, n. 9078; 19 gennaio 1988, n. 361; 28 aprile 1989, n. 2000; Cass. n. 1584 del 1996; n. 4837 del 1998);

in definitiva, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la causa va decisa nel merito con la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto;

restando assorbito il secondo motivo, non vengono in rilievo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale poste a sostegno della richiesta di trattazione in pubblica udienza;

la peculiarità della fattispecie concreta determina la sussistenza delle ragioni per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 100697/2011 emesso dal Giudice di pace di Milano l’11 ottobre 2010; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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